La responsabilità della casa di cura
Tribunale Bari, sez II, 18 ottobre n. 3118 - Valter Marchetti
Nella sentenza in esame, ancora una volta, il giudice di merito sofferma la propria attenzione su aspetti peculiari della responsabilità sanitaria, analizzando l’oggetto dell’obbligazione de qua che è rappresentato non solo dalla classica prestazione di diagnosi e cura, bensì da una più complesa prestazione definita in senso lato come “ assistenza sanitaria “ comprendente diverse sotto categorie di prestazione/servizio al paziente/ospite della Casa di cura.
Oggetto dell’obbligazione della Casa di cura.
L’oggetto dell’obbligazione che assume la Casa di cura nei confronti dell’ospite/paziente non è costituito meramente dalla prestazione medica dei propri dipedenti, ma da una più complessa prestazione che è definita come assistenza sanitaria, oggetto di un contratto atipico appartanente alla categoria della c.d. “ locatio operis “.
Non solo prestazioni di diagnosi e cura…
A carico della struttura sanitaria e , nella fattispecie de qua , della Casa di cura, non gravano solo prestazioni di diagnosi e cura, ma anche di tipo organizzativo cioè prestazioni che sono connesse, ad esempio, all’assistenza post-operatoria, alla sicurezza delle attrezzature, dei macchinari, alla vigilanza ed alla custodia dei pazienti, oltre a prestazioni più propriamente riconducibili al contratto d’albergo....
Valter Marchetti
LaPrevidenza.it, 22/12/2010