mercoledì, 04 dicembre 2024

Prescrizione: modalità con le quali l’eccezione deve essere sollevata e requisiti dell’atto interruttivo prodotto in giudizio  

Cassazione civile sez. III, sentenza 7.5.2021, n. 12182

 

Con ordinanze n. 5413/2021 e n. 12182/2021, depositate rispettivamente il 26 febbraio 2021 e il 7 maggio 2021, la terza sezione civile della Corte di Cassazione si è occupata della disciplina dell'eccezione di prescrizione e dei requisiti che deve possedere la diffida prodotta in giudizio per poter avere una efficacia interruttiva.

Entrambe le pronunce hanno statuito su ipotesi di danni c.d. lungolatenti, ovvero i cui effetti si manifestano molto tempo dopo il fatto illecito, ma i principi enunciati rivestono carattere generale e, per alcuni aspetti, anche di novità.

La prima ordinanza concerne una fattispecie di danni da vaccinazione, la seconda danni da trasfusione di sangue infetto, entrambi sono soggetti al termine di prescrizione quinquennale ex art. 2043 codice civile.

Ambedue presentano, in fatto, aspetti peculiari.

Il ricorso definito con l'ordinanza n. 5413/2021 riguarda un procedimento radicato con atto di citazione notificato in data 10 gennaio 2005, l'indennizzo ex lege 210/1992 era stato domandato in data 28 maggio 2001 e i convenuti avevano eccepito che la prescrizione decorreva dalla data di somministrazione del vaccino, avvenuta nel 1965.

Nella fase di merito era stato accertato il nesso di causalità tra la somministrazione e la patologia, ma la domanda era stata respinta, sia in primo che in secondo grado, per prescrizione.

Secondo la Corte di Appello, in particolare, considerato che "il giudizio è stato introdotto con atto di citazione notificato il 10.1.2005, parte appellante avrebbe dovuto dimostrare che la conoscibilità del rapporto eziologico con la vaccinazione obbligatoria non potesse essere conseguita prima del 10.1.2000", in altre parole "avrebbe dovuto allegare e dimostrare per quale ragione in concreto la conoscibilità della riferibilità eziologica non potesse risalire ad epoca anteriore a tale data".

Nel giudizio definito con l'ordinanza n. 12182/2021, invece, "il danneggiato aveva allegato di avere presentato la domanda di indennizzo ex lege n. 210 del 1992, senza tuttavia specificare la data, e di avere ricevuto comunicazione da parte del Ministero, in data 8.3.1994, dell'accoglimento della domanda di indennizzo ... ; l'Amministrazione statale aveva, invece, eccepito la intervenuta prescrizione estintiva, sostenendo che il "dies a quo" doveva essere fatto decorrere dalla domanda di indennizzo, tuttavia omettendo di indicare la data della stessa", elementi sulla base dei quali "il Tribunale, condiviso sul punto dalla Corte d'appello, ha ritenuto che la individuazione dell'"exordium praescriptionis" fosse questione di diritto e dunque il Giudice di merito potesse ex officio individuare il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione ex art. 2947 c.c., in base ai fatti allegati e dimostrati in giudizio. Ha quindi rilevato come l'unico elemento cronologico certo, rinvenibile dalle risultanze istruttorie, al quale fosse possibile far risalire la compiuta conoscenza da parte del danneggiato di tutti gli elementi della fattispecie lesiva ... fosse da individuare nel responso della Commissione medica ospedaliera (CMO) ..., concludendo in conseguenza per il rigetto della eccezione di prescrizione essendo state validamente interrotto il termine dagli atti interruttivi compiuti fino all'atto interruttivo del giudizio".

Occorre ricordare, in via preliminare, che per giurisprudenza consolidata, per danni da sangue infetto e da vaccino, "è illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo, pur nella diversità tra diritto all'indennizzo e diritto al pieno risarcimento di tutte le conseguenze del fatto dannoso. Tenuto conto che l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche" (così Cass. Sez. Un. n. 579/2008).

Conseguentemente la data di presentazione della domanda di indennizzo costituisce "il momento ultimo di decorrenza iniziale del termine di prescrizione, in corrispondenza del quale è ragionevole attendersi che il soggetto contagiato, proprio perché si è attivato a richiedere l'indennizzo, disponga delle necessarie informazioni per ricondurre causalmente il contagio verificatosi all'evento scatenante"; peraltro, tale "consapevolezza ... può ben verificarsi ... anche in un momento precedente", rientrando in tal caso "nell'onere probatorio della controparte dimostrare che già prima di quella data il danneggiato conosceva o poteva conoscere, con l'ordinaria diligenza, l'esistenza della malattia e la sua riconducibilità causale alla trasfusione" (così ad esempio Cass. n. 11298/2020).

Questi principi, pacifici e sulla base dei quali la Suprema Corte sovente risolve la problematica della prescrizione nei giudizi concernenti danni da sangue infetto o da vaccino, non hanno però trovato applicazione nelle pronunce qui commentate: nel primo caso, perché i convenuti avevano ancorato la decorrenza della prescrizione ad un fatto diverso dalla data della presentazione della domanda di indennizzo, nel secondo perché il Ministero della salute aveva omesso di indicare la predetta data, mentre l'attore aveva ammesso unicamente di aver chiesto e ottenuto il beneficio.

La pronuncia n. 5413/2021, evidenzia innanzi tutto che l'eccezione di prescrizione è una eccezione in senso stretto, quindi come tale rientrante nella sola disponibilità della parte, invero essa "deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso", anche quando tale fatto sia "conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa".

Principio pacifico, ribadito anche dalla ordinanza n. 12182/2021, che afferma altresì come non rilevi, invece, "l'eventuale erronea individuazione del termine applicabile, ovvero - l'erronea indicazione - del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte".

Parimenti pacifico è che la prescrizione possa decorrere solo dal momento in cui il diritto può essere fatto valere e quindi solo quando esso può "essere effettivamente esercitato" (così l'ordinanza n. 12182/2021).

Tenuto conto di questi principi, dall'ordinanza n. 5413/2021 emerge come il debitore che eccepisce la prescrizione possa trovarsi in due situazioni diverse.

La prima ricorre quando dalla ricostruzione dei fatti effettuata dal danneggiato emerga che la prescrizione è già decorsa, in tal caso il convenuto può limitarsi "a rilevarne le conseguenze giuridiche", ma "solo lui lo può fare" e, inoltre e soprattutto, lo deve fare in maniera esplicita, ovvero "sostenendo espressamente che il titolare ha allegato il diritto come sorto in un momento rispetto al quale la prescrizione era maturata", non essendo invece sufficiente la mera "indicazione di un momento di nascita del diritto ... diverso rispetto a quello, pur inidoneo, emergente dalla fattispecie allegata dal titolare".

La seconda ricorre invece quando il danneggiato alleghi che l'esercizio del suo diritto è tempestivo ovvero non si pronunci sul punto, in tal caso il debitore deve indicare e provare "il diverso ed anteriore momento ... in cui il diritto sia sorto o meglio si sia manifestato nella sua fattispecie costitutiva in modo da potersi far valere".

Il caso affrontato dalla pronuncia n. 5413/2021 rientra nella seconda ipotesi, infatti "gli attori avevano agito assumendo che il diritto fatto valere era emerso nel momento del responso della commissione medica. Di fronte a tale prospettazione i convenuti avevano eccepito che il diritto era sorto in modo da potere essere fatto valere a far tempo" della somministrazione del vaccino.

Premesso questo, la Cassazione ribadisce come l'indicazione di colui che eccepisce la prescrizione sia vincolante per il giudice di merito, invero "ove dai fatti allegati, anche da quelli introdotti dagli stessi attori, fosse risultata una diversa fattispecie di manifestazione del diritto ai sensi dell'art. 2935 c.c., ... essa non avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal giudice ... Trattandosi di eccezione in senso stretto essa rilevava solo ed esclusivamente nei sensi e nel modo in cui era stata fatta valere dai convenuti, i quali, come s'è detto, avevano il monopolio e la riserva del potere di indicare il fatto giustificativo della prescrizione".

La Corte cassa conseguentemente la pronuncia di appello per due ragioni.

Innanzi tutto in quanto "erroneamente ed in violazione della regola sull'onere della prova la corte territoriale ... ha addebitato erroneamente agli attori l'onere di provare il fatto negativo della non insorgenza del diritto in modo da potersi far valere prima del 10 gennaio 2000, cioè ad una data anteriore ai cinque anni prima della notificazione della citazione introduttiva", dimostrazione che spettava invece ai convenuti.

Inoltre, perché l'eccezione concretamente sollevata difettava della "dovuta attività di allegazione, che avrebbe dovuto ... essere svolta con la comparsa di costituzione di primo grado e non avrebbe potuto essere introdotta nel processo nemmeno successivamente e ciò neppure con una mera rilevazione dell'efficacia di fatti comunque introdotti in esso".

Difetto di allegazione dal quale discende "che il giudice del rinvio dovrà considerare che lo scrutinio qui effettuato ... determina la dichiarazione di infondatezza della eccezione di prescrizione del diritto fatto valere, per come essa è stata genericamente formulata".

