Breve nota dell'Avv. Daniele Iarussi
In materia di tutela possessoria ex art. 703 c.p.c., ed in particolare di rapporto con il diritto sostanziale da tutelare, si segnala la sentenza II, la quale osserva, in primo luogo, che la tutela possessoria non può essere garantita per il disposto dell’art. 669 novies, c. 3, c.p.c. qualora in un altro procedimento giudiziale sia stata dichiarata l’insussistenza del diritto sostanziale (nella specie, servitù di passaggio). In secondo luogo, II statuisce che ne consegue la perdita di efficacia del provvedimento cautelare se con sentenza, anche non passata in giudicato, è dichiarato inesistente il diritto a cautela del quale era stato concesso.
L’art. 669 novies, c. 3, c.p.c., preclude quindi l’emanazione di un nuovo provvedimento possessorio per la tutela di una situazione di fatto corrispondente alla medesima situazione di diritto di cui è stata accertata l’inesistenza, perché la cautela sarebbe in ogni caso inefficace.
LaPrevidenza.it, 08/02/2009
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