venerd́, 07 febbraio 2025

Illegittimo il licenziamento comminato alla lavoratrice madre durante il periodo di astensione facoltativa per maternità

Cassazione civile, sezione lavoro, sentenza 29.4.2015 n. 8683

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO  

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:  Dott. STILE Paolo - Presidente -  Dott. BANDINI Gianfranco - Consigliere -  Dott. NAPOLETANO Giuseppe - Consigliere -  Dott. MANNA Antonio - Consigliere -  Dott. DE MARINIS Nicola - rel. Consigliere -  

ha pronunciato la seguente:  

sentenza  

sul ricorso 12072-2012 proposto da:  CLEAN STYLE S.R.L. c.f. (OMISSIS), in persona del Direttore pro  tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso LA CANCELLERIA  DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa  dall'avvocato ARIGLIANI PIERLUIGI, giusta delega in atti;  - ricorrente -  

 contro  

 E.M.M.;  - intimata -  

avverso la sentenza n. 6139/2011 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI,  depositata il 25/11/2011 R.G.N. 1571/2010;  udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del  10/02/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS;  udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.  CELENTANO Carmelo che ha concluso per il rigetto del ricorso.


Fatto

Con sentenza del 25 novembre 2011, la Corte d'Appello di Napoli, investita del gravame avverso la decisione  resa dal Tribunale di Benevento nel giudizio promosso da E.M.M. avverso la Clean Style S.r.L., sua datrice di  lavoro - decisione con cui il primo giudice dichiarava illegittimo perchè discriminatorio, in quanto intervenuto  nell'anno di interdizione del recesso per maternità, il licenziamento intimato alla E. dalla Società datrice, con  condanna di questa al risarcimento del danno dalla data del licenziamento a quella dell'offerta della  reintegrazione nel posto di lavoro dalla Società formulata alla E. nel corso del giudizio e dichiarava dovute, con  la sola eccezione degli importi pretesi a titolo di maggiorazioni per lavoro straordinario, le differenze retributive  a vario titolo da questa rivendicate - mentre respingeva integralmente la domanda relativa al pagamento di  tutte le differenze retributive indicate, confermava la declaratoria di nullità del licenziamento e la statuizione in  ordine alle conseguenze risarcitorie.  La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto, in base al tenore della comunicazione di  recesso inviata alla E. dalla Società, non ravvisabile in essa e, dunque tale da mutare, in violazione del  contrario principio invalso in sede giurisprudenziale, la causale giustificativa del recesso, l'imputazione di  assenza arbitraria per il periodo, protrattosi per sei mesi, successivo a quello di regolare fruizione  dell'astensione obbligatoria per maternità, derivandone la qualificazione del provvedimento datoriale come  recesso intimato in violazione del divieto di cui alla L. n. 1204 del 1971, art. 2 e come tale nullo e soggetto al  relativo regime di diritto comune implicante il risarcimento del danno, per il quale, sul presupposto della  formulazione da parte della E. di apposita domanda nelle conclusioni del ricorso introduttivo, ribadiva, in difetto  di ulteriori domande risarcitorie proposte in via incidentale dalla E. in sede d'appello, la pronunzia di condanna  nei termini di cui alla decisione di primo grado.  Per la cassazione di tale decisione ricorre la Clean Style S.r.L., affidando a due motivi l'impugnazione, rispetto  alla quale la E. è rimasta intimata.

Diritto

Con il primo motivo, così rubricato "Omessa motivazione su un punto decisivo del giudizio - Violazione dell'art.  112 c.p.c. - Riconoscimento alla lavoratrice di un risarcimento non dovuto - Violazione della L. n. 300 del 1970,  art. 18, comma 5", la Società ricorrente lamenta da parte della Corte territoriale l'omessa pronunzia in ordine  all'accoglibilità del rilievo svolto in sede di gravame circa l'erroneità della statuizione del primo giudice, intesa a  fissare il dies ad quem del risarcimento dovuto alla E. alla data, il 7.5.2007, del rifiuto da parte della stessa  dell'offerta di reintegrazione nel posto di lavoro formulatale dalla Società all'udienza del 22.1.2007 e non, come  sostiene la Società ricorrente, a quella in cui l'offerta è stata avanzata.  Il motivo è infondato, essendo basato su argomentazioni e riferimenti normativi ultronei rispetto all'iter logico-  giuridico seguito dalla Corte territoriale per pervenire alla conferma della statuizione risarcitoria resa dal primo  giudice.  Nella motivazione dell'impugnata sentenza la Corte territoriale mostra chiaramente di ritenere, in consonanza  con l'orientamento espresso da questa Corte (vedi le pronunzie ivi citate Cass. n. 16189/2002, Cass. n.  10531/2004 e Cass. n. 426/2005), il licenziamento intimato alla lavoratrice madre in violazione del divieto  posto dalla L. n. 1204 del 1971, art. 2 come sottratto al regime sanzionatorio di cui alla L. n. 300 del 1970, art.  18 e, viceversa, soggetto al regime ordinario della nullità di cui all'art. 1418 c.c., che prevede, a fronte  dell'inadempimento la comune sanzione del risarcimento del danno applicabile, tuttavia, per tutto il periodo di  permanenza degli effetti dell'evento lesivo. Il che comporta l'inoperatività del disposto dell'art. 18 citato,  invocato comma 5 che ricollega al rifiuto dell'offerta datoriale alla ripresa del lavoro l'effetto risolutivo del  rapporto, del resto previsto con riguardo al periodo successivo all'emanazione dell'ordine giudiziale di  reintegra, dovendosi semmai in precedenza parlare di revoca del licenziamento intervenuta allorchè l'atto  recettizio ha esplicato la sua efficacia, revoca che tuttavia il lavoratore ha diritto di rifiutare senza conseguenza  alcuna. Ciò posto è evidente che, a seguito del rifiuto della lavoratrice, l'effetto liberatorio della Società dal  vincolo conseguente alla perpetuano obligationis avrebbe potuto derivare soltanto, secondo il regime ordinario  della mora del creditore, dall'offerta reale della retribuzione, il che non si è verificato. Correttamente dunque la  Corte territoriale ha ritenuto la permanenza dell'obbligo in capo alla Società, prefigurando la possibilità di una  condanna del medesimo ad un risarcimento ulteriore, peraltro, contenuto, stante l'inammissibilità della  condanna in futuro, alla data di emanazione della sentenza d'appello, condanna cui, come esplicitamente  dichiarato in motivazione, la Corte stessa non è addivenuta, ribadendo viceversa la pronunzia sanzionatoria del  primo giudice, solo per il difetto di una specifica domanda in tal senso da parte dell'allora appellata.  Inammissibile è invece il secondo motivo, così rubricato "Mancato accertamento dell'esistenza di assunzione  presso altro datore di lavoro. Aliunde perceptum. Violazione della L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4", con il  quale la Società ricorrente lamenta la mancata detrazione dell'aliunde perceptum nella determinazione del  risarcimento spettante alla lavoratrice e ciò in relazione alla violazione del principio di autosufficienza del  ricorso, atteso che la Società ricorrente nulla deduce che valga ad attestare l'acquisizione al giudizio della  circostanza da cui possa desumersi l'insorgenza di un diverso reddito suscettibile di limitare il danno risarcibile,  requisito questo indefettibile perchè il giudice possa procedere al relativo accertamento anche facendo ricorso  ai suoi poteri officiosi.  Il ricorso va dunque rigettato, senza attribuzione di spese per la mancata costituzione della parte intimata

P.Q.M.  

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.  

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 febbraio 2015.  

Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2015


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LaPrevidenza.it, 20/05/2015

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