La seconda pronuncia ovvero l'ordinanza n. 12182/2021 evidenzia innanzi tutto come "consolidato è il principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio", l'inerzia che, "per assumere valenza di elemento costitutivo della eccezione, implica necessariamente ... la indicazione di un termine iniziale e di un eventuale termine finale, dacché soltanto in presenza di tali elementi cronologici è possibile apprezzare il "fatto storico-tempo" nel senso di "durata" - sequenza temporale ininterrotta - della inerzia)".

La decisione se tale inerzia sia di durata sufficiente al "verificarsi dell'effetto estintivo si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge", la parte avrà pertanto il solo onere "di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto", il giudice il compito di identificare "le norme applicabili al caso di specie ... con il solo limite posto dal precetto generale dell'art. 112 c.p.c., di non poter modificare i fatti che costituivano il fondamento della prescrizione e di ricercare autonomamente nell'ambito di essi la data di inizio del decorso prescrizionale".

I rapporti tra le parti, invece, sono caratterizzati da una "dialettica tra postulazione della esistenza del diritto ed eccezione di inesistenza per consumazione del tempo di esercizio di quello stesso diritto", dialettica che comporta necessariamente, da un lato, che "il diritto risulti esattamente individuato nella sua consistenza ... in base all'atto introduttivo del giudizio", dall'altro "che la eccezione estintiva venga formulata in relazione ad un determinato momento iniziale dal quale il diritto ... doveva reputarsi esercitabile".

Pertanto "il debitore, che eccepisce la prescrizione, ha l'onere di provare la stessa (quale fatto estintivo del diritto azionato) e quindi anche la data di decorrenza (Cass. 13/12/2002, n. 17832; Cass. 05/02/2000, n. 1300 ... ed ancora di Corte Ca ss. Sez. 3, Sentenza n. 4366 del 19/03/2012 e di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14662 del 18/07/2016)".

Tenuto conto di questo ultimo principio, anche l'ordinanza n. 12182/2021 qualifica come non correttamente formulata l'eccezione di prescrizione sollevata dal Ministero della salute, invero l'Amministrazione "non poteva, allora, limitarsi alla mera astratta reiterazione del "dictum" normativo dell'art. 2947 c.c., comma 1, come interpretato da questa Corte, ma avrebbe dovuto allegare e provare (tenuto conto che non era in contestazione la presentazione da parte dell'attore-danneggiato della domanda di indennizzo ex lege n. 210 del 1992), il "fatto-temporale" costitutivo della eccezione, ossia la ... "data di presentazione" della richiesta di indennizzo".

L'esito del giudizio, però, è stato ciò nonostante sfavorevole al danneggiato, vincitore in entrambi i gradi di merito, per una ragione concernente l'atto interruttivo prodotto dal danneggiato, consistente in una raccomandata postale comprensiva delle ricevute di spedizione e di ritorno, ma priva, nella copia prodotta in atti, tanto della sottoscrizione quanto della data.

La Corte ha ritenuto irrilevante la carenza della data essendo ormai prevalente l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale "la "raccomandata postale" costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione ... di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, ... spettando di conseguenza al destinatario l'onere di dimostrare che il plico (recte: la busta) non conteneva alcuna lettera".

Diversa è stata la conclusione in relazione alla mancanza della sottoscrizione nel documento prodotto in giudizio, documento che, secondo la Cassazione, deve "presumersi corrispondente in tutti i suoi elementi a quello trasmesso a mezzo di raccomandata AR e ricevuto dal Ministero", corrispondenza "che si estende non soltanto al contenuto dichiarativo ma anche alla modalità rappresentativa (scrittura)", con la conseguenza che il danneggiato avrebbe dovuto "fornire la prova che lo stesso era stato sottoscritto, ossia che l'atto effettivamente recapitato presentava un elemento divergente rispetto all'atto prodotto in giudizio (privo di firma)". Dimostrazione che invece non era stata fornita, né secondo la Cassazione "è possibile ritenere raggiunta "aliunde" la prova della riferibilità dell'atto formale al danneggiato, come sembra ipotizzare la Corte territoriale, attraverso un percorso di tipo presuntivo".

La Corte di Appello aveva infatti ritenuto "che il danneggiato, esibendo il documento privo di firma, unitamente alla ricevuta di consegna della raccomandata AR, abbia fornito un "principio di prova" della provenienza dell'atto di costituzione in mora", presunzione che secondo la Suprema Corte "non trova riscontro né nelle norme processuali (art. 116 c.p.c., comma 2, che fa riferimento ad "argomenti - che il Giudice può indicare come oggetto - di prova"), né in quelle di diritto sostanziale (vertendo l'art. 2704 c.c., comma 1, n. 1, sul "principio di prova scritta", ma ai fini della ammissibilità della prova orale; mentre l'art. 2736 c.c., comma 1, n. 2, non consente di estendere il giuramento suppletorio, in caso di "semiplena probatio", anche alla prova degli atti a forma vincolata ...)".

La diffida è una scrittura privata, la sottoscrizione ne costituisce pertanto elemento essenziale, "atteso che la sola sottoscrizione attesta la provenienza dell'atto dal suo autore", invero "la mancanza della sottoscrizione ... impedisce di istituire la relazione univoca tra dichiarazione espressa nel contenuto scritto ed il suo autore" con la conseguenza che "il contenuto dichiarativo" contenuto nella diffida non firmata "rimane un testo adespota, ossia una dichiarazione volitiva che non è riferibile ad alcun soggetto".

Pertanto l'atto di costituzione in mora privo di sottoscrizione non può "produrre l'effetto interruttivo della prescrizione di cui all'art. 2943 c.c., comma 4", né è consentito successivamente all'autore dell'atto fare propria la dichiarazione, sottoscrivendola, con efficacia ex tunc, infatti "la produzione in giudizio del documento unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto espressa nell'atto introduttivo, debitamente sottoscritto, non consente di interrompere "ora per allora" il decorso del termine di prescrizione del diritto che sia già compiutamente maturato".

Preso atto della inidoneità della diffida in atti ad interrompere la prescrizione e la conseguente infondatezza, "per intervenuta prescrizione del diritto" della "pretesa risarcitoria formulata ... nei confronti del Ministero della Salute", con l'ordinanza n. 12182/2021 la Suprema Corte ha cassato la pronuncia impugnata e, "non dovendo procedersi ad ulteriori accertamenti in fatto", ha deciso nel merito la controversia rigettando la "domanda introduttiva proposta ... nei confronti del Ministero della Salute".

Avv.ti Sabrina Cestari e Alberto Cappellaro



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 SENTENZA



Cassazione civile sez. III - 07/05/2021, n. 12182 Intestazione LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FRASCA Raffaele - Presidente - Dott. OLIVIERI Stefano - rel. Consigliere - Dott. FIECCONI Francesca - Consigliere - Dott. VALLE Cristiano - Consigliere - Dott. MOSCARINI Anna - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 15649/2018 proposto da: MINISTERO DELLA SALUTE, (OMISSIS), domiciliato ex lege in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro F.M., domiciliato presso la CANCELLERIA della Corte Suprema di cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato RENZO CASACCI, (renzocasacci.pec.avvocati.prato.it); - controricorrente - avverso la sentenza n. 841/2017 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 12/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 14/12/2020 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVIERI.



FATTI DI CAUSA

In parziale riforma della decisione di prime cure, la Corte d'appello di Firenze, con sentenza in data 12.4.2017 n. 841, ha condannato il Ministero della Salute, ritenuto responsabile ex art. 2043 c.c., per inottemperanza ai doveri di sorveglianza previsti in materia di raccolta e distribuzione di sangue umano per uso terapeutico, a risarcire il



Pagina 1 di 21 danno non patrimoniale - liquidato in Euro 396.575,48 all'attualità - subito da F.M. risultato affetto da infezione epatica HCV in seguito alla somministrazione di emoderivati infetti.

La Corte territoriale ha dichiarato inammissibile ex art. 345 c.p.c., la produzione documentale della PA appellante relativa alla domanda di indennizzo presentata dal danneggiato ai sensi della L. n. 210 del 1991, in quanto depositata per la prima volta alla udienza di precisazione conclusioni in primo grado e quindi dichiarata tardiva e non ammessa dal Tribunale; ha rigettato la eccezione di prescrizione proposta dalla PA non avendo questa superato la presunzione legale di conoscenza ex art. 1335 c.c., dell'atto interruttivo spedito con raccomandata AR; ha accertato la responsabilità omissiva del Ministero per il danno biologico conseguito dal F. dalle somministrazioni di plasma ed emoderivati non controllati eseguite nei periodi (OMISSIS) e (OMISSIS), sussistendo il nesso eziologico e non avendo fornito la PA la prova di aver adottato le misure di prevenzione richieste dallo stato delle conoscenze scientifiche acquisite al tempo dei fatti; ha rideterminato nel corretto importo di Euro 396.575,48 alla attualità il danno biologico liquidato in relazione alla misura percentuale di invalidità permanente (45%) determinata dal CTU, confermando per il resto la liquidazione del "danno morale" nonchè del "danno esistenziale" calcolato dal Tribunale "a titolo di personalizzazione" nella misura del 25% dell'importo complessivo; ha ritenuto inapplicabile la decurtazione dall'importo risarcitorio dell'indennizzo spettante al danneggiato ai sensi della L. n. 210 del 1992, in difetto di prova delle somme effettivamente corrisposte, e non essendo ammissibili i documenti a tal fine depositati, tardivamente, per la prima volta in grado di appello dal Ministero.

