Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella - Presidente - Dott. MAMMONE Giovanni - Consigliere - Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - Dott. BALESTRIERI Federico - rel. Consigliere - Dott. GHINOY Paola - Consigliere
ha pronunciato la seguente: sentenza
sul ricorso 12227-2010 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO ALESSANDRO, NICOLA VALENTE, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro S.G.; - intimato - avverso la sentenza n. 892/2009 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/05/2009 R.G.N. 2545/2007; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/04/2015 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI; udito l'Avvocato PULLI CLEMENTINA; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DE AUGUSTINIS Umberto che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto
Con ricorso al Tribunale di Brindisi, S.G. chiedeva il riconoscimento del suo diritto all'assegno ordinario di invalidità a carico dell'INPS. Il Tribunale rigettava la domanda sul presupposto dell'omessa tempestiva produzione della documentazione medica invocata a sostegno della stessa.
Proponeva appello l'assicurato, chiedendo il riconoscimento della prestazione, di cui il c.t.u. nominato in primo grado riconobbe peraltro i requisiti sanitari.
Resisteva l'INPS. Con sentenza depositata il 7 maggio 2009, la Corte d'appello di Lecce accoglieva il gravame e condannava l'INPS al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla domanda amministrativa (ottobre 2003), oltre alla rivalutazione monetaria ovvero agli interessi legali.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso l'INPS, affidato ad unico motivo.
Il S. è rimasto intimato.
Diritto
Deve pregiudizialmente osservarsi che la notifica della sentenza impugnata, effettuata erroneamente all'INPS presso la sede provinciale di Brindisi e non presso il procuratore costituito è inidonea a far decorrere il termine breve per impugnare (Cass. sez. un. n. 7269/09; Cass. n. 8071 del 2009; Cass. n. 15366 del 2009;
Cass. n. 13428 del 2010; Cass. n. 7527/10; da ultimo: Cass. n. 26122/14). Venendo pertanto al merito si osserva.
1.- L'INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 488 del 1968, art. 18 e della L. n. 222 del 1984, art. 12 (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Lamenta che il menzionato art. 18, cui la L. n. 222 del 1984, art. 12 rinvia, stabilisce che la pensione di invalidità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, laddove nella specie la Corte di merito condannò l'Istituto al pagamento dell'assegno ordinario di invalidità dal momento della domanda amministrativa.
Il ricorso è fondato.
Ed invero il trattamento d'invalidità decorre, secondo la regola stabilita dal D.P.R. 27 aprile 1968, n. 488, art. 18 dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda o dell'insorgenza dell'invalidità e tale decorrenza concerne anche gli interessi e la rivalutazione monetaria, non giustificandosi la concessione dello "spatium deliberando (di centoventi giorni) considerato dalla sentenza n. 156 del 1991 della Corte Cost. (Cass. n. 1844/95, Cass. n. 1148/97, Cass. ord. n. 15205/09).
La sentenza impugnata va dunque cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità in capo al S., e la conseguente condanna dell'INPS al pagamento della relativa prestazione con gli accessori di legge, regolati L. n. 412 del 1991, ex art. 16, comma 6 deve essere fissata al 1 novembre 2003.
L'esito complessivo della lite consiglia di lasciare immutata la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata, e la compensazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa, nei limiti che seguono, la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara il diritto di S.G. all'assegno ordinario di invalidità a decorrere dal 1 novembre 2003, con condanna dell'INPS al pagamento della relativa prestazione da tale data, con gli accessori di legge, regolati L. n. 412 del 1991, ex art. 16, comma 6.
Lascia immutata la statuizione sulle spese contenuta nella sentenza impugnata e compensa quelle inerenti il presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 aprile 2015.
Depositato in Cancelleria il 7 luglio 2015