Invalidi civili, improponibile l'azione di mero accertamento per il riconoscimento dei benefici contributivi
Tribunale Reggio Calabria sez. lavoro, sentenza 20.10.2020 n. 927
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
SEZIONE LAVORO
Dispositivo di sentenza Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna pronunziando all'udienza del 20/10/2020 nel proc. n. 1527 / 2019 rg, sul ricorso depositato il 04/04/2019 nella causa vertente tra il sig. P.F. (c.f.: ..) (difeso dall' Avv. Francesco Abenavoli) contro INPS (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale), (difeso da avv.ti Valeria Grandizio ed Ettore Triolo) dato atto: che In data odierna e' stata tenuta l'udienza cd. "cartolare" secondo le modalita' previste dal Decreto legge n. 34 del 2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020;
visto in particolare l'art. 221 D.L. cit. come convertito con modificazioni e L'adozione della trattazione scritta della causa e' stata comunicata alle parti gia' costituite con il termine previsto dal decreto organizzativo. Hanno fatto pervenire le note scritte: solo resistente Inps Cosi' definitivamente provvede: "Dichiara inammissibile la domanda. Condanna parte ricorrente al pagamento all'INPS delle spese del giudizio che liquida complessivamente, in 1800,00 euro, per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonche' iva e cpa se dovute." Reggio di Calabria 20.10. 2020 Il Giudice Dott. Arturo D'Ingianna
MOTIVI CONTESTUALI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva:
1) accertare e dichiarare che il ricorrente e' invalido civile con un grado di invalidita' superiore al 74% fin dalla data di presentazione della domanda amministrativa o da quella data diversa che sara' accertata in corso di causa, e/o comunque con ogni conseguenza di legge;
2) in conseguenza di cio', condannare l' INPS, al riconoscimento, in favore della ricorrente, di tutti i benefici derivati dall'accertamento della propria invalidita' civile, con decorrenza dalla data della domanda o da quella diversa che sara' accertata in corso di causa, fatta salva ogni altra conseguenza di legge e di conseguire i benefici di legge e di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e all'anzianita' contributiva, ai sensi dell'art. 80, terzo comma, L. 388/00.
Parte ricorrente deduceva che: essendo affetto da gravi patologie presentava, in data 06/08/2015, domanda all'INPS per ottenere il riconoscimento del proprio stato di invalidita' civile al fine di conseguire i benefici di legge e di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e all'anzianita' contributiva, ai sensi dell'art. 80, terzo comma, L. 388/00 e, in data 17/11/2015, a seguito di visita presso l'ASP di Reggio Calabria, veniva riconosciuto invalido civile con riduzione permanente della capacita' lavorativa da 74% al 99%, con percentuale di invalidita' pari all'80%. ;
tale evalutazione veniva, poi, confermata in sede di visita peritale effettuata dal CTU dott. C.T. su incarico del Tribunale Civile di Reggio Calabria in data 06/06/2017;
che in data 26/09/2018, veniva sottoposto a visita medico legale dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidita' civile presso l'A.S.P. di Reggio Calabria sede di Reggio Calabria veniva riconosciuto invalido con percentuale pari al 67%, in difformita' alla precedente valutazione del 2015.;
che pero' chiedeva il riconoscimento dell'invalidita' civile in misura superiore al 74% e per l'effetto il diritto al riconoscimento, per ogni anno di servizio effettivamente svolto fino ad oggi, del beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e all'anzianita' contributiva ai sensi dell'art. 80, terzo comma, L. 388/00.
L'Inps si costituiva ed eccepiva l'infondatezza, l'inammissibilita' e improponibilita' della domanda.
Rimessa la causa in decisione, il ricorso e' inammissibile.
La causa concerne il riconoscimento del requisito sanitario di invalido civile con un grado di invalidita' superiore al 74%. Il ricorrente chiede condannare l' INPS al riconoscimento, in favore della ricorrente, di tutti i benefici derivati dall'accertamento della propria invalidita' civile (ma senza indicare alcunche' di quali siano).
Infine chiede di conseguire i benefici di legge e di due mesi di contribuzione figurativa utile ai fini del diritto alla pensione e all'anzianita' contributiva, ai sensi dell'art. 80, terzo comma, L. 388/00.
INAMMISSIBILITA'
La domanda presenta sia aspetti di inammissibilita' sia di improponibilita'.
Invero l'accertamento sanitario di per se' non puo' essere oggetto di mero accertamento giudiziale perche', se non previsto espressamente dalla legge, non e' consentito il mero accertamento di fatti o di condizioni di salute del ricorrente
Quanto poi all'accertamento di tutti i benefici la domanda e' del tutto indeterminata su quali possano essere e quali abbia gia' chiesto in sede amministrativa.
Quanto specificamente al richiamo del beneficio dell'art 80 legge 388/2000, va detto comunque che in questa sede non risulta dedotta ne' provata la domanda amministrativa di pensione.
Al riguardo la piu' recente giurisprudenza ha escluso comunque la proponibilita' di una domanda giudiziale volta ad accertare il beneficio contributivo dell'art 80 cit. in assenza della domanda del beneficio sostanziale a cui solo puo' essere strumentale il requisito suddetto della invalidita' civile.
Si e' affermato "Osserva questa Corte che la legge n. 388 del 2000, all'art. 80, comma 3, prevede che: "A decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui alla L. 26 maggio 1970, n. 381, art. 1, nonche' agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali e' stata riconosciuta un'invalidita' superiore al 74% o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al D.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, e' riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e de/l'anzianita' contributiva, il beneficio e' riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa".
