lunedì, 25 settembre 2023

Provvidenze in favore dei grandi invalidi, per l'anno 2013

Ministero della Difesa, Decreto 30.9.2013

 

MINISTERO DELLA DIFESA 

DECRETO 30 settembre 2013 

Provvidenze in favore dei grandi invalidi, per l'anno 2013.  (13A09119)

(GU n.265 del 12-11-2013) 

IL MINISTRO DELLA DIFESA 

di concerto con 

IL MINISTRO  DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE  ed 

IL MINISTRO  DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI 

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,  n. 915, e successive modificazioni, concernente "Testo unico delle  norme in materia di pensioni di guerra";  Vista la legge 2 maggio 1984, n. 111, concernente "Adeguamento  delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova  normativa prevista per le pensioni di guerra dal decreto del  Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834";  Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente "Istituzione del  servizio civile nazionale";  Vista la legge 27 dicembre 2002, n. 288, concernente "Provvidenze  in favore dei grandi invalidi" e, in particolare, l'art. 1, il quale,  nel prevedere in favore di alcune categorie di grandi invalidi di  guerra e per servizio un assegno sostitutivo dell'accompagnatore  militare o del servizio civile, istituisce a tal fine un fondo di  7.746.853 euro a partire dall'anno 2003 e demanda a un decreto  interministeriale l'accertamento del numero degli assegni corrisposti  al 30 aprile di ciascun anno e di quelli che potranno essere  ulteriormente liquidati nell'anno;  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente "Sospensione  anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina dei  volontari di truppa in ferma prefissata, nonche' delega al Governo  per il conseguente coordinamento con la normativa di settore", la  quale, con l'art. 1, ha sospeso dal 1° gennaio 2005 il servizio  obbligatorio di leva;  Vista la legge 7 febbraio 2006, n. 44, concernente "Nuove  disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell'accompagnatore  militare", che ha rideterminato la misura dell'assegno sostitutivo,  per gli anni 2006-2007, con onere valutato in 21.595.000 euro per gli  anni 2006 e 2007;  Vista la legge 3 dicembre 2009, n. 184, recante "Disposizioni  concernenti l'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare per il  2009", che ha esteso l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio  2006, n. 44, per gli anni 2008 e 2009 mediante corresponsione in  un'unica soluzione nell'anno 2009 dell'assegno ivi previsto, con un  onere valutato in 11.009.494 euro per l'anno 2009;  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante "Disposizioni per  la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato", che ha  apportato modificazioni alla legge 3 dicembre 2009, n. 184,  estendendo l'efficacia dell'art. 1 della legge 7 febbraio 2006, n. 44, agli anni 2013 e 2014, con un onere valutato in 3.400.000 euro  per ciascuno degli anni 2013 e 2014;  Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n 85, convertito in legge,  con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n.121, recante  "Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in  applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre  2007 n. 244", e in particolare l'art. 1, comma 4, con cui sono  trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche  sociali le funzioni gia' attribuite al Ministero della solidarieta'  sociale e sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri  i compiti in materia di Servizio civile nazionale;  Visti i decreti, di cui all'art. 1, comma 4, della citata legge n.  288 del 2002, del Ministro della difesa di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro e delle  politiche sociali in data 28 agosto 2003, 3 settembre 2004 e 19  dicembre 2005, i decreti del Ministro della difesa, di concerto con  il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della  solidarieta' sociale in data 16 ottobre 2006 e 20 luglio 2007, i  decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, della salute  e delle politiche sociali in data 23 settembre 2008 e 17 luglio 2009;  i decreti del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro  dell'economia e delle finanze e il Ministro del lavoro, e delle  politiche sociali in data 14 settembre 2010, 15 luglio 2011 e 27  luglio 2012;  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data  31 dicembre 2012, recante la ripartizione in capitoli dell'Unita' di  voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per  l'anno finanziario 2013 e per il triennio 2013-2015, in base al quale  risulta iscritto nello stato di previsione del Ministero  dell'economia e delle finanze lo stanziamento di euro 11.146.853  cosi' ripartito: nell'ambito della missione "Diritti sociali,  politiche sociali e famiglia" - programma "Sostegno in favore di  pensionati di guerra ed assimilati, perseguitati politici e  razziali", sul capitolo 1316 un importo di euro 6.619.853 e sul  capitolo 1319 un importo di euro 4.058.000; nell'ambito della  missione "politiche previdenziali" - programma - Previdenza  obbligatoria e complementare, sicurezza sociale - trasferimenti agli  enti ed organismi interessati", sul capitolo 2198 un importo di euro  469.000; 

'Viste le comunicazioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri  - Dipartimento per la gioventu' ed il servizio civile nazionale - in  data 6 e 14 maggio 2013, nonche' del Ministero dell'economia e delle  finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e  dei servizi - in data 30 aprile 2013;  Considerato che, per il corrente anno 2013, la Presidenza del  Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la gioventu' e per il  servizio civile nazionale - non ha ricevuto, dagli enti accreditati  all'albo nazionale o agli albi regionali ai sensi della citata legge  n. 64 del 2001, comunicazione relativa all'assegnazione di  accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi;  Considerato altresi' che il medesimo Dipartimento per la gioventu'  e per il servizio civile nazionale aveva provveduto a invitare sia  gli interessati, nel caso di mancata assegnazione di accompagnatore  da parte degli enti accreditati, a presentare direttamente al  competente Ufficio dell'economia e delle finanze la domanda per  ottenere l'assegno sostitutivo, sia gli enti stessi a comunicare a  quest'ultimo Ufficio i nominativi dei volontari eventualmente  assegnati ai grandi invalidi;  Considerato che le priorita' stabilite dalla legge n. 288 del 2002,  all'art. 1, commi 2 e 4, per l'assegnazione degli accompagnatori  debbono necessariamente tenere conto della situazione sopra  evidenziata, che non registra, per il corrente anno 2013,  assegnazioni di accompagnatori del servizio civile ai grandi invalidi; 

