Modifiche al trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. Indennità per disoccupazione ordinaria agli apprendisti
Inps, Circolare 6 Marzo 2009 n. 39
Articolo 19, comma 1, decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione. Modifiche al trattamento di disoccupazione ordinaria con requisiti normali e ridotti ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali e introduzione di un trattamento pari all’indennità ordinaria di disoccupazione con reqisiti normali ai lavoratori sospesi o licenziati assunti con la qualifica di apprendista. Istruzioni contabili. Variazione al piano dei conti..
L’aggravarsi delle condizioni economiche e occupazionali internazionali e del paese, sta determinando forti tensioni sul lato occupazionale. Per questo il D.L. n. 185 del 29 novembre 2008, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ha previsto un potenziamento ed un’estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione. L’aumento degli stanziamenti per gli ammortizzatori in deroga; L’introduzione di una forma di sostegno al reddito per i collaboratori coordinati e continuativi; Il potenziamento del legame tra politiche attive e ammortizzatori sociali, mediante una diversa e più cogente disciplina della disponibilità al lavoro e alla formazione da parte dei percettori dei trattamenti. Peraltro, va ricordato l’accordo tra Stato e Regioni del 12 febbraio 2009 relativo alla gestione ed al finanziamento degli ammortizzatori sociali, che disciplina e prevede ulteriori ambiti di intervento. Anche su tale accordo, per predisporre indicazioni operative e più precise di attuazione degli interventi previsti, si è in attesa del completamento dell’iter procedurale e delle indicazioni operative conseguenti a tale accordo. Si richiama in ogni caso l’attenzione sulla necessità di porre in essere con urgenza ogni necessario intervento organizzativo finalizzato a rendere immediatamente operative le disposizioni connesse all’attuazione dell’art. 19. La situazione in corso rende, infatti, necessario un impegno straordinario dell’Istituto al fine di consentire ai lavoratori delle aziende in crisi la tempestiva percezione dei sostegni al reddito definiti dalla nuova e dalla vigente normativa. In particolare, l’articolo 19 del decreto legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.2, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 14 della Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2009, ha introdotto modifiche sostanziali alle norme relative all’indennità di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e ridotti per i lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali. Lo stesso articolo ha disposto, tra l’altro, al comma 5, con effetto dal 1° gennaio 2009, la soppressione dei commi da 7 a 12 dell’articolo 13 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, eliminando così dall’ordinamento giuridico le vecchie norme che regolamentavano l’erogazione dell’indennità di disoccupazione non agricola, sia con requisiti normali che con requisiti ridotti, ai lavoratori sospesi. A far data, quindi, dal 1° gennaio 2009, la concessione del trattamento di disoccupazione ordinaria non agricola con requisiti normali e con requisiti ridotti a favore dei lavoratori sospesi è disciplinata dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.L’autorizzazione ad usufruire dei trattamenti previsti dal comma 1, art. 19 della legge 2/2009 è subordinata ad un intervento integrativo – pari almeno alla misura del venti per cento dell’importo totale dell’indennità stessa – a carico degli enti bilaterali previsti dalla contrattazione collettiva, compresi quelli di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modificazioni. Dal 1° gennaio 2009 tale intervento integrativo non prevede più, in alternativa, interventi di carattere formativo....
LaPrevidenza.it, 10/03/2009