La libertà del malato di curarsi come desidera cozza con la imminente legge sul testamento biologico
Tar Lazio, Sentenza n.8569 del 2009 - Avv. Valter Marchetti
Fatto.
Il Movimento Difesa dei Cittadini, nel periodo relativo al caso Englaro, presenta un ricorso contro l'ordinanza Sacconi. Nei giorni successivi il Legislatore si adopera al fine di emanare in tempi rapidi una legge sul testamento biologico, di prossima approvazione.
La legge sul testamento biologico.
In base a tale legge, l'alimentazione e l'idritazione artificiali sono atti imprescindibili che il paziente in stato vegetativo non può rifiutare tramite una dichiarazione anticipata di trattamento.
La sentenza del Tar Lazio.
Secondo i giudici amministrativi del Lazio, i pazienti che si trovano in stato vegetativo permanente e che non sono quindi in condizione di esprimere la propria volontà sulle cure loro praticate o da praticare, “ non devono in ogni caso essere discriminati rispetto agli altri pazienti in grado di esprimere il proprio consenso”, potendo così, qualora la loro volontà “ sia stata ricostruita”, evitare la pratica di determinate cure mediche nei loro confronti.
Gli stessi giudici, inoltre, hanno affermato che le questioni in gioco riguardano il diritto della libertà personale, tutelato ex art.13 della Carta Costituzionale che lo qualifica diritto “inviolabile”. Occorre poi inquadrare le richiamate questioni in un ambito normativo molto più esteso, in particolare in riferimento all'entrata in vigore della convenzione internazionale sui diritti delle persone con disabilità, la quale impone che alle stesse venga garantito il c.d. consenso informato.
La libertà di scelta di curarsi come si desidera.
In sostanza, in base alla sentenza in questione, ogni paziente vanterebbe una pretesa costituzionalmente garantita di essere curato nei termini in cui egli stesso desideri, spettando solo a lui la decisione relativa alla scelta delle terapie cui sottoporsi.
Avv. Valter Marchetti
LaPrevidenza.it, 21/09/2009