giovedì, 19 giugno 2025

Permessi ex art. 33 legge 5.2.1992, n.104: questioni varie

Inps, Circolare 23.5.2007 n° 90

 

La Corte di Cassazione Sezione Lavoro con la sentenza n.7701 del 16.05.2003, ha censurato l’interpretazione dell’art. 33 della legge 104/92 sostenuta da questo Istituto, che la presenza in famiglia di altra persona che sia tenuta o possa provvedere all’assistenza del parente con disabilità in situazione di gravità esclude il diritto ai tre permessi mensili retribuiti ed ha affermato il seguente principio:
“non par esservi dubbio che lo spirito della legge sia quello di non lasciare il minore gravemente handicappato in balia di se stesso neanche momentaneamente e privo di affetto ad opera di chi lo possa assistere convenientemente anche dal punto di vista materiale. Se questo è lo scopo della legge, ove tale convenienza non sia raggiunta, come non è raggiunta ove il congiunto non lavoratore debba provvedere da solo all’incombenza, un’interpretazione conforme agli scopi della legge pretende che un’altra persona possa sostituire almeno momentaneamente l’avente diritto originario. Orbene, se questa seconda persona è un lavoratore appare ovvio e necessario che possa godere di brevi permessi retribuiti”.
Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 26/05/2007

OLGA DE ANGELIS
mini sito

Via Forcella, 58, 89028, Seminara (RC)

Telefono:

3662170871

Professione:

Consulente del Lavoro

ANDREA BAVA
mini sito

Via Xx Settembre 14/12 A, 16121, Genova (GE)

Telefono:

010/8680494

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Vasta esperienza nel contenzioso davanti al Giudice Ordinario, Giudice Amministrativo, Corte dei Conti, Giudice Tri...