La sentenza di appello, non notificata, è stata impugnata per cassazione dal Ministero della Salute che ha dedotto quattro censure.

Resiste con controricorso F.M. che ha depositato anche memoria illustrativa.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Primo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2947,2935,2697 e 2043 c.c.; degli artt. 115,116,183 e 184 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Ministero sostiene che la Corte d'appello avrebbe invertito l'applicazione della regola del riparto dell'onere probatorio, in quanto, una volta eccepita dalla PA convenuta la prescrizione del diritto, spettava al danneggiato la dimostrazione dei fatti contrari, tanto più che lo stesso, nell'atto di citazione, aveva pacificamente ammesso di avere presentato la domanda di indennizzo ex lege n. 210 del 1992. Con la conseguenza che la mancata dimostrazione, da parte del danneggiato, che tra la data di presentazione della domanda di indennizzo e la data di ricezione del primo atto interruttivo non era intercorso un quinquennio, avrebbe dovuto comportare l'accoglimento della eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno.

La censura è infondata.

In relazione alla prescrizione breve ex art. 2947 c.c., del credito al risarcimento del danno derivante da trasfusione di plasma ed emoderivati infetti, danno causalmente riconducibile ad illecito omissivo ex art. 2043 c.c., della Pubblica Amministrazione per mancato adempimento ai doveri istituzionali di sorveglianza farmaceutica (Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 576584 del 11/01/2008), occorre premettere che è ormai consolidato l'arresto giurisprudenziale secondo cui, il momento in cui è possibile esercitare il diritto, cui fa riferimento l'art. 2935 c.c., va accertato in relazione alla effettiva conoscibilità da parte del danneggiato di tutti gli elementi costitutivi della fattispecie, alla stregua del "parametro dell'ordinaria diligenza, dall'altro al livello di conoscenze scientifiche dell'epoca, comunque entrambi verificabili dal Giudice senza scivolare verso un'indagine di tipo psicologico. In particolare, per quanto riguarda l'elemento esterno delle comuni conoscenze scientifiche esso non andrà apprezzato in relazione al soggetto leso, in relazione al quale l'ordinaria diligenza dell'uomo medio si esaurisce con il portarlo presso una struttura sanitaria per gli accertamenti sui fenomeni patologici avvertiti, ma in relazione alla comune conoscenza scientifica che in merito a tale patologia era ragionevole richiedere in una data epoca ai soggetti a cui si è rivolta (o avrebbe dovuto rivolgersi) la persona lesa. Ciò comporta una rigorosa analisi da parte del Giudice di merito sul contenuto della diligenza esigibile dalla vittima nel caso concreto, ovvero sulle informazioni che erano in suo possesso, o alle quali doveva esser messa in condizioni di accedere, o che doveva attivarsi per procurarsi. Ugualmente dovrà essere accuratamente ricostruito ai fini di una motivazione completa e corretta sul punto della prescrizione, lo stato delle conoscenze scientifiche dell'epoca, onde inferirne se la riconducibilità della possibilità di un determinato tipo di contagio dalla trasfusione fosse nota alla comunità scientifica ed ai comuni operatori professionali del settore..... Il principio, quindi, che va affermato, è il seguente, allorchè si versi, come nella fattispecie in tema di responsabilità aquiliana: "Il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo decorre, a norma dell'art. 2935 c.c., e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione che produce il danno altrui o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, ma dal momento in cui viene percepita o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo, usando l'ordinaria oggettiva diligenza e tenuto conto della diffusione delle conoscenze scientifiche". Con l'ulteriore precisazione che allora "è illogico ritenere che il decorso del termine di prescrizione possa iniziare dopo che la parte si è comunque attivata per chiedere un indennizzo per lo stesso fatto lesivo, pur nella diversità tra diritto all'indennizzo e diritto al pieno risarcimento di tutte le conseguenze del fatto dannoso. Tenuto conto che l'indennizzo è dovuto solo in presenza di danni irreversibili da vaccinazioni, emotrasfusioni o somministrazioni di emoderivati, appare ragionevole ipotizzare che dal momento della proposizione della domanda amministrativa la vittima del contagio deve comunque aver avuto una sufficiente percezione sia della malattia, sia del tipo di malattia che delle possibili conseguenze dannose, percezione la cui esattezza viene solo confermata con la certificazione emessa dalle commissioni mediche." (cfr. Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 579 del 11/01/2008).

Tanto premesso, osserva il Collegio che il danneggiato aveva allegato di avere presentato la domanda di indennizzo ex lege n. 210 del 1992, senza tuttavia specificare la data, e di avere ricevuto comunicazione da parte del Ministero, in data 8.3.1994, dell'accoglimento della domanda di indennizzo (atto citazione trascritto a pag. 11 ricorso); l'Amministrazione statale aveva, invece, eccepito la intervenuta prescrizione estintiva, sostenendo che il "dies a quo" doveva essere fatto decorrere dalla domanda di indennizzo, tuttavia omettendo di indicare la data della stessa.

Il Tribunale, condiviso sul punto dalla Corte d'appello, ha ritenuto che la individuazione dell'"exordium praescriptionis" fosse questione di diritto e dunque il Giudice di merito potesse ex officio individuare il "dies a quo" di decorrenza della prescrizione ex art. 2947 c.c., in base ai fatti allegati e dimostrati in giudizio. Ha quindi rilevato come l'unico elemento cronologico certo, rinvenibile dalle risultanze istruttorie, al quale fosse possibile far risalire la compiuta conoscenza da parte del danneggiato di tutti gli elementi della fattispecie lesiva del diritto alla salute, fosse da individuare nel responso della Commissione medica ospedaliera (CMO) emesso in data (OMISSIS), concludendo in conseguenza per il rigetto della eccezione di prescrizione essendo state validamente interrotto il termine dagli atti interruttivi compiuti fino all'atto interruttivo del giudizio.

La questione in diritto sottoposta all'esame di questa Corte dalla PA ricorrente è se, al contrario, i Giudici di merito, avrebbero dovuto accogliere la eccezione di prescrizione, in quanto, incontestato il fatto della presentazione della istanza di indennizzo ex lege n. 210 del 1992 (trattandosi di circostanza ammessa nell'atto di citazione notificato in data 20.10.2006), in mancanza della indicazione della data di presentazione della istanza da parte del creditore, null'altro avrebbe dovuto allegare e provare l'Amministrazione eccipiente, risultando prescritto il diritto e dovendo pertanto essere rigettata la domanda risarcitoria.

Orbene tanto colui che afferma un diritto, ossia che reclama la produzione di effetti giuridici che la legge riconduce a determinati fatti (appunto costitutivi del diritto), quanto colui che tale diritto contesta, eccependone la inefficacia, attraverso la introduzione di nuovi fatti volti ad estinguere o modificare tali effetti, sono tenuti ad allegare e dimostrare i relativi fatti storici primari.

Di fronte alla affermazione di un diritto, individuato in relazione ai fatti costitutivi, la eccezione di prescrizione estintiva (fondata sulla inerzia di colui che vanta il diritto, prolungata per un tempo necessario previsto dalla legge per determinarne la estinzione) onera l'attore della prova che il tempo previsto dalla legge non è ancora interamente decorso.

La verifica istruttoria, concernente il "tempo del diritto", che impone sia la formulazione della eccezione di prescrizione del convenuto che la allegazione dei fatti contrari da parte dell'attore, consta della dimostrazione di tre distinti oggetti tematici, non necessariamente tutti concorrenti, concernenti il tipo e la natura del diritto e le sue concrete modalità di esercizio:

- la data in cui il diritto, individuato secondo il tipo e la natura, era da considerare certo ed attuabile (se trattasi di credito, esigibile), presumendo la legge che da tale momento possa essere fatto valere dal titolare (es. art. 2947 c.c., comma 1, che, per il diritto al risarcimento del danno, individua tale elemento cronologico "dal giorno in cui il fatto la fattispecie di illecito - si è verificato", mentre l'art. 2947 c.c., comma 3, fa riferimento ad un diverso momento, nel caso di diritto al risarcimento derivante da un fatto illecito penalmente rilevante: "data di estinzione del reato" o "sentenza - penale - divenuta irrevocabile", ed ancora l'art. 2952 c.c., comma 1, per il diritto al pagamento dei premi stabiliti nel contratto di assicurazione, individua il momento nel termine dei ciascuna "singola scadenza" previsto in contratto; si veda ancora art. 2952 c.c., commi 1 e 2);

- se diversa da quella prefigurata dalle singole norme sulla prescrizione, la data in cui il diritto poteva essere effettivamente esercitato, in considerazione della temporanea impossibilità determinata dalla esistenza di eventuali impedimenti giuridici, solo successivamente venuti meno: in tal caso prevalendo la previsione della norma inderogabile di cui all'art. 2935 c.c., sulla differente indicazione dell'"exordium" indicato nelle singole norme (ipotesi che può verificarsi allorquando il credito già insorto con il perfezionamento della fattispecie, non possa essere tuttavia ancora attuato in quanto attualmente inesigibile, essendo sottoposto l'esercizio a condizione sospensiva);

- qualora il tempo previsto dalla legge, rispetto ai fatti considerati dalle norme come "exordium" (o comunque dal diverso momento di esercitabilità del diritto), fosse già decorso nella sua intera estensione, la data in cui "medio tempore" era stato compiuto uno degli atti o dei comportamenti previsti dalla legge, idonei ad interrompere il processo del "continuum temporale" verso il termine finale che, in tal modo, era stato spostato per una durata eguale a quella iniziale.

