Nota della D.ssa Angela Allegria
La VI sezione del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ha stabilito che il minore straniero il quale si trova in Italia e vuole convertire il suo permesso di soggiorno in permesso per motivi di lavoro non è sempre obbligato a partecipare ai progetti di integrazione sociale e civile previsti dalla legge sull'immigrazione.
Il Consiglio di Stato ha in tal modo accolto il ricorso di un cittadino albanese il quale chiedeva l'annullamento della decisione presa dalla I sezione del Tar della Toscana sostenendo la violazione dell'art. 32 primo comma del d. lgs. 25 luglio 1998, n. 286 secondo il quale al compimento della maggiore età, allo straniero nei cui confronti sono state applicate le disposizioni di cui all'articolo 31, commi 1 e 2, e ai minori comunque affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983 n. 184, può essere rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di studio di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o autonomo per esigenze sanitarie o di cura.
In specie l'appellante, entrato in Italia ancora minorenne per essere posto sotto la tutela di un parente, riteneva che non fosse applicabile ai minori sottoposti ad affidamento o tutela il comma 1 bis dell'art. 32 secondo il quale il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età, sempreché non sia intervenuta una decisione del Comitato per i minori stranieri di cui all'articolo 33, ai minori stranieri non accompagnati che siano ...
LaPrevidenza.it, 13/07/2009
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Avvocato
Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...
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