mercoledì, 04 dicembre 2024

La responsabilità della casa di cura

Tribunale Bari, sez II, 18 ottobre n. 3118 - Valter Marchetti

 

Nella sentenza in esame, ancora una volta, il giudice di merito sofferma la propria attenzione su aspetti peculiari  della responsabilità sanitaria, analizzando l’oggetto dell’obbligazione de qua  che è rappresentato non solo dalla classica prestazione di diagnosi e cura, bensì da una più complesa prestazione definita in senso lato come “ assistenza sanitaria “  comprendente  diverse sotto categorie di prestazione/servizio al paziente/ospite della Casa di cura.

Oggetto dell’obbligazione della Casa di cura.

L’oggetto dell’obbligazione che assume la Casa di cura nei confronti dell’ospite/paziente non è costituito meramente dalla prestazione medica dei propri dipedenti, ma da una più complessa prestazione che è definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico appartanente alla categoria della c.d.  “ locatio operis “.

Non solo prestazioni di diagnosi e cura…

A carico della struttura sanitaria e , nella fattispecie de qua , della Casa di cura, non gravano solo prestazioni di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo cioè prestazioni che sono connesse, ad esempio,  all’assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre a prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d’albergo....

Valter Marchetti

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LaPrevidenza.it, 22/12/2010

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