Inpdap, Nota Operativa 23.11.2009 n. 60
INPDAP
Direzione Centrale Previdenza
Ufficio I° Normativo
Nota Operativa 23/11/2009 n. 60
Con informative n. 48 e n. 60, rispettivamente del 28 ottobre 2003 e del 15 dicembre 2003, e note operative n. 25 del 29/10/2004, n.3 del 09/01/2006, n. 70 del 14/12/2006, n. 31 del 16/10/2007 e 40 del 11/11/2008 sono state fornite le istruzioni per il pagamento delle provvidenze in favore di grandi invalidi, di cui alla legge 27 dicembre 2002, n.288.
Al riguardo, si fa presente che nella Gazzetta Ufficiale 26 settembre 2009 – serie generale n. 224 – è stato pubblicato il decreto 17 luglio 2009 del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali con il quale sono state illustrate le modalità per la liquidazione degli assegni per l’anno 2009 a favore dei richiedenti.
Ciò premesso, le domande per la liquidazione dell’assegno in questione per l’anno 2009 debbono essere presentate, redatte secondo l’unito modello, al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento dell’amministrazione generale, del personale e dei servizi – Direzione centrale dei servizi del tesoro – Ufficio 7 – Via Casilina, 3 – 00182 Roma, entro il 31 dicembre 2009.
Sono peraltro ammissibili le istanze presentate anche dopo la predetta data, a condizione che sia data dimostrazione di avere avviato entro il 31 dicembre 2009 la procedura prescritta per ottenere l’accompagnatore.
Le Sedi provinciali e territoriali INPDAP devono trasmettere con la massima tempestività la domanda prodotta eventualmente dall’interessato, unitamente alla documentazione allegata alla domanda stessa, al richiamato Ministero, avendo cura di specificare le infermità di cui il richiedente è affetto.
Soltanto dopo la comunicazione autorizzatoria da parte dei suindicato Uff. 7, le strutture periferiche INPDAP potranno provvedere alla corresponsione dell’assegno sostitutivo, attenendosi alle modalità procedurali contenute nelle riferite informative e note operative.
Si ricorda che l’assegno sostitutivo dell’accompagnatore è pari a:
1) € 878 mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera A), numeri 1), 2), 3), 4), secondo comma e A-bis della tabella E allegata al D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni (codice ZS da indicarsi nella maschera 100 della procedura informatica);
2) a € 439 euro mensili per i pensionati affetti dalle invalidità di cui alla lettera B) numero 1); C); D); e E), numero 1 della riferita tabella E (codice ZT da indicarsi nella maschera 100 della procedura informatica).
Al fine della contabilizzazione delle provvidenze in questione, si richiama l’attenzione delle Sedi provinciali e territoriali di quest’Istituto, sulla corretta segnalazione dei codici suindicati.
IL DIRIGENTE GENERALE
Dr. Costanzo Gala
LaPrevidenza.it, 05/12/2009
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato