martedì, 22 aprile 2025

Il consulente tecnico d'ufficio

la responsabilità del consulente

 

Il consulente tecnico è un ausiliario del giudice, che assiste il giudice nel compimento di indagini che richiedono particolare competenza tecnica. Egli ha l'obbligo di diligenza e perizia nell'espletamento dell'incarico. Tale obbligo è presidiato non solo sotto il profilo della responsabilità disciplinare e civile, ma anche sotto il profilo penale (art. 64 c.p.c.) che incrimina la condotta del consulente d'ufficio il quale incorra in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti. Il professionista chiamato a svolgere un incarico giudiziario deve sempre operare con una preparazione tecnica altamente qualificata, non deve essere un improvvisato, ma deve portare a termine l'incarico affidato con obiettività, indipendenza e diligenza. La consulenza tecnica è il mezzo mediante il quale il giudice acquisisce o integra nella fase dell'istruzione probatoria quelle cognizioni tecniche di cui non è fornito, ma che sono necessarie per la decisione della controversia che gli è stata sottoposta, ma non è un mezzo di prova perché la sua funzione non consiste nel determinare il convincimento del giudice circa la verità dei fatti ma nell'offrire al giudice delle cognizioni tecniche che egli di solito non possiede. Quindi non esonera le parti dall'onere della prova; non può quindi essere diretta alla ricerca della notizia di fatti che la parte ha l'onere di provare, salvo che si tratti di fatti rilevabili solo con l'ausilio di competenza tecniche particolari. Il giudice non è vincolato dai pareri espressi dal consulente, ma li valuta liberamente col proprio criterio, secondo un'antica massima, il giudice rimane il perito dei periti. La scelta del consulente deve normalmente cadere fra degli iscritti in appositi albi, esistenti presso il tribunale, di esperti in particolari discipline. Il consulente tecnico come ausiliario del giudice ha il dovere d'imparzialità, e si deve astenere quando abbia motivo di farlo (art. 63 c.p.c.) e può essere ricusato negli stessi casi in cui può essere ricusato il giudice. Il consulente può comunque essere ricusato dalle parti per gli stessi motivi fissati dall'art. 51 c.p.c. 

È un soggetto chiamato a consigliare il giudice con relazioni e pareri non vincolanti, e di essere in grado di fornire cognizioni tecniche di particolare competenza tecnica, così richiede l'art. 61, 1° co., c.p.c. Il giudice, quando è necessario, può farsi assistere per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti sempre secondo l'art. 61, 1° co., c.p.c. Il consulente può incorrere in responsabilità penale se dà parere mendace o altera la verità, o afferma fatti non conformi al vero a norma dell'art. 373 c.p. Il giudice ha un potere direttivo e di controllo sull'attività del consulente, può ordinare la rinnovazione delle indagini e, per gravi motivi la sostituzione del consulente stesso (art. 196 c.p.c.). Ai sensi dell'art. 191 c.p.c., la nomina del consulente tecnico avviene con ordinanza, nella medesima ordinanza il giudice indica i quesiti (alla cui formulazione possono contribuire anche le parti) a cui dovrà rispondere il consulente e fissa l'udienza nella quale il consulente deve comparire per prestare il giuramento (art. 193 c.p.c.). Il consulente deve inviare la relazione alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con ordinanza resa all'udienza di cui all'art. 193 c.p.c., con la medesima ordinanza il giudice fissa il termine entro il quale le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione e il termine anteriore alla successiva udienza, entro il quale il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse (art. 195 c.p.c.). Più precisamente: 1) la relazione scritta deve essere trasmessa dal consulente alle parti costituite nel termine stabilito dal giudice con l'ordinanza di nomina di cui all'art. 193 c.p.c.; 2) le parti devono trasmettere al consulente le proprie osservazioni sulla relazione nel termine fissato nella stessa ordinanza ex art. 193 c.p.c.; 3) il consulente deve depositare in cancelleria la relazione, le osservazioni delle parti e una sintetica valutazione sulle stesse entro il termine fissato sempre dall'art. 193 c.p.c.

