Cassazione, sentenza 24.2.2010 n. 4544
Con decreto 18/2/2009 adottato ai sensi dell’art. 21, comma 2, del digs. 25 del 2008 il Tribunale di Roma in c.m. Ebbe a convalidare per trenta giorni la proroga del trattenimento della cittadina nigeriana [omissis] presso il Centro di Roma Ponte Galeria sull’assunto che non era stata ancora completata da parte della Commissione territoriale la procedura di esame prioritario della proposta domanda di asilo e per la definizione della quale era stato disposto il convalidato trattenimento.
Per la cassazione di tale decreto di proroga la straniera ha proposto ricorso, notificandolo al Questore di Roma ed al Ministro dell’Interno il 21.4.2009 ed ivi articolando tre motivi di censura, ai quali si è opposta l’Amministrazione con controricorso del 25.5.2009.
Con il primo motivo si denunzia la violazione di legge commessa con la adozione di un decreto di proroga ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 25/2008, de plano, in difetto di convocazione camerale dell’interessato assistito dal suo difensore e quindi in carenza della attivazione del contraddittorio.
Con il secondo motivo si denunzia la violazione dell’art. 5 della CEDU perpetrata con la proroga di una misura sostanzialmente detentiva in difetto di alcuna partecipazione dell’interessato e del suo difensore alla verifica della sussistenza delle condizioni per adottarla.
Con il terzo motivo si solleva questione di legittimità costituzionale degli artt. 14, comma 5, d.lgs. 286/1998 e 21, comma 2, d.lgs. 25/2008 per violazione degli artt. 24, 111, 117 Cost. Essendo manifestamente fondato, ed in causa rilevante, il sospetto di illegittimità delle norme che consentano una proroga inaudita altera parte di una misura restrittiva della libertà personale....
LaPrevidenza.it, 29/03/2010
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