Cassazione civile, sentenza 19 maggio 2009, n.11570 – Avv. Valter Marchetti
Fatto.
Una anziana signora stava per scendere le scale della metropolitana di Milano quando, appoggiandosi al corrimano installato su di un lato dell’ingresso, veniva attaccata da un cane di piccole dimensioni che il proprietario, allontanatosi, aveva legato con guinzaglio alla barriera dell’ingresso della metropolitana. La donna cadendo rovinosamente a terra riportando lesioni, in seguito citava in giudizio ex art.2052 c.c. il proprietario del cane, per il risarcimento dei danni.
Giudice di primo e secondo grado.
I giudici di merito rigettano la domanda della donna in quanto ritengono questa ultima esclusiva responsabile dell’accaduto, rinvenendo nell’accaduto il caso fortuito. In particolare dalle motivazioni dei giudici di merito si evince come il comportamento della donna, ritenuto quanto meno imprudente, avrebbe assorbito l’intero rapporto causale. L’anziana signora si sarebbe esposta al rischio, non lasciando il corrimano, di essere sfiorata dal cane, pur avendo valide alternative idonee a scongiurare l’eventualità di accadimenti dannosi....
Avv. Valter Marchetti
LaPrevidenza.it, 10/06/2009
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