Cassazione penale sez. IV, sentenza 14 luglio 2010 n. 36362
Con istanza avanzata in data 29/7/2008, S.A. Chiedeva l’ammissione al gratuito patrocinio in relazione ad un procedimento penale a suo carico pendente. Con Decreto 29 luglio 2008 il GIP del Tribunale di Palmi, dichiarava inammissibile la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. A seguito di opposizione, il Presidente del Tribunale di Palmi, con provvedimento del 15/1/2009, confermava il decreto rigettando l’opposizione. Osservava il Presidente che nel formulare l’istanza la S. aveva dichiarato di percepire annualmente la somma di Euro 1.680= quali contributi statali e somme da parte dei familiari. Tale ultima voce non era specifica, ma indicata in modo generico in violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 79, lett. c). 2. Avverso il provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il difensore della S., lamentando la erronea applicazione della legge ed il difetto di motivazione, laddove il giudice di merito non aveva tenuto conto che il reddito tipizzato dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76 è costituito dal reddito imponibile, nell’ambito del quale non rientrano le erogazioni di parenti; inoltre gli artt. 96 e 72, nel valutare il superamento dei limiti per l’ammissione, prendevano in considerazione solamente i redditi dei parenti conviventi e non quelli di soggetti estranei....
LaPrevidenza.it, 04/02/2011
3497880035
Diritto civile, danni da sangue infetto, da vaccino e da talidomide, con riferimento sia ai profili indennitari (...
0958996835
3358439786
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