In entrambi i casi - eccezione di prescrizione estintiva; allegazione e prova del fatto contrario volto a negare od impedire il trascorrere del tempo legale occorre considerare che la nozione di decorrenza implica sempre un intervallo di durata collocabile tra due termini, iniziale e finale. E questo intervallo di tempo, in quanto "fatto storico di durata" integra l'elemento costitutivo della fattispecie legale estintiva del diritto, come considerata dalle norme sulla prescrizione. La dialettica tra postulazione della esistenza del diritto ed eccezione di inesistenza per consumazione del tempo di esercizio di quello stesso diritto, comporta, necessariamente, allora: 

a) che il diritto risulti esattamente individuato nella sua consistenza (causa petendi e pretesa sostanziale), in base all'atto introduttivo del giudizio; 
b) che la eccezione estintiva venga formulata in relazione ad un determinato momento iniziale dal quale il diritto, avuto riguardo alla specifica causa petendi, doveva reputarsi esercitabile dall'asserito titolare. La eccezione estintiva per intervenuta prescrizione è una eccezione in senso stretto (artt. 2938 e 2939 c.c.) e come tale - a differenza delle mere difese contestative dei fatti costitutivi del diritto vantato - richiede la allegazione e la prova dei "fatti su cui l'eccezione si fonda" (art. 2697 c.c., comma 2).

Nel caso di specie la questione assume connotati peculiari in relazione proprio alla tipologia del diritto che viene fatto valere in giudizio, che, pur riconducibile al "diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito" (art. 2947 c.c., comma 1), si connota, tuttavia, per una evoluzione diacronica delle conseguenze dannose ex artt. 1223 e 2056 c.c., che, permanendo asintomatiche anche per lungo tempo, vengono a riflettersi su un elemento della fattispecie giuridica, e cioè sul nesso eziologico tra fatto (emotrasfusione) ed evento lesivo (contagio infezione epatica), che può reputarsi oggettivamente conoscibile quale fatto costitutivo perfezionativo del diritto al risarcimento, soltanto e nella misura in cui la indagine scientifica consenta di rilevare e riconoscere detta eziologia.

Tale peculiarità del diritto, ha determinato l'arresto giurisprudenziale secondo cui, in caso di danni originariamente ignoti alla scienza nella loro eziologia, e di "danni cd. lungolatenti" (tali da far emergere tale eziologia - pur se nota alla scienza medica - solo a notevole distanza di anni), il "dies a quo" di esercizio del diritto al risarcimento del danno, individuato dalla norma di cui all'art, 2947 c.c., comma 1, nel "giorno in cui il fatto si è verificato", deve intendersi riferito al momento in cui è vento ad emersione il completamento della fattispecie costitutiva del diritto, da accertarsi, rispetto al soggetto danneggiato, secondo un criterio oggettivo di conoscibilità, tenuto conto che, nella peculiarità del caso, questa non può che essere rimessa in via esclusiva alla risposta fornita dallo strumento di indagine clinica-diagnostica (ex plurimis: cfr. Corte Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 16217 del 18/06/2019 che ribadisce ancora il principio secondo cui "La responsabilità del Ministero della salute per i danni conseguenti ad infezioni da virus HBV, HIV e HCV contratte da soggetti emotrasfusi è di natura extracontrattuale, nè sono ipotizzabili, al riguardo, figure di reato tali da innalzare i termini di prescrizione (epidemia colposa o lesioni colpose plurime); ne consegue che il diritto al risarcimento del danno da parte di chi assume di aver contratto tali patologie per fatto doloso o colposo di un terzo è soggetto al termine di prescrizione quinquennale che decorre, a norma dell'art. 2935 c.c. e art. 2947 c.c., comma 1, non dal giorno in cui il terzo determina la modificazione causativa del danno o dal momento in cui la malattia si manifesta all'esterno, bensì da quello in cui tale malattia viene percepita, o può essere percepita, quale danno ingiusto conseguente al comportamento del terzo, usando l'ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, da ritenersi coincidente non con la comunicazione del responso della Commissione medica ospedaliera di cui alla L. n. 210 del 1992, art. 4, ma con la proposizione della relativa domanda amministrativa, che attesta l'esistenza, in capo all'interessato, di una sufficiente ed adeguata percezione della malattia."). Tale arresto giurisprudenziale, diversamente da quanto ipotizza il controricorrente, non è affatto posto in crisi dal rilievo secondo cui la condotta illecita, integrante la causa petendi della pretesa risarcitoria, va individuata nella omessa attivazione, da parte del Ministero, dei doveri di sorveglianza farmacologica, sicchè è alla conoscibilità della efficacia eziologica di tale condotta che deve essere verificato l'"exordium praescriptionis". E' appena il caso di osservare, infatti, come il principio di equivalenza delle cause ex artt. 40 e 41 c.p., pone sullo stesso piano di rilevanza eziologica tanto la condotta omissiva predetta, quanto la condotta commissiva consistente nella somministrazione di emoderivati infetti. Con la conseguenza che, in tanto - l'altrimenti generico - mancato esercizio delle competenze amministrative, affidate all'Amministrazione statale, viene ad emersione come fatto omissivo inserito nella concatenazione causale determinativa del danno, in quanto si renda oggettivamente conoscibile come tale, e poichè - come è stato sopra rilevato - l'apprezzamento "in rerum natura" della etiopatogenesi, quale elemento costitutivo della fattispecie normativa del diritto al risarcimento, è riconducibile esclusivamente alla indagine demandata al livello di conoscenze scientifiche acquisite in un dato momento storico, nonchè ai risultati dell'esperimento di esami chimico-strumentali, ne deriva che tali criteri di verifica della "conoscibilità oggettiva" del fenomeno operano, altresì, anche per i fattori causali concomitanti o che si pongono come presupposto della serie causale.

Da quanto sopra consegue che, formulando la eccezione di prescrizione, la Amministrazione statale non poteva, allora, limitarsi alla mera astratta reiterazione del "dictum" normativo dell'art. 2947 c.c., comma 1, come interpretato da questa Corte, ma avrebbe dovuto allegare e provare (tenuto conto che non era in contestazione la presentazione da parte dell'attore-danneggiato della domanda di indennizzo ex lege n. 210 del 1992), il "fatto-temporale" costitutivo della eccezione, ossia la prolungata inerzia dell'esercizio del diritto al risarcimento del danno, in quanto riconducibile al termine iniziale di oggettiva conoscibilità della etiopatogenesi, individuabile - presuntivamente - per l'appunto alla "data di presentazione" della richiesta di indennizzo.

Al riguardo possono integralmente richiamarsi le considerazioni svolte nel precedente di questa Corte Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6180 del 05/03/2020, che si condividono e di seguito si trascrivono.

Consolidato è il principio affermato da questa Corte secondo cui, in tema di prescrizione estintiva, elemento costitutivo della relativa eccezione è l'inerzia del titolare del diritto fatto valere in giudizio (dove l'"inerzia", per assurgere al rilevante giuridico, e dunque per assumere valenza di elemento costitutivo della eccezione, implica necessariamente - qualora si intenda anche prescindere da una nozione di inerzia qualificata dalla effettiva insorgenza ed esercitabilità del diritto di cui si predica la estinzione - la indicazione di un termine iniziale e di un eventuale termine finale, dacchè soltanto in presenza di tali elementi cronologici è possibile apprezzare il "fatto storico-tempo" nel senso di "durata" - sequenza temporale ininterrotta - della inerzia), mentre la determinazione della durata di questa, necessaria per il verificarsi dell'effetto estintivo, si configura come una "quaestio iuris" concernente l'identificazione del diritto stesso e del regime prescrizionale per esso previsto dalla legge: ne consegue che la riserva alla parte del potere di sollevare l'eccezione implica che ad essa sia fatto onere soltanto di allegare il menzionato elemento costitutivo e di manifestare la volontà di profittare di quell'effetto, non anche di indicare direttamente o indirettamente le norme applicabili al caso di specie, l'identificazione delle quali spetta al potere-dovere del giudice, con il solo limite posto dal precetto generale dell'art. 112 c.p.c., di non poter modificare i fatti che costituivano il fondamento della prescrizione e di ricercare autonomamente nell'ambito di essi la data di inizio del decorso prescrizionale, ovvero in caso di pluralità di crediti, di scegliere a quale di essi applicare la prescrizione e da quale data (cfr. Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 10955 del 25/07/2002; id. Sez. 1, Sentenza n. 11843 del 22/05/2007; id. Sez. L, Sentenza n. 21752 del 22/10/2010; id. Sez. 6 - 3, Sentenza n. 1064 del 20/01/2014). Orbene, costituisce corollario di tali principi l'affermazione per cui il debitore, ove eccepisca la prescrizione del credito, ha l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina l'inizio della decorrenza del termine ai sensi dell'art. 2935 c.c., restando escluso che il giudice possa accogliere l'eccezione sulla base di un fatto diverso, conosciuto attraverso un documento prodotto ad altri fini da diversa parte in causa (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 16326 del 13/07/2009; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 15991 del 18/06/2018; id. Sez. 6 - L, Ordinanza n. 14135 del 23/05/2019), non rilevando al riguardo l'eventuale erronea individuazione del termine applicabile, ovvero - l'erronea indicazione - del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 15631 del 27/07/2016).

