Trattamento speciale di disoccupazione in edilizia: chiarimenti
Inps, Messaggio 18.10.2007 n. 25301
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale ha a suo tempo precisato che il requisito di diciotto mesi di lavoro effettivo, stabilito dall’articolo 11, comma 2, della legge 223/1991 già citato, può essere fatto valere, prendendo in considerazione più rapporti di lavoro, anche nel caso in cui non ci sia continuità tra gli stessi.
“…Il requisito soggettivo previsto dall’articolo 11, comma 2, della legge n.223/1991…” ha affermato il Ministero “…si può desumere da più rapporti di lavoro, intervallati nel tempo, prestati anche con più datori di lavoro”, purché operanti nelle aree per le quali vi è l’accertamento della grave crisi occupazionale.
Tale criterio è stato espressamente recepito dal messaggio n.1024 del 19 ottobre 2000 con il quale sono state impartite le relative istruzioni.
La problematica è stata nuovamente approfondita in considerazione del fatto che le dimissioni volontarie comportano l’impossibilità di corrispondere prestazioni di disoccupazione.
LaPrevidenza.it, 28/10/2007