martedì, 13 ottobre 2026

Il decreto ISEE dovrà essere emanato d’intesa con la Conferenza unificata

Corte Costituzionale sentenza n. 297/2012- Sabrina Cestari

 

La Regione Veneto aveva chiesto alla Corte Costituzione di dichiarare l’illegittimità di varie norme del decreto legge n. 201/2011, convertito con modificazioni, dalla legge n. 214/2011.

Nella sentenza n. 297/2012 la Corte ha esaminato la questione riguardante l’art. 5 del succitato decreto.

L’articolo impugnato riguarda la disciplina dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE), indicatore idoneo a costruire un reddito utilizzabile come soglia per l’accesso a prestazioni agevolate di assistenza sociale.

La Regione ha prospettato l’illegittimità dell’impugnata normativa sotto tre aspetti:

1) violazione del principio di leale collaborazione per la mancata partecipazione della Regione alla modifica dell’ISEE;

2) illegittima attribuzione ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del potere di realizzare la modifica dell’ISEE attraverso l’abrogazione della precedente legislazione statale in materia;

3) violazione del principio di leale collaborazione per la mancata partecipazione della Regione alla riassegnazione dei risparmi ottenuti dalla modifica dell’ISEE.

L’art. 5 de quo è stato modificato, dopo la proposizione del ricorso, dall’art. 23, comma 12 bis del decreto legge n. 95/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135/2012.

Detto ius superveniens ha modificato, invero, la disciplina originaria solo in relazione al meccanismo abrogativo della previgente normativa e, pertanto, non ha toccato la prima e la terza questione sollevate dalla Regione, mentre in ordine alla seconda ha determinato, come sancito dalla Corte nella sentenza qui commentata, la cessazione della materia del contendere.

Nella sentenza, la Corte ha evidenziato che la normativa statale sull’ISEE si è sviluppata con atti normativi situati cronologicamente prima e dopo la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, riforma che ha inciso in modo radicale sul riparto costituzionale delle competenze legislative dello Stato e delle Regioni in materia di “servizi sociali”.

Nella fase anteriore alla riforma lo Stato e le Regioni avevano competenza legislativa concorrente, la legge costituzionale n. 3/2001 ha attribuito, invece, allo Stato la competenza esclusiva in tema di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera m) Cost., assegnando alle Regioni la competenza residuale in materia di “servizi sociali”.

Le norme statali successive alla riforma (vedi art. 46 comma 3 l. n. 289/2002) hanno introdotto una specifica procedura per la determinazione dei LIVEAS (livelli essenziali di assistenza sociale), prevedendo che: “Nei limiti delle risorse ripartibili del fondo nazionale per le politiche sociali, tenendo conto delle risorse ordinarie destinate alla spesa sociale dalle regioni e dagli enti locali e nel rispetto delle compatibilità finanziarie definite per l’intero sistema di finanza pubblica dal Documento di programmazione economico-finanziaria, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinati i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale”.

Detto comma, tuttavia, non ha mai trovato applicazione.

L’articolo 5 del decreto impugnato affida al Presidente del Consiglio dei ministri il compito di determinare, con proprio decreto, quei peculiari LIVEAS afferenti a prestazioni o servizi sociali o assistenziali che sono effettuati a richiesta dell’interessato, non sono destinati alla generalità dei soggetti e sono, comunque, collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche.

La norma in particolare prevede che il suddetto decreto: determini il nuovo indicatore del reddito (ISEE) che gli enti erogatori debbono prendere in considerazione per consentire l’accesso a servizi agevolati, introduca indicatori diversi in ragione delle varie tipologie di prestazione sociale e fissi la soglia di reddito richiesta agli interessati per ottenere l’accesso alle varie tipologie di prestazioni sociali agevolate.

La Corte afferma che la predisposizione di indicatori differenziati, proprio perché correlata alla contestuale individuazione di una gamma diversificata di tipologie di prestazioni assistenziali, implica la specifica determinazione del livello essenziale di erogazione delle prestazioni medesime, risolvendosi nella identificazione degli “standard strutturali e qualitativi delle prestazioni, da garantire agli aventi diritto su tutto il territorio nazionale in quanto concernenti il soddisfacimento di diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione”, che la giurisprudenza della stessa Corte ha piú volte indicato come rientrante nella competenza esclusiva dello Stato (Corte cost. sentenza n. 232 del 2011, n. 296, n. 287 e n. 203 del 2012; n. 322 del 2009; n. 168 e n. 50 del 2008; n. 383 e n. 285 del 2005).

La norma impugnata costituisce, quindi, espressione dell’esercizio della competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di LIVEAS, ai sensi dell’art. 117, secondo comma lettera m), Cost.

Secondo la Corte, la competenza statale alla quale va ricondotta la normativa impugnata costituisce una competenza esclusiva e “trasversale” idonea, tuttavia, ad investire una pluralità di materie, con una forte incidenza sull’esercizio delle competenze legislative ed amministrative delle regioni, ne consegue che il suo esercizio si deve svolgere attraverso moduli di leale collaborazione tra Stato e Regione.

Tale collaborazione può essere esclusa laddove ricorrano ipotesi eccezionali, in cui la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) non permetta, da sola, di realizzare utilmente la finalità di protezione delle situazioni di estrema debolezza della persona umana, tanto da legittimare lo Stato a disporre in via diretta le prestazioni assistenziali, senza adottare forme di leale collaborazione con le Regioni, tuttavia, tali ipotesi, nel caso di specie, secondo la Corte, non sussistono.

Orbene, la determinazione dell’ISEE, delle tipologie di prestazioni agevolate, delle soglie reddituali di accesso alle prestazioni e, quindi, dei LIVEAS incide, secondo la Corte, in modo significativo sulla competenza residuale regionale in materia di servizi sociali e, almeno potenzialmente, sulle finanze della Regione, che sopporta l’onere economico di tali servizi.
La determinazione dell’ISEE richiede, quindi, la ricognizione delle situazioni locali e la valutazione di sostenibilità finanziaria, tramite acquisizione di dati di cui gli enti erogatori delle prestazioni dispongono in via prioritaria.

Conseguentemente la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del primo e secondo periodo dell’unico comma dell’art. 5 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nella parte in cui non prevedono che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ivi menzionato sia emanato “d’intesa con la Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”.

In ordine alla terza questione sollevata dalla Regione, riguardante il quarto, quinto e sesto periodo dell’art. 5 impugnato, ovvero la violazione del principio di leale collaborazione per la mancata partecipazione della Regione alla riassegnazione dei risparmi ottenuti dalla modifica dell’ISEE, la Corte ha ritenuto che la sussistenza della competenza esclusiva statale in materia di sistema contabile (art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.) e finanziario dello Stato, nonché il difetto di incidenza su alcuna competenza della Regione, rendono, nel caso di specie, inapplicabile il principio invocato dalla Regione.
Pertanto, tale questione è stata giudicata non fondata.

Avvocato Sabrina Cestari

Documento integrale

Allegato: pronuncia_297_2012.pdf

(Sabrina Cestari)

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LaPrevidenza.it, 14/01/2013

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