Dunque, altro è l'onere di allegazione del fatto storico-durata, che deve essere assolto attraverso la specificazione dell'arco temporale in cui il creditore non ha azionato in via giudiziale la sua pretesa nè ha formulato richieste interruttive ex art. 2943 c.c.; altro è invece l'accertamento di quel fatto, così compiutamente allegato, a produrre l'effetto estintivo del diritto, che è riferibile all'attività, rimessa al Giudice, di sussunzione del fatto nello schema normativo astratto dello specifico tipo di prescrizione applicabile alla fattispecie concreta, ossia stabilire quale sia la norma sulla prescrizione applicabile e conseguentemente il periodo di tempo che la norma richiede ai fini della estinzione del diritto.

Riassuntivamente:

ferma la allegazione dei fatti da parte di colui che domanda od eccepisce, il Giudice di merito sulla scorta dei fatti allegati e dimostrati in giudizio "hinc et inde" può accertare l'effetto estintivo della prescrizione, anche in base ad una norma diversa da quella indicata dalla parte, che preveda un termine maggiore o più breve.

in difetto della predetta allegazione, il Giudice è del tutto esonerato da tale ulteriore indagine, cronologicamente susseguente, non essendo tenuto - ed anzi essendogli precluso dall'art. 112 c.p.c. - a definire e ricercare ex officio i fatti (inizio e durata della inerzia) e le prove degli stessi, posti a fondamento della eccezione...".

In tale contesto si collocano peraltro i precedenti di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 17832 del 13/12/2002, nonchè di Corte Cass. Sez. U., Sentenza n. 584 del 11/01/2008 (richiamato anche dal controricorrente) che, in motivazione, in relazione alla omessa produzione da parte dell'ente pubblico di "altre prove, non valutate dal giudice di appello, da cui risultava una diversa data della conoscenza da parte della 8. della sua malattia e della probabile causa della stessa da individuarsi in un comportamento colposo di un terzo", ha confermato il rigetto della eccezione di prescrizione rilevando "che il debitore, che eccepisce la prescrizione, ha l'onere di provare la stessa (quale fatto estintivo del diritto azionato) e quindi anche la data di decorrenza (Cass. 13/12/2002, n. 17832; Cass. 05/02/2000, n. 1300)....", ed ancora di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4366 del 19/03/2012 e di Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 14662 del 18/07/2016.

In conclusione il primo motivo di ricorso va dichiarato infondato.

Secondo motivo: violazione e falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c., comma 3, artt. 2935 e 2947 c.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L'Amministrazione statale ricorrente impugna la statuizione della sentenza di appello che ha dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo vigente ratione temporis, ante riforma del D.L. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012, la produzione documentale allegata dal Ministero all'atto di appello, ed attestante la data di presentazione della domanda di indennizzo ex lege n. 210 del 1992, idonea a comprovare la estinzione del diritto al risarcimento del danno per prescrizione breve, essendo intervenuto il primo atto interruttivo oltre il termine del quinquennio decorrente dalla predetta data.

Assume la PA che erroneamente era stata esclusa la ammissione del documento sul presupposto della tardiva produzione in primo grado (con la comparsa conclusionale), esplicitamente rilevata dal Tribunale nella sentenza di prime cure, e sull'assunto della mancata allegazione che la preclusione istruttoria era dipesa da fatto non imputabile alla Amministrazione statale, atteso che le Sezioni Unite di questa Corte Cass. sentenza 4.5.2017 n. 10790 avevano interpretato tale disposizione processuale, ritenendo ammissibile la produzione di nuovi documenti, se indispensabili, indipendentemente da eventuali condotte negligenti ascrivibili alla parte nel giudizio di primo grado.

Preliminarmente deve ritenersi infondato il rilievo, formulato dal controricorrente (controricorso, pag. 13), secondo cui il Tribunale avrebbe dichiarato la inammissibilità della produzione documentale tardiva del Ministero, alla stregua della "nuova" norma di cui all'art. 345 c.p.c., comma 3, così come modificata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. Ob), conv. in L. n. 134 del 2012 (rilievo che parrebbe intendere la erroneità della pronuncia della Corte d'appello, avendo assunto tale Giudice, invece, a parametro la norma dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente alla riforma: mentre, in assenza di disposizioni transitorie, la nuova norma trovava immediata applicazione all'appello proposto dal Ministero, in quanto avente ad oggetto una sentenza pubblicata successivamente alla data 11.9.2012 di entrata in vigore della legge di conversione) e tale statuizione non sarebbe stata impugnata dal Ministero, con conseguente passaggio in giudicato interno.

Osserva il Collegio che, con il primo motivo di appello, il Ministero aveva, infatti, richiesto l'ammissione del documento ritenuto "indispensabile" ai sensi della previgente disposizione dell'art. 345 c.p.c., comma 3 e tanto bastava a ritenere ritualmente investito il Giudice del gravame della questione concernente la corretta individuazione della norma processuale applicabile "ratione temporis", rimanendo in conseguenza esclusa la formazione di un giudicato sulla relativa statuizione della sentenza di prime cure. Nè il controricorrente potrebbe, autonomamente, dolersi del vizio processuale in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale nella individuazione della norma applicabile.

La Corte d'appello si è, infatti, limitata soltanto a rilevare che il Tribunale aveva dichiarato inammissibile la prova in quanto "tardiva", ed ha poi confermato tale pronuncia di inammissibilità per tardività, sebbene richiamandosi al differente testo normativo, previgente alla riforma del 2012, e ritenendo, quindi, implicitamente applicabile la "vecchia" norma che consentiva la ammissione di nuove prove, in grado di appello, previa verifica di "indispensabilità".

Orbene l'indicato errore processuale commesso dalla Corte d'appello (ritenendo applicabile la precedente norma che ammetteva i documenti nuovi, se indispensabili, senza tenere conto, invece, dell'immediata applicabilità del nuovo testo normativo che aveva eliminato tale giudizio di indispensabilità della prova: Corte Cass. Sez. 2 -, Sentenza n. 6590 del 14/03/2017), da un lato, appare del tutto improduttivo di effetti pregiudizievoli - con conseguente carenza di interesse del controricorrente alla deduzione della nullità -, atteso che il Giudice territoriale non ha proceduto ad alcun giudizio di indispensabilità, avendo, invece, ritenuto inammissibile la prova dedotta in secondo grado, in quanto la richiesta non era stata assistita dalla indicazione delle ragioni di non imputabilità che avevano impedito alla parte la tempestiva produzione in primo grado (valutazione pienamente corrispondete anche al disposto del nuovo testo dell'art. 345 c.p.c.); dall'altro lato, ed ancora prima, il vizio di nullità processuale prospettato dal controricorrente non è stato ritualmente veicolato dal mezzo di impugnazione richiesto (ricorso incidentale), come emerge dalla lettura del controricorso, nel quale non viene formulata alcuna richiesta di cassazione della sentenza di appello, nè in via principale, nè in via subordinata-condizionata, neppure nelle conclusioni dello stesso atto: con la conseguenza che questa Corte è chiamata a decidere in ordine ai soli profili di censura (che non investono anche la individuazione della norma processuale applicabile) dedotti dal Ministero ricorrente avverso la statuizione impugnata.

Tanto premesso, il motivo di ricorso è infondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente ribadito che "nel giudizio di appello, costituisce prova nuova indispensabile, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo previgente rispetto alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012, con v., con modif., dalla L. n. 134 del 2012, quella di per sè idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione fattuale accolta dalla pronuncia gravata, smentendola o confermandola senza lasciare margini di dubbio oppure provando quel che era rimasto indimostrato o non sufficientemente provato, a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado" (cfr. Corte Cass. Sez. U. -, Sentenza n. 10790 del 04/05/2017). Ma la massima tratta dal CED di questa Corte solo ad una superficiale lettura può indurre a ritenere che il giudizio di primo grado debba ridursi ad un mero presupposto processuale dell'unico ed effettivo giudizio di merito da svolgersi avanti la Corte d'appello, giudice avanti il quale possono essere dedotte tutte le prove "indispensabili" anche se non prodotte (pur potendole la parte produrre) o non ammesse dal giudice in primo grado o dall'assunzione delle quali la parte è decaduta. L'affermazione contenuta nella - ultima parte della - massima sopra riportata, infatti, è meramente esplicativa delle ragioni della scelta operata dalle Sezioni Unite tra i diversi indirizzi giurisprudenziali in contrasto, ed in particolare del dichiarato rifiuto di quell'orientamento giurisprudenziale, fondato sulla tesi della "c.d. indispensabilità ristretta", secondo cui "..nel giudizio di appello l'indispensabilità delle nuove prove debba apprezzarsi necessariamente in relazione alla decisione di primo grado e al modo in cui essa si sia formata. Ciò che la decisione asserisce a commento delle risultanze istruttorie acquisite deve evidenziare la necessità d'un apporto probatorio che, nel contraddittorio in primo grado e nella relativa istruzione, non era apprezzabile come utile e necessario. Solo in questi termini potrebbe parlarsi di prova nuova indispensabile. Sempre secondo tale diverso approccio ermeneutico, se la decisione oggetto di gravame si è formata in una situazione in cui lo sviluppo del contraddittorio e delle deduzioni istruttorie avrebbero consentito alla parte di avvalersi del documento o del mezzo di prova perchè funzionale alle sue ragioni, deve escludersi che la prova sia indispensabile se la decisione si è formata prescindendone, essendo imputabile alla negligenza della parte il non averla introdotta (cfr. Cass. 10 febbraio 2017, n. 3654; Cass. 31 marzo 2011, n. 7441; Cass. 5 dicembre 2011, n. 26020; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3493; nello stesso senso, riguardo all'analoga questione postasi in riferimento all'art. 437 c.p.c., comma 2, in passato v. anche Cass. 18.8.1982, n. 4660) secondo tale orientamento, ai sensi dell'art. 345 c.p.c., comma 3, nel testo introdotto dalla L. n. 353 del 1990, nel giudizio di appello sono qualificabili come indispensabili solo le nuove prove la cui necessità emerga dalla stessa sentenza impugnata, prove delle quali non era apprezzabile neppure una mera utilità nel giudizio di primo grado...." (cfr. SS.UU. n. 10790/2017, in motivazione, paragr. 2.2.).

