Testamento biologico, il Senato approva il Disegno di Legge n.10/A
Nota dell'Avv. Valter Marchetti
Art.1…in ordine di tutela della vita e della salute. In sostanza il legislatore afferma l’inviolabilità e indisponibilità del diritto della vita, anche nella fase terminale dell’esistenza e quando l’individuo non sia più in grado di intendere e di volere, “ fino alla morte accertata nei modi di legge”; è altresì garantita in via prioritaria la dignità umana rispetto all’interesse della società e alle applicazioni medico – tecnologiche.
Nessun individuo può essere obbligato ad un trattamento sanitario se non per espressa disposizione di legge e “ con i limiti imposti dal rispetto della persona umana”; fondamentale è la c.d. “alleanza terapeutica” tra il paziente ed il medico e l’obbligo di questo ultimo di informare il primo sui trattamenti sanitari più appropriati, fatto salvo il diritto del paziente di rifiutare in tutto o in parte le informazioni che gli competono. Il rifiuto può intervenire in qualunque momento e deve essere adeguatamente documentato.
Richiamando gli articoli 575, 579 e 580 del codice penale, il legislatore vieta “ogni forma di eutanasia e ogni forma di assistenza o di aiuto al suicidio”; nei casi di pazienti in stato di fine vita il medico deve astenersi da trattamenti straordinari non proporzionati, non efficaci o tecnicamente adeguati rispetto alle condizioni cliniche del paziente o agli obiettivi di cura.
Art.2…in ordine al consenso informato. L’alleanza terapeutica costituitasi all’interno della relazione fra medico e paziente ai sensi del comma 2 si esplicita in un documento di consenso informato, firmato dal paziente, che diventa parte integrante della cartella clinica. In caso di interdetto, il consenso informato è prestato dal tutore che sottoscrive il documento. In caso di inabilitato o di minore emancipato, il consenso è prestato congiuntamente dal soggetto interessato e dal curatore. Qualora sia stato nominato un amministratore di sostegno e il decreto di nomina preveda l'assistenza o la rappresentanza in ordine alle situazioni di carattere sanitario, il consenso informato è prestato anche dall'amministratore di sostegno ovvero solo dall'amministratore
Art.3…in ordine ai contenuti e limiti della dichiarazione anticipata di trattamento. Nella dichiarazione anticipata di trattamento il soggetto, in stato di piena capacità di intendere e di volere e in situazione di compiuta informazione medico-clinica, dichiara il proprio orientamento circa l’attivazione o non attivazione di trattamenti sanitari, purchè in conformità a quanto prescritto dalla legge e dal codice di deontologia medica. Nella dichiarazione anticipata di trattamento può essere esplicitata la rinuncia da parte del soggetto ad ogni o ad alcune forme particolari di trattamenti sanitari in quanto di carattere sproporzionato, o sperimentale. La dichiarazione anticipata di trattamento assume rilievo nel momento in cui è accertato che il soggetto in stato vegetativo non è più in grado di comprendere le informazioni circa il trattamento sanitario e le sue conseguenze e per questo motivo non può assumere decisioni che lo riguardano
L’alimentazione e l’idratazione, forme di sostegno vitale e fisiologicamente finalizzate ad alleviare le sofferenze fino alla fine della vita, non possono formare oggetto di dichiarazione anticipata di trattamento.
Art.4…in ordine alla forma e durata della dichiarazione anticipata di trattamento. La dichiarazione anticipata di trattamento non è obbligatoria ed è redatta in forma scritta avente data certa e firma del soggetto interessato maggiorenne; essa ha durata di cinque anni e può essere revocata o modificata in ogni momento dal soggetto interessato. La revoca, anche parziale, della dichiarazione deve essere sottoscritta dal soggetto interessato. La dichiarazione anticipata di trattamento deve essere inserita nella cartella clinica dal momento in cui assume rilievo dal punto di vista clinico.
In condizioni di urgenza o quando il soggetto versa in pericolo di vita immediato, la dichiarazione anticipata di trattamento non si applica.
Art.5…in ordine all’assistenza ai soggetti in stato vegetativo. Le Regioni tutte devono assicurare l’assistenza domiciliare per i soggetti in stato vegetativo permanente.
Art.6…in ordine alla figura del fiduciario. Il fiduciario, se nominato nella dichiarazione anticipata di trattamento e previa sua accettazione scritta, è l’unico soggetto legalmente autorizzato ad interagire con il medico e si impegna ad agire nell’esclusivo e migliore interesse del paziente, operando sempre e solo secondo le intenzioni legittimamente esplicitate dal soggetto nella dichiarazione anticipata; lo stesso si impegna a vigilare perché al paziente vengano somministrate le migliori terapie palliative disponibili, “ evitando che si creino situazioni sia di accanimento terapeutico, sia di abbandono terapeutico”, nonché a verificare che non si determino situazioni che possano integrare i reati di cui agli articoli 575, 579 e 580 del codice penale.
Art.7…in ordine al ruolo del medico. Il medico curante deve prendere in considerazione le volontà del soggetto espresse nella sua dichiarazione anticipata di trattamento e, sentito il fiduciario, annota nella cartella clinica le motivazioni per li quali ritiene di seguire o meno tali volontà; il medico non può prendere in considerazione indicazioni orientate a cagionare la morte del paziente o comunque in contrasto con le norme giuridiche o la deontologia medica. Valutate le sopra dette volontà, in scienza e coscienza il medico deve comunque rispettare i principi di precauzione, proporzionalità e prudenza
Art.8…in ordine all’autorizzazione giudiziaria. In assenza del fiduciario, in caso di contrasto tra soggetti parimenti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario, la decisione è autorizzata dal giudice tutelare; l’autorizzazione giudiziaria è necessaria anche in caso di inadempimento o di inerzia da parte dei soggetti legittimati ad esprimere il consenso al trattamento sanitario.
Art.9…in ordine alle disposizioni finali. Viene istituito il Registro delle dichiarazioni anticipate di trattamento nell’ambito di un archivio unico nazionale informatico; il titolare del trattamento dei dati contenuti nel predetto archivio è il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona
LaPrevidenza.it, 31/03/2009