Indennità di discontinuità lavoratori dello spettacolo, riesame indennità 2022 e presentazione dei ricorsi
Inps, messaggio 17.6.2024 n. 2258
Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo prevista dal decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175. Istruttoria centralizzata delle domande 2023 relative all'anno di competenza 2022. Presentazione delle istanze di riesame. Presentazione dei ricorsi amministrativi
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1. Premessa
Il decreto legislativo 30 novembre 2023, n. 175, riconosce un'indennità di discontinuità a favore dei lavoratori del settore dello spettacolo al fine di sostenere economicamente tale categoria di lavoratori, tenuto conto della specificità delle prestazioni di lavoro nel predetto settore e del loro carattere strutturalmente discontinuo.
Con la circolare n. 2 del 3 gennaio 2024, alla quale si rinvia per la disciplina di dettaglio dell'indennità in commento, sono state fornite le relative istruzioni amministrative.
In particolare, l'articolo 1 del citato D.lgs n. 175/2023 ha introdotto l'indennità in argomento con decorrenza dal 1° gennaio 2024, individuando quali destinatari della misura i lavoratori autonomi, compresi quelli con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, i lavoratori subordinati a tempo determinato, nonché i lavoratori intermittenti a tempo indeterminato del settore dello spettacolo che non siano titolari della indennità di disponibilità (cfr., in particolare, il paragrafo 2 della citata circolare n. 2/2024). Il medesimo D.lgs n. 175/2023, all'articolo 8 ha previsto, in via transitoria, che l'indennità a favore della categoria di lavoratori in argomento è riconosciuta in competenza per l'anno 2022 per le sole domande presentate all'INPS entro la data, prevista a pena di decadenza, del 15 dicembre 2023.
Si evidenzia che l'istruttoria e la liquidazione delle domande presentate è attualmente in corso.
A tale fine si specifica che la procedura utilizzata per verificare le domande pervenute è stata realizzata per consentire una centralizzazione delle istruttorie mediante controlli automatici sui requisiti, sulle incompatibilità e incumulabilità normativamente previste.
Gli esiti della domanda, nonché le eventuali motivazioni di reiezione, sono consultabili sia da parte degli Istituti di Patronato sia da parte del cittadino attraverso la propria identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE 3.0 o CNS), accedendo alla sezione del sito istituzionale www.inps.it, denominata "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche", raggiungibile al seguente percorso: "Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Esplora Sostegni, Sussidi e Indennità" > "Strumenti" > "Vedi tutti" > "Punto d'accesso alle prestazioni non pensionistiche" > "Utilizza lo strumento", selezionando, dopo avere effettuato l'autenticazione, la prestazione "Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)".
Gli stati di lavorazione e gli esiti sono disponibili nella sezione "Le mie ultime domande", mentre il relativo provvedimento con l'esito e le eventuali motivazioni di reiezione sono presenti nella sezione "Ricevute e provvedimenti" nel dettaglio della domanda.
Considerata la gestione amministrativa automatizzata e centralizzata della procedura di istruttoria delle domande, si riporta in allegato il dettaglio delle motivazioni di reiezione dell'indennità per le domande di competenza per l'anno 2022 (Allegato n. 1).
Tanto premesso, con il presente messaggio si forniscono istruzioni per la presentazione delle istanze di riesame e dei ricorsi amministrativi.
2. Istanze di riesame
L'istanza di riesame può essere inoltrata accedendo alla stessa sezione del sito istituzionale www.inps.it in cui è stata presentata la domanda, denominata "Indennità di discontinuità a favore dei lavoratori dello spettacolo (anno 2023)". Al momento dell'accesso, l'applicazione mostra in evidenza, nella sezione "Le mie ultime domande", la domanda di indennità con il riepilogo delle informazioni principali e, per le domande per le quali l'istruttoria si sia conclusa con esito negativo, la funzionalità "Richiedi riesame".
Tale funzionalità è accessibile anche visualizzando i dettagli della domanda nella sezione "Le mie richieste", disponibile nel menu di sinistra presente nella home page del citato servizio. Tramite i dettagli della domanda è, inoltre, possibile visualizzare i dati trasmessi in fase di presentazione della stessa, accedere ai motivi di reiezione della domanda, monitorare lo stato di lavorazione dell'istanza di riesame, scaricare tutte le ricevute e i provvedimenti e monitorare lo stato degli eventuali pagamenti. Una volta attivata la funzione che consente di presentare l'istanza di riesame, viene richiesto di esporre le motivazioni dell'istanza medesima e/o di riportare altre informazioni di rilievo, nonché allegare l'eventuale documentazione a supporto delle motivazioni addotte.
Cliccando sul pulsante "Presenta riesame", l'istanza viene trasmessa ed è possibile accedere alla ricevuta con il numero di protocollo. Il termine, non perentorio, per proporre riesame è di 30 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente messaggio o dalla conoscenza della reiezione se successiva.
Con successivo messaggio saranno fornite, alle Strutture territoriali, indicazioni operative per l'attività di gestione dei riesami.
3. Ricorsi amministrativi
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di discontinuità è il Comitato provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
· direttamente dal cittadino online , utilizzando la procedura disponibile sul sito istituzionale www.inps.it, raggiungibile al seguente percorso: "Imprese e Liberi Professionisti" > "Ricorsi amministrativi" e autenticandosi con la propria identità digitale;
· tramite gli Istituti di Patronato o gli intermediari autorizzati dall'Istituto, attraverso i servizi offerti dagli stessi.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
L'esecuzione delle decisioni adottate dai Comitati provinciali, qualora si evidenzino profili di illegittimità, può essere sospesa entro 5 giorni dalla data della relativa deliberazione dal Direttore territoriale competente o da un suo delegato, ai sensi dell'articolo 46 della legge 9 marzo 1989 n. 88.
Il Comitato amministratore della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, entro e non oltre 90 giorni dalla data del provvedimento di sospensione, decide l'esecuzione o l'annullamento della deliberazione adottata dal Comitato provinciale. Trascorso tale termine, la decisione diviene esecutiva.
4. Decadenza sostanziale
Relativamente all'applicazione del regime decadenziale di un anno per l'esercizio dell'azione giudiziaria avverso il provvedimento di diniego della prestazione, si ricorda che il medesimo decorre dall'esaurimento del procedimento amministrativo o, in alternativa, dalla scadenza dei termini fissati per il compimento del procedimento, quindi:
- dal giorno successivo alla decisione del ricorso amministrativo intervenuta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso;
- dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato provinciale, in assenza di decisione da parte del Comitato medesimo;
- dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata emissione di un provvedimento da parte dell'Inps o nel caso in cui non venga proposto ricorso amministrativo entro i termini.
In ogni caso, deve essere fatto salvo il limite di 300 giorni a decorrere dalla data della domanda di prestazione costituiti dai 120 giorni previsti per l'adozione del provvedimento, cui si aggiungono i 90 giorni per la proposizione del ricorso al Comitato provinciale e gli ulteriori 90 giorni per la relativa decisione il quale rappresenta la soglia limite oltre la quale non è possibile spostare in avanti il dies a quo ai fini del computo dell'anno di decadenza, come affermato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n. 12718 del 29 maggio 2009.
Nel caso di prestazione riconosciuta solo in parte, il termine per proporre azione giudiziaria decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte.
Il Direttore Generale
Valeria Vittimberga
LaPrevidenza.it, 19/06/2024