martedì, 13 ottobre 2026

Ricorsi giudiziari in materia di invalidità civile: obbligatoria la presenza del medico legale Inps

Inps, Circolare 30.7.2009 n. 93

 

Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 150 del 1° luglio 2009 del decreto legge 1° luglio 2009 numero n. 78, con l’articolo 20 sono state introdotte importanti modifiche in materia di presentazione delle domande, e gestione del flusso di riconoscimento in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità.
Sono state inoltre introdotte importanti innovazioni, che hanno immediati effetti sull’operatività dell’azione amministrativa e gestionale dell’Istituto per gli aspetti legati a procedimenti giurisdizionali, nonché alla presenza dei medici legali dell’Istituto Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali.
Con la presente circolare si forniscono le prime indicazioni operative per l’applicazione della norma in oggetto.
Sulla Gazzetta Ufficiale numero 150 del 1° luglio 2009 è stato pubblicato il decreto legge 1° luglio 2009 numero 78 avente ad oggetto “provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali“.
Tra le disposizioni che interessano l’Istituto particolare interesse assume l’articolo 20 per la portata innovativa delle norme che introduce in materia di invalidità civile, attesa la centralità che questa attività ha nel contesto dell’azione operativa dell’Istituto sotto l’aspetto amministrativo, per gli aspetti di riferimento dell’area medico legale e per tutte le problematiche connesse al contenzioso.
Infatti, con l’articolo 20 del D.L. n. 78, il legislatore oltre alle misure di innovazione e semplificazione nel processo di presentazione e riconoscimento dello stato di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità che entreranno in vigore a partire dal prossimo 1 gennaio 2010, ha introdotto, con il comma 5 del citato articolo 20, rilevanti modifiche al comma 6° dell’art. 10 del decreto legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 numero 248, che sono immediatamente operative.
In particolare sono state soppresse sia la previsione della notifica degli atti introduttivi dei giudizi in materia di invalidità civile agli uffici dell’Avvocatura dello Stato, sia la previsione che nei medesimi giudizi debba essere considerato litisconsorte necessario il Ministero dell’Economia e delle Finanze.
La norma, così come novellata, risulta la seguente: “A decorrere dalla data di effettivo esercizio da parte dell’INPS delle funzioni trasferite gli atti introduttivi dei procedimenti giurisdizionali in materia di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, nonché le sentenze ed ogni provvedimento reso in detti giudizi devono essere notificati all’INPS presso le sedi provinciali dell’INPS. Nei procedimenti giurisdizionali del presente comma l’INPS, limitatamente al giudizio di primo grado è rappresentato e difeso direttamente dai propri dipendenti”.
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio c.a. l’Istituto è l’unico legittimato passivo nei ricorsi proposti in materia di prestazioni di invalidità civile.
Inoltre, il citato articolo 10 del decreto legge 30 settembre 2005, numero 203, convertito nella legge 2 dicembre 2005 numero 248, viene integrato con un ulteriore norma che ha effetti immediati sull’azione operative dell’Istituto, e precisamente con il comma 6 bis che dispone: “Nei procedimenti giurisdizionali civili relativi a prestazioni sanitarie previdenziali ed assistenziali, nel caso in cui il giudice nomini un consulente tecnico d’ufficio, alle indagini assiste un medico legale dell’ente, su richiesta, formulata, a pena di nullità, del consulente nominato dal giudice, il quale provvede ad inviare apposita comunicazione al direttore delle sede provinciale dell’INPS competente. Al predetto componente competono le facoltà indicate nel secondo comma dell’articolo 194 del codice di procedura civile. Nell’ipotesi di sentenze di condanna relative a ricorsi
depositati a far data dal 1° aprile 2007 a carico del Ministero dell’Economia e delle Finanze o del medesimo in solido con l’INPS, all’onere delle spese legali, di consulenza tecnica o del beneficio assistenziale provvede comunque l’INPS”.

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LaPrevidenza.it, 14/09/2009

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