martedě, 13 ottobre 2026

Nuova disciplina in favore dei minorati auditivi

Legge 20.2.2006 n° 95 – G.U. n° 63 del 16.3.2006

 

In tutte le disposizioni legislative vigenti, il termine
«sordomuto» e' sostituito con l'espressione «sordo».
Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n.
381, e' sostituito dal seguente:
«Agli effetti della presente legge si considera sordo il minorato
sensoriale dell'udito affetto da sordita' congenita o acquisita
durante l'eta' evolutiva che gli abbia compromesso il normale
apprendimento del linguaggio parlato, purche' la sordita' non sia di
natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di
lavoro o di servizio».
Documento integrale

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LaPrevidenza.it, 22/03/2006

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