Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza 10.5.2010 n. 2815
Ritiene il Collegio che regolamento di competenza in esame sia suscettibile di valutazione conforme a quella rappresentata dall’Amministrazione; e ciò in quanto il ricorso originario investe un atto (diniego di conferimento della cittadinanza italiana) emesso da una Autorità centrale dello Stato ed avente efficacia non territorialmente limitata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 3, della legge n. 1034/1971. A tale riguardo infatti, nonostante qualche oscillazione della giurisprudenza (Cons. St., Sez. IV, 23.4.1992, n. 443) deve ritenersi preferibile individuare la competenza territoriale di cui trattasi non con riguardo al luogo in cui il destinatario dell’atto abbia la propria stabile dimora o residenza, ma in considerazione dell’incidenza del provvedimento in questione sullo “status” del soggetto interessato, con efficacia “erga omnes” e sulla base di principi rilevanti per la collettività nazionale, in cui tale soggetto chiede di inserirsi, anche al di là del luogo in cui si concentrano gli affari ed interessi del medesimo (cfr., tra le tante, Cons. St., Sez. VI, 25.6.2008 n.3238; 5.6.2006, n.3350).
LaPrevidenza.it, 22/06/2010
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