Considerato che il numero complessivo di istanze pervenute al  Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento  dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, per ottenere l'assegno  sostitutivo dell'accompagnatore militare per l'anno 2012, ammonta a  956; 

Decreta: 

Art. 1 

1. Alla data del 30 aprile 2013, il numero dei grandi invalidi  affetti dalle infermita' di cui alle lettere A, numeri 1), 2), 3) e  4), secondo comma, e A-bis della Tabella E allegata al decreto del  Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, aventi titolo  all'assegno mensile di 900 euro sostitutivo dell'accompagnatore ai  sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 288, e'  di 406 unita', per l'importo annuo complessivo di euro 4.384.800.  2. Gli assegni sostitutivi erogabili con le restanti disponibilita'  relative all'anno 2013, pari ad euro 6.762.053, sono liquidati, in  via prioritaria, nella misura di 900 euro mensili, ai grandi invalidi  affetti dalle infermita' di cui al comma 1 e, successivamente,  nell'ordine, e secondo la data di presentazione delle domande per  ottenere il servizio di accompagnamento, alle seguenti categorie di  aventi diritto, affetti dalle invalidita' di cui alle lettere A),  numeri 1), 2), 3) e 4), secondo comma; A-bis); B), numero 1; C); D);  ed E), numero 1, della citata tabella E:  a) grandi invalidi che hanno fatto richiesta del servizio di  accompagnamento almeno una volta nel triennio precedente al 15  gennaio 2003 e ai quali gli enti preposti non sono stati in grado di  assicurarlo;  b) grandi invalidi che dopo l'entrata in vigore della citata  legge n.288 del 2002 hanno fatto richiesta del servizio di  accompagnamento senza ottenerlo ovvero che abbiano presentato istanza  per ottenere l'assegno sostitutivo direttamente al competente Ufficio  dell'Economia e delle Finanze.  3. Gli assegni sostitutivi di cui ai commi 1 e 2, nella misura  mensile di 900 euro ovvero nella misura ridotta del 50%, secondo  quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 1 della  legge n.288 del 2002, sono corrisposti, a domanda degli interessati,  a decorrere dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre dello stesso  anno, ovvero dal primo giorno del mese successivo alla data di  presentazione della domanda per ottenere l'assegno sostitutivo per  coloro che abbiano richiesto il beneficio per la prima volta  nell'anno 2013.  4. Ai fini della determinazione della data di presentazione delle  domande di cui al comma 3 fa fede la data del timbro postale.

Art. 2 

1. Le domande per la liquidazione degli assegni sostitutivi per  l'anno 2013, redatte secondo il modello allegato al presente decreto,  di cui costituisce parte integrante, debbono essere presentate entro  il 31 dicembre 2013 al Ministero dell'economia e delle finanze -  Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei  servizi - Direzione dei servizi del tesoro - Ufficio 7, previa  specificazione delle infermita' da cui e' affetto il richiedente. In  considerazione delle risultanze dei monitoraggi effettuati e  dell'integrazione delle risorse finanziarie, di cui alla legge n. 288  del 2002, disposta dalla legge n. 228 del 2012, le domande prodotte  per l'anno 2013 continuano a produrre i loro effetti anche per l'anno  2014 salvo monitoraggio da compiersi con decreto da emanarsi entro il  30 aprile 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 1, della citata legge n.  288 del 2002. Fino al 31 dicembre 2013, gli enti titolari dei  progetti di servizio civile comunicano, entro 30 giorni  dall'attivazione del progetto stesso, alla Presidenza del Consiglio  dei Ministri - Dipartimento per la gioventu' e per il servizio civile nazionale e al citato Ufficio 7 del Ministero dell'economia e delle  finanze, per quanto di rispettiva competenza, i nominativi dei  beneficiari del servizio di accompagnamento, indicando il periodo di  fruizione del servizio stesso.  2. Il pagamento dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore viene  anticipato dalle amministrazioni e dagli enti che provvedono  all'erogazione del trattamento pensionistico, previa comunicazione  autorizzatoria da parte dell'Ufficio 7, indicato al comma 1, che  curera' il successivo rimborso alle amministrazioni e agli enti  medesimi, a valere sui fondi di cui ai capitoli 1316, 1319 e 2198  Economia.  Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la  registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  Italiana.  Roma, 30 settembre 2013  Il Ministro della difesa  Mauro  Il Ministro  dell'economia e delle finanze  Saccomanni 

Il Ministro  del lavoro e delle politiche sociali  Giovannini

Registrato alla Corte dei conti il 7 novembre 2013  Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle  finanze, registro n. 9, Economia e finanze, foglio n. 58

Allegato: Provvidenze grandi invalidi - Domanda.pdf
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LaPrevidenza.it, 15/11/2013

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