Inail, Circolare 13.5.2009 n. 24
Con sentenza n. 86 dell'11 marzo 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 13 del 1° aprile 2009, la Corte Costituzionale, dopo aver dichiarato manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 85 T.U. nella parte in cui non prevede il diritto alla rendita a superstiti anche in favore del convivente more uxorio , ha dichiarato l'illegittimità dello stesso art. 85, primo comma, numero 2), “nella parte in cui, nel disporre che, nel caso di infortunio mortale dell'assicurato, agli orfani di entrambi i genitori spetta il quaranta per cento della rendita, esclude che essa spetti nella stessa misura anche all'orfano di un solo genitore naturale”. La Corte Costituzionale ha ritenuto che la norma in questione, introducendo una disparità di trattamento tra figli naturali e figli legittimi, si pone in contrasto con gli artt. 3 e 30 della Costituzione. Al riguardo, la suddetta Corte ha argomentato rilevando che l'orfano di un genitore naturale si trova, ai fini della determinazione della misura della rendita ai superstiti, in una condizione analoga a quella di chi ha perso entrambi i genitori in quanto non può godere di “[…] alcun beneficio economico neppure indiretto […] per la sopravvivenza dell'altro genitore, cui non spetta, in quanto non coniugato, alcuna rendita […]”.
I figli naturali, pertanto, per effetto della sentenza in oggetto, hanno diritto alla quota del quaranta per cento della rendita non soltanto in caso di decesso, a seguito di evento assicurato, dell'unico genitore che li abbia riconosciuti2, ma in tutti i casi in cui l'evento causi il decesso di uno dei due genitori naturali, prescindendo da ogni considerazione in ordine all'esistenza in vita dell'altro genitore naturale ed all'eventuale riconoscimento del figlio, da parte di quest'ultimo.
Si invitano pertanto le Unità operative ad adeguarsi, nella trattazione delle singole fattispecie, alla pronuncia in parola.
LaPrevidenza.it, 04/06/2009
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