Ebbene soltanto al precipuo scopo di disattendere tale argomentazione (volta a restringere il "giudizio di indispensabilità" alla sola ipotesi in cui si sia verificata, nella sentenza di prime cure, una effettiva ed imprevedibile variazione dell'oggetto del thema probandum disposta dal Giudice di primo grado in relazione alla dimostrazione di fatti concernenti questioni non discusse tra le parti) le Sezioni Unite hanno precisato che l'applicazione dell'art. 345 c.p.c., non rimane confinata alla sola ipotesi in cui la mancata produzione della prova documentale o richiesta di ammissione della prova, con il conseguente formarsi delle preclusioni istruttorie, non impedisce alla parte di introdurre la "nuova" prova in grado di appello, non potendo ad essa parte imputarsi la mancata od inesatta valutazione della rilevanza del fatto allegato - ritenuto solo nella sentenza, per la prima volta, rilevante e decisivo dal Giudicante - ma rimasto indimostrato in primo grado.

La proposizione finale, contenuta nella massima, "a prescindere dal rilievo che la parte interessata sia incorsa, per propria negligenza o per altra causa, nelle preclusioni istruttorie del primo grado", va, infatti, inserita nel contesto della motivazione della sentenza delle SS.UU., e non può che essere, pertanto, intesa nell'unico significato ad essa attribuibile per cui, se il Giudice - e soltanto se - ha "sua sponte" introdotto e deciso in sentenza l'esame di questioni, necessitanti la prova di fatti, sulle quali non si era svolto alcun dibattito nel contraddittorio delle parti, ed in ordine ai quali fatti, pertanto, queste ultime non avevano formulato deduzioni probatorie, allora non potrebbe farsi in alcun modo spazio nel giudizio di ammissibilità ex art. 345 c.p.c. a verifiche di preclusioni derivanti da decadenze istruttorie nè tanto meno ad indagini su fatti oggettivamente impeditivi della produzione o della richiesta in primo grado. In ogni altro caso rimangono, invece, ferme le preclusioni istruttorie del primo grado; diversamente opinando la struttura del giudizio di appello, conformata a quella di una mera "revisio prioris istantiae", risulterebbe indebitamente trasformata in quella di un "novum judicium". Aggiungono a chiarimento le Sezioni Unite che "infatti, in nessun caso il potere del giudice d'appello di ammettere la prova indispensabile potrebbe essere esercitato riguardo a prove già in prime cure dichiarate inammissibili perchè dedotte in modo difforme dalla legge o a prove dalla cui assunzione il richiedente sia decaduto a seguito di particolari vicende occorse nel giudizio di primo grado, non essendo queste - a rigori - neppure prove "nuove" (su ciò v. Cass. n. 26009/10; Cass. n. 10487/04)....." (in motivazione, ibidem), e ciò non perchè viene meno il requisito di indispensabilità della prova, ma proprio perchè in tal caso tale prova non può essere considerata "nuova".

Inequivoco è l'espresso richiamo contenuto nella sentenza delle Sezioni Unite ai conformi precedenti di legittimità secondo cui l'eventuale valutazione di indispensabilità della prova non potrà servire a superare la preclusione nella quale sia incorsa la parte in primo grado, in quanto il potere del Collegio di ammettere nuove prove in appello non può essere esercitato per sanare preclusioni e decadenze già verificatesi nel giudizio di primo grado, in ordine alle quali unico rimedio è costituito dalla istanza di rimessione in termini, qualora, ricorrendone i presupposti, sia stata tempestivamente formulata dalla parte (cfr. Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10487 del 01/06/2004; id. Sez. 2, Sentenza n. 26009 del 23/12/2010).

In sostanza sono "nuove" (e quindi suscettibili di essere oggetto della valutazione di "indispensabilità" da parte del Giudice di secondo grado) soltanto le prove delle quali la parte non abbia richiesto la ammissione ed in ordine alle quali, pertanto, il Giudice di prime cure non si sia pronunciato sulla rilevanza ed ammissione, ipotesi che ricorre anche nel caso in cui determinati elementi fattuali - pur ritualmente introdotti nel processo con le allegazioni delle parti - ritenuti assolutamente irrilevanti e non valorizzati dalle parti, sono stati, invece, solo successivamente in sentenza, ritenuti decisivi dal Giudicante, ai fini della risoluzione della controversia, senza che su di essi abbia avuto luogo alcun contraddittorio nel corso della verifica istruttoria.

Diversamente, la prova che sia stata richiesta e non ammessa dal Giudice in primo grado, ovvero che sia stata richiesta e sulla quale il Giudice abbia omesso di pronunciare (e sia stata riproposta quindi nelle conclusioni precisate, tanto se esaminata o trascurata dal Giudice nella sentenza di prime cure), ovvero ancora dalla assunzione della quale la parte è decaduta, non può qualificarsi come "nuova", avendo costituito comunque oggetto della decisione di prime cure, sicchè eventuali errori di fatto o diritto in cui è incorso il Giudice di primo grado, nell'ammettere o non ammettere la prova o nel dichiarare la parte decaduta dalla assunzione, potranno essere fatti valere esclusivamente attraverso la impugnazione della sentenza, con specifico motivo di gravame, rimanendo esclusa la applicazione della diversa fattispecie regolata dall'art. 345 c.p.c., comma 3 (nel regime anteriore alla modifica della norma introdotta dal D.L. n. 83 del 2012 conv. in L. n. 134 del 2012).  Pagina 13 di 21 Tanto premesso, la statuizione impugnata è conforme ai principi enunciati da questa Corte, avendo il Giudice di appello rilevato che la prova documentale era stata prodotta solo tardivamente in primo grado, ed era stata, pertanto, espressamente dichiarata inammissibile dal Tribunale, sicchè non di "nuova" prova poteva discettarsi, trattandosi di documento indispensabile a fornire il supporto probatorio del fatto-durata costitutivo della eccezione di prescrizione, e che l'Amministrazione eccipiente era dunque tenuta a produrre nella fase istruttoria, in primo grado, onde non incorrere nelle relative preclusioni. Non essendo stato allegato, dalla PA, alcun fatto impeditivo all'assolvimento tempestivo del relativo onere probatorio, e non essendo stata proposta, nè giustificata una eventuale rimessione in termini, la prova documentale non poteva essere "riammessa" in secondo grado, rimanendo in conseguenza esclusa la stessa verifica di indispensabilità.

Terzo motivo: violazione e falsa applicazione degli artt. 2943,2697,2727 c.c. e segg., dell'art. 2702 e 2704 c.c., nonchè degli artt. 115 e 116 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il Ministero ricorrente censura la statuizione della sentenza di appello che ha ritenuto valido ed efficace l'atto interruttivo della prescrizione trasmesso con la lettera racc. AR in data 17.1.1998 sebbene non vi fosse prova dell'effettivo recapito della lettera asseritamente contenuta nel plico e che la stessa fosse datata e sottoscritta dal danneggiato.

Il motivo è da ritenere in parte fondato, alla stregua delle considerazioni che seguono.

La censura, nella parte in cui viene a contestare la sentenza di appello là dove statuisce che la copia della lettera prodotta in giudizio corrisponde al contenuto del plico tramesso con raccomandata postale esonerando il danneggiato dal relativo onere della prova, è priva di fondamento.

