venerdì, 11 ottobre 2024

L'astensione facoltativa deve essere computata a tutti gli effetti nell'anzianità di servizio

Consiglio di stato, Sez. VI, 13 novembre 2007, n. 5797 - Gesuele Bellini

 

I periodi di astensione obbligatoria dal lavoro per maternità devono essere computati, a tutti gli effetti, nell'anzianità di servizio.
Così ha stabilito il Consiglio di Stato, sezione sesta, nella sentenza n. 5797, del 13 novembre 2007.
Il caso ha riguardato una insegnante supplente, la quale inserita in una graduatoria provinciale permanente, si era vista attribuire dal Provveditorato agli studi un punteggio inferiore a quello maturato, in quanto era stato escluso da quest’ultimo il periodo di astensione facoltativa ex art. 7, comma 1, L. n. 1204/1971 dalla stessa fruito.
L’interessata proponeva ricorso al TAR che lo respingeva e, per questo, adiva al Consiglio di Stato, dogliandosi della violazione ed erronea applicazione dell’art. 7 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
L’alto Consesso, il quale ha accolto il ricorso, ha fatto affermato che in base al dato letterale della disciplina dell’astensione facoltativa si ricava che la stessa è equiparata all'effettiva prestazione di servizio, con l’eccezione degli effetti delle ferie, della tredicesima mensilità e della gratifica natalizia; lettura questa che trova anche conferma nella stessa ratio dell’istituto.
Invero, continua il Collegio, la circostanza che l'astensione facoltativa sia fruibile a scelta dell’interessata, non toglie che essa è rivolta alla tutela della prole, ossia al soddisfacimento di esigenze intimamente compenetrate, in un'ottica di naturale continuazione, con la tutela della maternità naturale posta a fondamento dell'astensione obbligatoria.
Questi elementi, per il Consiglio di Stato – che si riallaccia a un consolidato indirizzo giurisprudenziale (Cons. Stato, sezione VI, 26 aprile 2002, n. 2254; Cons. Stato, sezione VI, 9 aprile 2000. n. 2038; sezione II, parere 17 ottobre 1990; Cons. Stato, sezione VI, 16 maggio 2001, n. 2760) – escludono la possibilità di differenziare la computabilità dell'astensione obbligatoria e di quella facoltativa alla stregua di servizio effettivamente prestato.

(Gesuele Bellini)
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LaPrevidenza.it, 03/12/2007

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