Intervento chirurgico eseguito all’estero non è risarcito anche se in elenco
Consiglio di Stato, Sezione V, Sentenza 28 maggio 2004 n° 3464
L’intervento chirurgico eseguito all’estero, anche se presente nell’elenco di cui al D.M. 24 gennaio 1990, non è rimborsabile se autonomamente effettuato e senza aver verificato che si tratti di prestazione non ottenibile tempestivamente in Italia e non ottenibile in forma adeguata alla particolarità del caso, con esclusione di qualsivoglia automatismo. (Ludovico Adalberto De Grigiis)
LaPrevidenza.it, 19/06/2004