In tema di consulenza tecnica d'ufficio, l'omesso invio alle parti della bozza di relazione dà luogo a un'ipotesi di nullità a carattere relativo, suscettibile di sanatoria se il vizio non è eccepito nella prima difesa utile successiva al deposito della perizia; la sanatoria può avvenire anche per rinnovazione, quando il contraddittorio sia recuperato dal giudice dopo il deposito della relazione, con la rimessione in termini delle parti per formulare le proprie osservazioni, al fine di consentire il pieno esercizio dei poteri di cui all'art. 196 c.p.c. E' quanto chiarito dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 11 settembre 2018, n. 21984, la Suprema Corte precisa che, l'omesso invio alla parte della bozza di relazione, posta a presidio del diritto di difesa, integra un'ipotesi di nullità della consulenza, a carattere relativo ed è dunque soggetta al limite preclusivo dell'art. 157 c.p.c. cioè solo la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farla valere nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. 

La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente. Orbene la nullità che deriva dal mancato invio della bozza alle parti è suscettibile di sanatoria per rinnovazione, potendo il contraddittorio essere recuperato dal giudice e ripristinato dopo il deposito della relazione, in modo da consentire di esercitare i poteri attribuiti alle parti dall'art. 196 c.p.c. ovvero di richiedere chiarimenti al c.t.u. sugli accertamenti compiuti o disporre la rinnovazione delle indagini o ricorrendo gravi motivi la sostituzione del consulente. Quanto al numero dei consulenti, l'art. 61, 1° co., c.p.c. parla di nomina di uno o più, ma il successivo art. 191, 2° co., precisa che possono essere nominati più consulenti soltanto in caso di grave necessità o quando la legge espressamente lo dispone. E la grave necessità ricorrerà quando siano necessarie conoscenze professionali diverse che un solo consulente non può possedere o anche quando la mole di lavoro da affidare al consulente sia tale che un solo consulente non potrebbe svolgerla in un termine ragionevole. 

È stato detto che: non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata d'ufficio. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente. (cfr. art. 157 c.p.c.). Le contestazioni a una relazione di c.t.u. costituiscono eccezioni rispetto al suo contenuto, e dunque sono soggette al termine di preclusione di cui all'art. 157, 2°co. c.p.c. di conseguenza, esse devono essere dedotte, a pena di decadenza, nella prima istanza o difesa successiva al suo deposito. (Merito Civile, Sez. 17° civile, n. 24753/2019). I rilievi delle parti alla consulenza tecnica di ufficio, ove non integrino eccezioni di nullità relative al suo procedimento, come tali disciplinate dagli artt. 156 e 157 c.p.c., costituiscono argomentazioni difensive, sebbene non di carattere tecnico giuridico, che possono essere svolte nella comparsa conclusionale sempre che non introducano in giudizio nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove, e purché il breve termine a disposizione per la memoria di replica, comparato con il tema delle osservazioni, non si traduca, con valutazione da effettuarsi caso per caso, in un'effettiva lesione del contraddittorio e del diritto di difesa, spettando al giudice sindacare la lealtà e correttezza di una siffatta condotta della parte alla stregua della serietà dei motivi che l'abbiano determinata. (Cass. civ. n. 15418/2016).

Dell'astensione e della ricusazione del consulente tecnico conosce il giudice che lo ha nominato. Il consulente che non ritiene di accettare l'incarico o quello che, obbligato a prestare il suo ufficio, intende astenersi, deve farne denuncia o istanza al giudice che l'ha nominato almeno tre giorni prima dell'udienza di comparizione [...] (art. 192, 2°e 3°co. c.p.c.).