Ad una iniziale molteplicità di filoni giurisprudenziali, spesso richiamati non a proposito concernendo fattispecie distinte, relativi alla interpretazione dell'art. 1335 c.c. (che contemplava, tra gli altri anche, l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui la presunzione legale di conoscenza del contenuto dell'atto ex art. 1335 c.c., opererebbe soltanto nei casi in cui venga spedita la lettera "in piego" o con plico di fogli congiunti o spillati, dunque senza inserire l'atto in busta chiusa; diversamente la mera spedizione della busta in raccomandata, non esonererebbe da prova il mittente a fronte della contestazione del destinatario di non avere ricevuto la busta vuota: Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 24031 del 10/11/2006; id. Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 18252 del 30/07/2013; id. Sez. I sentenza n. 4482 del 5 marzo 2015), ha fatto seguito un processo di stabilizzazione della giurisprudenza, che si è conformata all'orientamento che appare ormai prevalente, secondo cui la "raccomandata postale" costituisce prova certa della trasmissione del plico spedito, attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta, da cui consegue la presunzione, fondata sulle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, di arrivo al destinatario dell'atto comprendente la busta ed il suo contenuto, e dunque di conoscenza del medesimo ex art. 1335 c.c., spettando di conseguenza al destinatario l'onere di dimostrare che il plico (recte: la busta) non conteneva alcuna lettera al suo interno, e dunque la prova della mancata conoscenza dell'atto (cfr. Corte Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15762 del 24/06/2013; id. Sez. 3, Sentenza n. 23920 del 22/10/2013; id. Sez. 1, Sentenza n. 10630 del 22/05/2015; id. Sez. 1, Sentenza n. 17204 del 19/08/2016: id. Sez. 1 -, Sentenza n. 22687 del 28/09/2017; id. Sez. 5 -, Sentenza n. 16528 del 22/06/2018; id. Sez. 5 -, Ordinanza n. 30787 del 26/11/2019).

Dai principi affermati dalla più recente giurisprudenza non ritiene il Collegio di dovere dissentire, risultando quindi infondata la censura dedotta dalla Amministrazione statale, in ordine alla errata applicazione dell'onere della prova relativo alla lettera contenuta nel plico recapitato con raccomandata AR in data 17.1.1998.

Fondata deve ritenersi, invece, la censura relativa al difetto degli elementi essenziali di riconoscibilità, come scrittura privata, della lettera recapitata conforme a quella prodotta in giudizio dal danneggiato - e cioè in quanto atto dichiarativo certamente proveniente e riferibile alla volontà del F., non essendo stato da questi sottoscritto.

La critica non coglie nel segno, invece, quanto alla asserita incertezza cronologica dell'atto interruttivo, per mancata apposizione della data nella lettera, atteso che, in ogni caso, l'elemento cronologico della "data certa" verrebbe ad essere, comunque, ravvisabile nella data apposta dall'ufficiale postale sulla ricevuta di consegna della raccomandata (avviso di ritorno). Il carattere ricettizio dell'atto unilaterale lega, infatti, l'effetto giuridico al momento in cui l'atto perviene nella sfera di conoscenza legale del destinatario e, pertanto, una volta ritenuto raggiunto tale effetto, sull'assunto - non contrastato da prova contraria - della presunzione di corrispondenza del contenuto della busta alla lettera esibita in giudizio, ne segue che, se tale atto - con il quale si costituisce in mora il destinatario - è privo di data, o sulla stessa non vi è certezza, nulla osta a che la costituzione in mora prenda effetto dalla "data certa" apposta dall'agente postale sulla ricevuta di consegna della busta chiusa (vedi. Corte Cass. Sez. 5, Sentenza n. 12978 del 05/09/2003).

Diversa è, invece, la conclusione cui deve pervenirsi in relazione al difetto dell'elemento della sottoscrizione nell'atto di costituzione in mora ed interruzione della prescrizione (per presunzione legale ex art. 1335 c.c., da ritenere corrispondente, anche in relazione a tale elemento, a quello effettivamente contenuto nel plico trasmesso con raccomandata AR) che è stato depositato in giudizio dal danneggiato.

La prova della sottoscrizione deve essere, infatti, fornita dall'interessato, il quale non può limitarsi ad invocare l'ordine di esibizione giudiziale in relazione ad un atto nella sua disponibilità o di agevole acquisizione mediante richiesta all'ente destinatario (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 19105 del 12/09/2007).

Errata è pertanto la pronuncia della Corte d'appello nella parte in cui, invertendo l'onere della prova ex art. 2697 c.c. ha inteso porre a carico della Amministrazione destinataria dell'atto la prova che l'atto non fosse riferibile al F.: una volta appurato infatti che l'atto esibito in giudizio, privo di firma, doveva presumersi corrispondente in tutti i suoi elementi a quello trasmesso a mezzo di raccomandata AR e ricevuto dal Ministero, gravava sul danneggiato fornire la prova che lo stesso era stato sottoscritto, ossia che l'atto effettivamente recapitato presentava un elemento divergente rispetto all'atto prodotto in giudizio (privo di firma). Nè è possibile ritenere raggiunta "aliunde" la prova della riferibilità dell'atto formale al danneggiato, come sembra ipotizzare la Corte territoriale, attraverso un percorso di tipo presuntivo. Premesso che la Corte d'appello ritiene "sufficiente" che il danneggiato, esibendo il documento privo di firma, unitamente alla ricevuta di consegna della raccomandata AR, abbia fornito un "principio di prova" della provenienza dell'atto di costituzione in mora, e considerato che tale "modus procedendi", non trova riscontro nè nelle norme processuali (art. 116 c.p.c., comma 2, che fa riferimento ad "argomenti - che il Giudice può indicare come oggetto - di prova"), nè in quelle di diritto sostanziale (vertendo l'art. 2704 c.c., comma 1, n. 1, sul "principio di prova scritta", ma ai fini della ammissibilità della prova orale; mentre l'art. 2736 c.c., comma 1, n. 2, non consente di estendere il giuramento suppletorio, in caso di "semiplena probatio", anche alla prova degli atti a forma vincolata: Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 1567 del 19/06/1962), appare errata in diritto la soluzione adottata dal Giudice di merito, volta a desumere in via argomentativa-logica la esistenza di un elemento di validità della scrittura privata, nella specie dell'atto unilaterale di costituzione in mora (atto giuridico in senso stretto di cui la legge predetermina gli effetti, senza che rilevi la volontà di produrli), soggetto a forma vincolata (art. 2943 c.c., comma 4, art. 1219 c.c., comma 1; art. 1350 c.c., comma 1, n. 13), atteso che la sottoscrizione è requisito essenziale di forma-contenuto della fattispecie dell'atto volontario in forma scritta, come emerge inequivocamente dal sistema della disciplina della "scrittura autenticata" e del "disconoscimento-verifica" della scrittura privata, che ha ad oggetto specificamente la riferibilità della "sottoscrizione" - intesa quale modalità giuridica di attestazione della provenienza del contenuto dichiarativo dell'atto - al suo autore (artt. 2702,2703 c.c., art. 2704 c.c., comma 1, art. 2705 c.c., comma 1 - la disciplina normativa attiene alla efficacia probatoria, ma presuppone la esistenza di una scrittura privata sottoscritta -; art. 214 c.p.c., ove la differenza tra "scrittura" e "sottoscrizione" viene a rilevare nei casi in cui, ferma la sottoscrizione, la parte contro cui è prodotto l'atto, viene a disconoscere "come proprio" il contenuto dichiarativo, ossia a disconoscere la corrispondenza tra la sottoscrizione, effettivamente apposta dalle parte, ed il testo dichiarativo che la precede di cui si contesta la riferibilità al sottoscrittore).

Tanto premesso, non rileva in contrario la obiezione per cui il documento prodotto in giudizio dal F. era soltanto una copia o doppio originale della scrittura effettivamente trasmessa con raccomandata.

Ferma, infatti, la presunzione di corrispondenza dell'atto prodotto in giudizio dal danneggiato con quello - ricevuto dal Ministero e non depositato in giudizio - contenuto nel plico raccomandato (artt. 1334 e 1335 c.c.), corrispondenza che si estende non soltanto al contenuto dichiarativo ma anche alla modalità rappresentativa (scrittura), osserva il Collegio che, pure non essendo estensibili gli specifici elementi di validità richiesti dalle norme di legge per i negozi (art. 1324 c.c.), agli atti unilaterali di natura non negoziale e privi di contenuto patrimoniale (tale è da ritenere l'atto di costituzione in mora, trattandosi di "atto giuridico in senso stretto" per il compimento del quale è richiesta soltanto la manifestazione della consapevolezza dell'esistenza del debito ed il carattere della volontarietà: Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4144 del 15/09/1978; id. Sez. 3, Sentenza n. 10090 del 12/10/1998; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 24077 del 13/10/2017), la legge, comunque, richiede espressamente l'unico requisito - prescritto a termini di validità dell'atto - della forma scritta (art. 2943 c.c., comma 4, art. 1219 c.c., comma 1; art. 1350 c.c., comma 1, n. 13; cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10926 del 24/05/2005; id. Sez. 2, Sentenza n. 2481 del 05/02/2007), nella specie non assolto quanto alla modalità di attribuzione certa, attraverso la sottoscrizione, della richiesta di adempimento alla persona del soggetto che vanta in giudizio la pretesa risarcitoria (cfr. Corte Cass. Sez. L, Sentenza n. 19105 del 12/09/2007, secondo cui l'atto scritto diretto ad interrompere la prescrizione deve essere " comunque sottoscritto...., atteso che la sola sottoscrizione attesta la provenienza dell'atto dal suo autore", gravando pertanto sull'interessato la prova della sottoscrizione).

