La mediazione tra medico e paziente alla luce della recente normativa
A cura di Valter Marchetti, avvocato del Foro di Savona, conciliatore professionista
Dal 21 marzo 2011 anche la delicata materia dei conflitti tra medico e paziente diviene oggetto dell’istituto della mediazione [1], alla luce dei recenti interventi normativi da parte del legislatore rappresentati dal decreto legislativo n.28 del 4 marzo 2010 nonché dal decreto n.180 del 18 ottobre 2010. Questo significa che medico e paziente, prima di rivolgersi nanti un magistrato, dovranno obbligatoriamente[2] accedere all’istituto della mediazione attraverso un Organismo di conciliazione iscritto regolarmente nel Registro istituito dal Ministero di Giustizia[3], al fine di tentare, appunto, una conciliazione [4]. Per mediazione , secondo le disposizioni di cui alla lettera a) dell’art.1 del decreto legislativo n.28/2010, deve intendersi quella “ attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere duo o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sua nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa “. Il mediatore, sempre in base al citato decreto legge, è “ la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo.....
Avv. Valter Marchetti
LaPrevidenza.it, 07/06/2011