Cassazione civile sez. lav. sentenza n. 15873/2012 - Sabrina Cestari
La vicenda dalla quale trae origine la sentenza qui commentata riguarda il licenziamento intimato da una società con più di cinquanta dipendenti ad un lavoratore, invalido civile in accertata situazione di “gravità”, assunto obbligatoriamente ai sensi della legge n. 462/1968.
La società aveva licenziato il disabile adducendo quale giustificato motivo oggettivo il fatto che presso l’originaria sede di lavoro non vi erano più mansioni compatibili con la sua professionalità e che il lavoratore aveva rifiutato il trasferimento presso altra sede.
Il disabile aveva presento ricorso chiedendo l’annullamento del licenziamento ai sensi della legge n.68/1999, art. 10, comma 4, e art. 3, in quanto il numero dei lavoratori rimasti occupati obbligatoriamente presso la datrice di lavoro era inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge e anche in considerazione del suo diritto di rimanere nella sede ove si trovava, ai sensi della legge 104/1992, art. 33, comma 6. Il mancato assenso al trasferimento era dovuto, infatti, secondo il lavoratore, alla sua impossibilità di trasferirsi in altra sede in ragione delle condizioni di salute e non poteva, quindi, costituire giustificato motivo oggettivo di licenziamento.
Il Tribunale di Varese respingeva il ricorso in quanto il numero dei lavoratori rimasti occupati obbligatoriamente presso la società non era risultato inferiore alla quota di riserva e anche perchè nella originaria sede non erano residuate mansioni compatibili con le condizioni di salute del disabile che, per altro, aveva rifiutato il trasferimento nella nuova sede.
La Corte d’Appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Varese.
Secondo la Suprema Corte, nella sentenza qui commentata, i Giudici, nell'esaminare la fattispecie, non hanno valutato innanzitutto adeguatamente il fatto che il rifiuto opposto dal lavoratore al trasferimento deve essere posto in relazione alle sue specifiche condizioni d’invalido civile in accertata situazione di "gravità" e, quindi, di beneficiario dell'agevolazione prevista dalla legge n. 104/1992, art. 33, comma 6.
Secondo la Cassazione, per altro, incombeva sulla società l'onere di provare l'esistenza di specifiche ragioni ostative all'esercizio del diritto previsto dal suindicato art. 33, comma 6.
La norma, che prevede il diritto del disabile in situazione di gravità di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, va interpretata, secondo la Suprema Corte, nel senso che tale diritto può essere esercitato, al ricorrere delle condizioni di legge, oltre che al momento dell'assunzione, anche successivamente e, in tal caso, sia quando la situazione di handicap intervenga in corso di rapporto, sia quando essa preesista ma l'interessato, per ragioni apprezzabili, intenda mutare la propria residenza, deponendo in tal senso, oltre che la lettera della norma, l'esigenza di consentire l'effettività del diritto al lavoro in capo alla persona svantaggiata a causa della situazione di handicap.
Tale diritto, tuttavia, precisa la Cassazione, non si configura come incondizionato, giacché esso può essere fatto valere allorquando, alla stregua di un equo bilanciamento tra tutti gli interessi implicati, il suo esercizio non finisca per ledere in maniera consistente le esigenze economiche, produttive o organizzative dell'impresa, gravando sulla parte datoriale l'onere della prova di siffatte circostanze ostative all'esercizio stesso dell'anzidetto diritto (cfr. Cass. 18 febbraio 2009, n. 3896).
La succitata norma, sottolinea la Suprema Corte, è applicabile solo a persone disabili le cui condizioni di salute siano particolarmente critiche e, benchè non attribuisca un diritto assoluto, non può essere pretermessa, ove si discuta del trasferimento disposto nei confronti di un soggetto che ne sia beneficiario.
Al riguardo è significativo secondo la Cassazione quanto affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 246 del 1997), ovvero che la garanzia della vicinanza del luogo di lavoro rispetto alla residenza è uno strumento che agevola la tutela dell'integrità fisica del disabile e, quindi, ha la sua base negli artt. 4, 32 e 38 Cost., pur dovendo essere bilanciata con il potere organizzativo e direttivo dell'imprenditore, riconosciuto dall'art. 41 Cost..
La Corte di Cassazione ha, quindi, accolto il ricorso del lavoratore disabile e cassato con rinvio la sentenza, affermando che la Corte d’Appello nell’ulteriore esame del merito della controversia dovrà attenersi oltre che al superiore principio anche ai seguenti:
- in materia di calcolo della quota di riserva dei soggetti assunti obbligatoriamente, in seguito all'abrogazione del D.P.R. n. 333/2000, art. 11, comma 2, a partire dal 1 gennaio 2004, è venuta meno, per i datori di lavoro, la facoltà di computare come unità intere nelle quote obbligatorie di riserva i lavoratori appartenenti alle cosiddette categorie protette;
- la legge 68/1999, art. 4 prevede l'annullabilità del recesso esercitato nei confronti del lavoratore disabile occupato obbligatoriamente qualora, nel momento della cessazione del rapporto, il numero dei rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia inferiore alla quota di riserva prevista dal precedente art. 3 legge, ma tale annullabilità riguarda soltanto il recesso di cui alla legge n. 223/1991, art. 4, comma 9, ovvero il licenziamento per riduzione di personale o per giustificato motivo oggettivo.
Avvocato Sabrina Cestari
LaPrevidenza.it, 16/10/2012
Avvocato
Rapporti internazionali Italia - Svizzera
3497880035
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