Nella specie la Corte territoriale ha ritenuto, all'esito di un percorso logico attinente la valutazione del materiale probatorio, di pervenire - in base all'efficacia indiziaria certa, grave e concordante, della spedizione e ricezione della raccomandata AR, nonchè del numero identificativo corrispondente a quello dell'avviso di ricevimento e della indicazione su quest'ultimo del nominativo del danneggiato - alla prova presuntiva (in tal senso deve essere corretto l'improprio riferimento, contenuto in sentenza, alla nozione di e "principio di prova": in motivazione, pag. 8) della riferibilità alla persona del danneggiato dell'atto di intimazione.

Ma in tal modo il Giudice di appello ha confuso nettamente l'accertamento dei requisiti di validità della fattispecie legale della scrittura privata (art. 2702 c.c.), con la prova richiesta nel caso di disconoscimento della conformità all'originale della copia della scrittura privata riprodotta con mezzi meccanici (artt. 2712 e 2719 c.c.): nel primo caso, infatti, la mancanza della sottoscrizione, impedisce di istituire la relazione univoca tra dichiarazione espressa nel contenuto scritto ed il suo autore, che è requisito essenziale di riconoscibilità del documento come "scrittura privata"; nel secondo caso invece si contesta che la copia di un documento, che presenta tutti i requisiti essenziali della "scrittura privata", corrisponda effettivamente al documento originale dal quale chi la produce afferma essere stata riprodotta (ed è opportuno precisare che, anche nel caso in cui il disconoscimento di conformità attenga alla inesistenza, nell'originale, della sottoscrizione, l'oggetto della prova - in tal caso consentita a colui che intende avvalersi della copia - non concerne la dimostrazione, con qualunque mezzo di prova, della provenienza della dichiarazione da un determinato soggetto, ma soltanto la prova che il documento originale, quando è stato formato, era completo in tutti quei medesimi elementi riprodotti nella copia, e dunque anche della sottoscrizione).

In mancanza dunque dell'elemento della sottoscrizione (quale segno grafico idoneo "ex se" ad identificare un soggetto: tale è la firma, composta dalle generalità del sottoscrittore, od anche la apposizione della "sigla" inequivocamente riferibile alla persona fisica che la verga), il contenuto dichiarativo rimane un testo adespota, ossia una dichiarazione volitiva che non è riferibile ad alcun soggetto (autorevole dottrina identificava la dichiarazione non sottoscritta nello "scritto anonimo"), difettando, quindi, il requisito della certa provenienza del documento scritto da un autore individuato, con conseguente mancato perfezionamento della fattispecie legale della "scrittura privata".

Non rileva, in contrario, quell'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei negozi formali, il requisito dell'accordo, pure in difetto della sottoscrizione della parte che intende avvalersi egualmente del contratto, può essere raggiunto mediante l'atto di costituzione in giudizio sottoscritto da quella stessa parte e la produzione in giudizio del contratto del quale si richiede l'adempimento delle obbligazioni, bene potendo rivestire l'atto giudiziale natura di un atto unilaterale recettizio con effetti anche sostanziali, e dunque manifestare in modo univoco la volontà della parte di aderire all'accordo, non occorrendo per la validità di questo la necessaria contestualità della manifestazione scritta del consenso di entrambi i contraenti, semprechè, "medio tempore" l'altra parte non abbia revocato il proprio assenso o non sia decaduta, con la conseguente impossibilità della formazione del consenso nella forma richiesta dalla legge (cfr. Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3970 del 07/05/1997; id. Sez. 2, Sentenza n. 2826 del del 11/03/2000; id. Sez. 3, Sentenza n. 9543 del 04/07/2002; id. Sez. 2, Sentenza n. 8983 del 05/06/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 13548 del 12/06/2006. Vedi, con riferimento al negozio formale soltanto "ad probationem": Corte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 72 del 03/01/2011; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 18489 del 04/09/2020). Indipendentemente dalle critiche manifestate dalla dottrina, vale osservare, infatti, che tale orientamento deve essere coordinato con la disciplina normativa della formazione del contratto, essendo stato precisato, al proposito, che la condotta equipollente all'elemento formale dell'accordo, ossia della riferibilità del consenso prestato dalla parte la cui sottoscrizione non risulta apposta in calce al contenuto dichiarativo del documento, non può che produrre effetto dal momento in cui si realizza, e pertanto l'accordo espresso nella scrittura può ritenersi perfezionato soltanto con efficacia "ex nunc" e non già con efficacia retroattiva "ex tunc" (cfr. Corte Cass. Sez. 1, Sentenza n. 5919 del 24/03/2016; id. Sez. 1 -, Sentenza n. 36 del 03/01/2017; id. Sez. 2 -, Sentenza n. 1525 del 22/01/2018).

Orbene, premesso che risulta incontestata in giudizio la corrispondenza tra l'atto originale trasmesso al Ministero con raccomandata AR e quello in copia prodotto in giudizio dal F., ritiene il Collegio che, indipendentemente da ogni questione in ordine alla legittimità di una automatica trasposizione dei principi indicati, in materia di perfezionamento dell'accordo nei negozi formali, anche agli atti giuridici in senso stretto (atto di costituzione in mora), la produzione in giudizio, da parte del F., in allegato all'atto introduttivo del giudizio, dallo stesso sottoscritto, della copia dell'atto di intimazione di pagamento (priva di sottoscrizione), non potrebbe in ogni caso realizzare quella equipollenza del requisito formale mancante nell'atto di intimazione originale, tenuto conto che l'effetto giuridico che la parte intende conseguire, appropriandosi del contenuto dichiarativo della scrittura mediante tale condotta processuale, non è quello che si realizza "ex nunc", conformemente al momento in cui viene ad esistenza il requisito formale (sottoscrizione) mancante, ma è quello interruttivo della prescrizione del diritto di credito (ex art. 2943 c.c., commi 1 e 4) per determinare il quale, allora, la condotta equipollente dovrebbe necessariamente potere operare con efficacia retroattiva "ex tunc", solo in tal modo potendo la scrittura privata ritenersi completa in tutti i suoi elementi essenziali, fin dalla data in cui è stata trasmessa con raccomandata al Ministero destinatario.

Ma tale soluzione, come si è visto, rimane esclusa finanche per gli atti negoziali formali, non essendo consentito "sanare" vizi di invalidità dell'atto (o comunque completare gli elementi essenziali al perfezionamento dello stesso, secondo la fattispecie legale) ai fini della produzione di effetti giuridici che, al tempo della integrazione, risultano ormai definitivamente preclusi, in considerazione delle pregresse vicende del rapporto sostanziale, tra cui si inserisce anche la intervenuta prescrizione estintiva dei diritti che dallo stesso derivano.

Va dunque enunciato il seguente principio di diritto:

"In materia di atti giuridici unilaterali ricettizi, a contenuto dichiarativo, qual è l'atto di costituzione in mora, per il quale è richiesta la forma scritta "ad validitatem", la sottoscrizione - quale modalità di assunzione della paternità della dichiarazione, rispondente al requisito formale prescritto - costituisce elemento essenziale, in mancanza del quale non è dato sussumere il documento nella fattispecie legale della scrittura privata produttiva di effetti giuridici, cui deve ricondursi anche l'atto di costituzione in mora, non potendo quest'ultimo, se del tutto privo di sottoscrizione, produrre l'effetto interruttivo della prescrizione di cui all'art. 2943 c.c., comma 4; nè essendo consentito, attraverso condotte successive, tenute dall'autore dell'atto a contenuto dichiarativo, univocamente dirette a fare propria la dichiarazione ed anche se rispondenti al requisito di forma prescritto, integrare con efficacia "ex tunc" l'elemento essenziale della sottoscrizione originariamente mancante, con la conseguenza che la produzione in giudizio del documento unitamente alla manifestazione di volontà di farne proprio il contenuto espressa nell'atto introduttivo, debitamente sottoscritto, non consente di interrompere "ora per allora" il decorso del termine di prescrizione del diritto che sia già compiutamente maturato".

Quarto motivo: violazione e falsa applicazione della L. n. 210 del 1992, art. 2, comma 2; artt. 2043,2056 c.c. e segg.; art. 2697 c.c.; artt. 112,115,116,213 c.p.c.; art. 345 c.p.c., comma 3, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

L'Amministrazione statale impugna la sentenza nella parte in cui ha ritenuto non provata nell'"an" e nel "quantum" la effettiva elargizione delle somme liquidate al danneggiato ai sensi della L. n. 210 del 1992, ed ha in conseguenza ritenuto di non potere applicare alcuna decurtazione dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno, non essendo stata dimostrata la effettiva ingiustificata locupletazione dei due importi da parte del F..

Il motivo deve ritenersi assorbito in seguito all'accoglimento del terzo motivo, risultando infondata, per intervenuta prescrizione del diritto, la pretesa risarcitoria formulata dal F. nei confronti del Ministero della Salute.

In conclusione il ricorso trova accoglimento quanto al terzo motivo, infondati il primo e secondo motivo, assorbito il quarto motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata.

Non dovendo procedersi ad ulteriori accertamenti in fatto, la causa può quindi essere decisa nel merito da questa Corte, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con il rigetto della domanda introduttiva proposta da F.M. nei confronti del Ministero della Salute.

La novità delle questioni in diritto trattate consente di dichiarare interamente compensate tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbito il quarto motivo di ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto, e decidendo la causa nel merito rigetta la domanda introduttiva. Compensa integralmente le spese processuali dell'intero giudizio.

Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa la indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi di F.M. riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 7 maggio 2021


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