Appare evidente che trattasi di disposizioni applicabili ad un trattamento pensionistico, di vecchiaia o anzianita', al quale l'invalido non avrebbe altrimenti accesso in mancanza di contributi sufficienti.
Il beneficio - due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa - e', invero, strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico, di anzianita' o di vecchiaia - "utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianita' contributiva" recita la disposizione - per cui puo' essere richiesto, e riconosciuto, solo ai predetti fini, e solo in sede di domanda di pensione (cfr., fra le altre, Cass. n. 19661 del 2017 che, in continuita' con la consolidata giurisprudenza di legittimita', ha affermato che il mero riconoscimento della invalidita' superiore al 74 per cento, da solo considerato, non comporta il riconoscimento di alcun diritto).
Assume inoltre rilievo, il predetto beneficio, allorche' il riconoscimento della contribuzione figurativa sia determinante per dare vita ad un trattamento pensionistico altrimenti non riconoscibile per difetto del requisito dell'anzianita' contributiva. 9. Come gia' rilevato in altre decisioni di questa Corte (v., fra le tante, Cass. n. 9877 del 2019), va riaffermato il principio espresso dalle Sezioni Unite della Corte, con la sentenza n. 27187 del 2006, secondo cui "La tutela giurisdizionale e' tutela di diritti (art. 24 Cost., art. 2907 c.c., artt. 99 e 278 c.p.c). I fatti [...] possono essere accertati dal Giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio (art. 2697 cod. civ.) e non di per se', per gli effetti possibili e futuri. Solo in casi eccezionali predeterminati per legge possono essere accertati dei fatti separatamente dal diritto che l'interessato pretende di fondare su di essi (lo stato dei luoghi, per urgenti esigenze probatorie: art. 696 c.p.c.; la verita' di un documento: art. 220 c.p.c., sulla verificazione di scrittura privata; art. 221 c.p.c., sulla querela di falso).
Non sono percio' proponibili azioni autonome di mero accertamento di fatti pur giuridicamente rilevanti, ma che costituiscano elementi frazionistici della fattispecie costitutiva del diritto, la quale puo' costituire oggetto di accertamento giudiziario solo nella sua funzione genetica del diritto azionato, e cioe' nella sua interezza [...]" (così' Cass., Sez. U., n. 27187 del 2006 cit.). 10. In continuita' con questo arresto va ricordato che questa Corte di legittimita' si e' pronunciata in fattispecie del tutto sovrapponibile alla presente affermando che in tema di benefici contributivi riconosciuti ai lavoratori con invalidita' superiore al 74 per cento, ai sensi dell'art. 80, comma 3, della l. n. 388 del 2000, in assenza di un'espressa domanda amministrativa all'INPS per il riconoscimento dei relativi contributi figurativi ai fini pensionistici, non e' proponibile un'azione di mero accertamento del grado di invalidita' richiesto, che costituisce solo un elemento frazionistico del diritto alla maggiorazione da accertarsi, invece, nella sua interezza (cfr. i precedenti richiamati da Cass. n. 9877 del 2019 e Cass. n. 28934 del 2018). 11. Alla stregua della richiamata disciplina, come interpretata dalla consolidata giurisprudenza di legittimita', deve ritenersi necessario che l'interessato richieda, ossia presenti domanda amministrativa all'INPS ("e' riconosciuto, a loro richiesta...") mentre l'accertamento dell'esistenza di un grado di invalidita' superiore al 74 per cento costituisce soltanto uno dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione. 12. In definitiva, per essere il beneficio strettamente collegato al diritto ed alla misura di un trattamento pensionistico di anzianita' o di vecchiaia, puo' essere richiesto e riconosciuto solo a questi fini e solo in sede di domanda di pensione, mentre il mero riconoscimento del gradiente invalidante, da solo considerato, non comporta il riconoscimento di alcun diritto. 13.
Tanto premesso in ordine alla cornice in cui si inquadra il beneficio preteso, occorre rilevare che, pur a fronte di un denunciato vizio di violazione di legge, in realta', con il ricorso all'esame, si lamenta essenzialmente una erronea valutazione delle circostanze fattuali che, se rettamente apprezzate, avrebbero dovuto condurre, ad avviso della ricorrente, al riconoscimento della condizione invalidante fin dall'inizio del rapporto di lavoro pubblico. 14. Il ricorso si risolve nella richiesta di un mero accertamento in fatto e dunque, in un riesame del merito della condizione invalidante, peraltro costituente, per quanto gia' esposto nei paragrafi che precedono, uno solo dei presupposti (di fatto) del diritto alla maggiorazione, e va, pertanto, dichiarato inammissibile giacche' mira a eludere i limiti entro i quali opera il sindacato di questa Corte." Cass Sez. L Num. 31284 Anno 2019
Nel caso in esame parte ricorrente non deduce ne' mostra di aver presentato la domanda di pensione alla quale sia collegato l'accertamento della sua invalidita'
Ne discende pertanto che la domanda e' inammissibile.
Spese - manca dichiarazione di esonero dalle spese del giudizio - a carico del ricorrente per la soccombenza e liquidate ex dm 55 del 2014 .
Manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Reggio Calabria 20/10/2020
Il Giudice
Dr. Arturo D'Ingianna
LaPrevidenza.it, 09/11/2020