Giuramento del consulente. Prima di iniziare a svolgere le sue funzioni il consulente tecnico deve prestare giuramento secondo una formula che mette in rilievo il suo dovere di diligenza ed obiettività. Precisamente, l'art. 193 c.p.c. dispone che all'udienza di comparizione il giudice istruttore ricorda al consulente l'importanza delle funzioni che è chiamato a svolgere, e ne riceve il giuramento di bene e fedelmente adempiere le funzioni affidategli al solo scopo di fare conoscere al giudice la verità. Il rifiuto del consulente di giurare equivale al rifiuto di assumere l'incarico ed è un contegno penalmente sanzionato dall'art. 366, 2° co., c.p.). Il consulente tecnico deve dunque prestare giuramento prima di cominciare a svolgere l'incarico. Si deve tuttavia reputare che il giuramento possa essere validamente prestato anche in un momento successivo al conferimento dell'incarico. Ma se non venisse mai prestato, l'omissione dovrebbe portare alla nullità della consulenza, nullità da fare valere però nei termini e nei limiti dell'art. 157 c.p.c.; dichiarata la nullità, potrà essere disposta la rinnovazione delle indagini o la sostituzione del consulente se fossero configurabili quei gravi motivi che legittimano, in base all'art. 196 c.p.c., quest'ultimo provvedimento. L'attività del consulente L'attività del consulente tecnico è informata al principio dell'oralità, immediatezza ed economia processuale agendo ora in stretta collaborazione con il giudice per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, può essere invitato dal giudice istruttore ad assistere alle udienze o ad alcune di esse (art. 194, 1° co., c.p.c.; e sarà invitato ad assistere a quelle in cui l'ausilio delle sue speciali cognizioni potrà risultare utile), a fornire i chiarimenti che il giudice gli richiede, anche in camera di consiglio (artt. 62, 197 c.p.c.), e può essere invitato ad assistere alla discussione davanti al collegio (art. 197 c.p.c). Quanto alle indagini tecniche che gli sono richieste dal giudice, da eseguirsi anche fuori udienza e altresì fuori della circoscrizione giudiziaria (art. 194, 1° co., c.p.c.), il consulente le compie da sé solo o insieme col giudice secondo che questi dispone (art. 194, 1° co., c.p.c.). Il consulente tecnico può essere autorizzato a domandare chiarimenti alle parti, ad assumere informazioni da terzi e a eseguire piante, calchi e rilievi (art. 194, 1° co., c.p.c.). Il consulente dovrà però precisare le fonti delle sue informazioni, affinché il giudice e le parti siano in grado di poterle controllare.

Per quanto attiene la responsabilità del consulente l'art. 64 c.p.c. recita: si applicano al consulente tecnico le disposizioni del Codice penale relativo ai periti. In ogni caso, il consulente che incorre in colpa grave nell'esecuzione degli atti che gli sono richiesti, è punito con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda fino a euro 10.329 Si applica l'art. 35 c.p. In ogni caso è dovuto il risarcimento dei danni causati alle parti. Come è stato già detto il consulente chiamato a svolgere un incarico giudiziario deve sempre operare con una preparazione tecnica altamente qualificata e, adempiendo ad un obbligo di legge, portare a compimento l'incarico affidato con obiettività, indipendenza e diligenza. Identica responsabilità civile del consulente medico-legale sussiste anche se questi si è limitato ad esaminare superficialmente i documenti allegati agli atti di causa ed è, in tal modo incorso in un'erronea valutazione delle cause per esempio di lesioni lamentate. Con l'ulteriore precisazione che la previsione dell'obbligo risarcitorio per gli eventi lesivi causati dal consulente per l'espletamento del proprio incarico, contemplato dal 2° comma dell'art. 64 si applica all'intera attività del perito. Il reato proprio del consulente è la falsa perizia, disciplinata dall'art. 373 c.p., da un lato è prevista la falsa testimonianza del perito, dall'altro, viene configurata la falsa valutazione, consistente nel fornire pareri o interpretazioni mendaci. La responsabilità civile in capo al consulente per i danni che egli ha causato alle parti deriva dalla lettera della norma che espressamente afferma " in ogni caso", si ritiene che detta responsabilità non si limiti solo alle ipotesi di colpa grave e falsa perizia ex art. 373 c.p., ma può scaturire da altre situazioni generatrici di responsabilità civile e si fa riferimento ai principi generali in materia con conseguente responsabilità per danni nei soli casi di dolo o colpa grave, ove la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, in applicazione dell'art. 2236 c.c., mentre per i casi che non presentano particolari difficoltà, il consulente è chiamato a rispondere ai sensi dell'art. 1176, co. 2, c.c. Con riferimento alle fattispecie criminose, il risarcimento del danno può essere richiesto anche laddove i reati non siano più penalmente perseguibili nel qual caso l'accertamento verrà effettuato ai soli fini civili.

Avv. Vincenzo Mennea

(Vincenzo Mennea)

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LaPrevidenza.it, 29/04/2021

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