Spese mediche per assistenza specifica. I chiarimenti di Agenzia Entrate in merito alla deducibilità
Agenzia Entrate, Risoluzione 23.9.2016 n. 79/E
AGENZIA ENTRATE
RISOLUZIONE N. 79/E del 23/09/2016
Direzione Centrale Normativa
OGGETTO: Spese mediche e di assistenza specifica deducibili ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR
Sono pervenute alla scrivente numerose richieste di chiarimenti in ordine alla deducibilità, disciplinata dall'art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'art. 3 della legge n. 104 del 1992.
In particolare, è stato chiesto se ai fini della deducibilità sia necessaria la certificazione relativa al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi della legge n. 104 del 1992, oppure sia sufficiente la certificazione dello stato di invalidità.
In via preliminare, si fa presente che, come chiarito nelle istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi 2016 e nella guida sulle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, aggiornata a marzo 2016, ai fini della deducibilità delle spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, di cui all'art. 10, comma 1, lett. b), del TUIR, sono considerati "disabili", sia le persone che hanno ottenuto le attestazioni dalla Commissione medica istituita ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 104 del 1992, sia coloro che sono stati ritenuti "invalidi" da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate per il riconoscimento dell'invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Riguardo ai soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi delle legge n. 104 del 1992, si ritiene opportuno precisare che la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall'articolo 10, comma 1, lett. b), non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992. Si è dell'avviso, pertanto, che la certificazione rilasciata ai sensi della legge n. 104 del 1992 sia sufficiente ad attestare il requisito soggettivo per fruire della deduzione.
Tale soluzione non è, invece, adottabile per i soggetti riconosciuti invalidi civili.
Si ricorda, infatti, che con circ. n. 55/E del 2001 è stato precisato che, per il diritto alla deduzione in esame, non può ritenersi sufficiente il solo riconoscimento dell'invalidità civile, dal momento che l'accertamento della invalidità civile concerne la valutazione del grado di capacità lavorativa, mentre, l'accertamento dell'handicap attiene allo stato di gravità delle difficoltà sociali e relazionali di un soggetto che, se accertato, consente l'accesso a servizi sociali e previdenziali nonché a particolari trattamenti fiscali. Si tratta, in definitiva, di accertamenti concettualmente distinti in quanto perseguono finalità diverse.
Nel caso di riconoscimento dell'invalidità civile occorre, dunque, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; la scrivente ritiene che la gravità della invalidità, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, possa essere senza dubbio ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un'invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l'indennità di accompagnamento.
Detta indennità è, infatti, riconosciuta in favore di soggetti che versano in condizioni di particolare gravità quali, ad esempio, i cittadini riconosciuti inabili totali per affezioni fisiche o psichiche e che si trovino nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, necessitano di una assistenza continua; gli ultrasessantacinquenni, non più valutabili sul piano dell'attività lavorativa, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni dell'età e che, come gli invalidi totali, abbiano necessità di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita o di deambulare autonomamente (cfr. l. n. 508 del 1988 e d. lgs. 509 del 1988).
Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
IL DIRETTORE CENTRALE
LaPrevidenza.it, 17/10/2016