Separazione dei coniugi appartenenti a diverse fedi religiose ed affidamento dei figli minori
Corte di Appello di Roma, Sentenza 4 aprile 2007
Il nuovo testo dell'art. 155, comma 1, cod. civ. interamente sostituito dall'art. 1 della legge n. 54/2006, riconosce il "diritto del figlio minore", anche in caso di separazione dei genitori, "di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale". Ciò implica come soluzione prioritaria, secondo la chiara disposizione di cui allo stesso art. 155 (nuovo testo), comma 2, del cod. civ., quella dell'affidamento dei minori ad entrambi i genitori, potendo il giudice disporre l'affidamento ad uno solo di essi nell'ipotesi residuale in cui ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse dei figli (nel caso di specie, la Corte ha stabilito che i figli minori di due genitori separati venissero affidati ad entrambi i genitori, ricevendo un'educazione religiosa aperta alle loro diverse fedi (ebraica quella del padre e cristiana quella della madre), nel rispetto della libertà di orientamento religioso dei loro figli).
(Avv. Leonardo Lastei)
LaPrevidenza.it, 17/10/2007