Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane: in gazzetta il decreto per l'attuazione di politiche a sostegno del reddito
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Decreto 18.5.2017 (GU 18.7.2017 n. 166)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 18 maggio 2017
Modifica e integrazione del fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. (Decreto n. 99296). (17A05046)
(GU n.166 del 18-7-2017)
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volto ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria; Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo n. 148 del 2015 che recano una nuova disciplina dei fondi di solidarieta' gia' disciplinati dall'art. 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 86984 del 9 gennaio 2015, recante la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane ai sensi dell'art. 3 della legge n. 92 del 2012; Visto l'Accordo sindacale stipulato in data 28 luglio 2016 tra il Gruppo FS e le OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL TAF, FAST MOBILITA' e ORSA Ferrovie, con il quale, in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015 le parti convengono di adeguare la disciplina del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane alle disposizioni del decreto legislativo medesimo; Considerata l'avvertita esigenza delle parti sociali espressa nell'accordo sindacale del 28 luglio 2016 di apportare modifiche e integrazioni all'atto istitutivo del Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; Ritenuto, pertanto, di modificare la disciplina di cui al decreto interministeriale 9 gennaio 2015, n. 86984 adeguandola alla disciplina di cui agli articoli 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015, alla luce dell'accordo sindacale del 28 luglio 2016;
Decreta:
Art. 1 - Denominazione del Fondo
1. Il «Fondo per il perseguimento di politiche attive a sostegno del reddito e dell'occupazione per il personale delle Societa' del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane», di cui al decreto interministeriale del 9 gennaio 2015, n. 86984, e' adeguato alle disposizioni di cui all'art. 26 e seguenti del decreto legislativo n. 148 del 2015 e mantiene la sua denominazione. 2. Il Fondo gia' trasferito presso l'INPS non ha personalita' giuridica e costituisce una gestione dell'INPS. 3. Ai sensi dell'art. 26, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015, gli oneri di amministrazione sono determinati secondo i criteri definiti dal regolamento di contabilita' dell'INPS e vengono finanziati nell'ambito della contribuzione dovuta. Per gli assegni straordinari gli oneri di gestione sono a carico delle singole aziende esodanti, le quali provvedono a versarli all'Istituto distintamente.
Art. 2 - Finalita' e ambito di applicazione del Fondo
1. Il Fondo ha lo scopo di attuare, nei confronti dei lavoratori delle Societa' del Gruppo FS, interventi che, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione o di riorganizzazione aziendale, di riduzione o di trasformazione di attivita' o di lavoro, nonche' nell'ambito di situazioni di crisi aziendale, coerentemente con le finalita' previste dall'art. 26 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche in un'ottica di ricambio generazionale: a) favoriscano il mutamento e l'adeguamento delle professionalita' attraverso il finanziamento di programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea; b) assicurino ai lavoratori tutele di sostegno al reddito e dell'occupazione in costanza di rapporto di lavoro mediante l'erogazione di una prestazione ordinaria, nei casi di riduzione o sospensione temporanea dell'attivita' lavorativa, per le causali previste dalla disciplina in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro di cui al Titolo I del decreto legislativo n. 148 del 2015; c) prevedano un sostegno economico tramite erogazione di prestazioni straordinarie per il sostegno al reddito riconosciute nel quadro di processi di agevolazione all'esodo per il personale cessato dal servizio perche' dichiarato in esubero a seguito di riorganizzazione/ristrutturazione/crisi aziendale con i criteri individuati tra le parti in applicazione dell'art. 10 che raggiunga i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato entro 60 mesi dall'accesso alla prestazione dell'assegno straordinario; d) prevedano nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo, in favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi con i criteri individuati tra le parti in applicazione dell'art. 10 anche in un'ottica di ricambio generazionale una prestazione straordinaria solidaristica di cui all'art. 5, comma 1, lettera d). 2. Per le Societa' del Gruppo FS si intendono tutte le Societa' che operano nel settore del trasporto ferroviario nelle quali Ferrovie dello Stato Italiane spa detiene una partecipazione azionaria di controllo, anche indiretta, nonche' le aziende gia' destinatarie del Fondo di sostegno al reddito istituito ai sensi del previgente art. 59, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Art. 3 - Amministrazione del Fondo
1. Il Fondo e' gestito da un Comitato amministratore. 2. Il Comitato e' composto da dodici esperti, in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' di cui agli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 148 del 2015, pariteticamente designati dalle parti firmatarie dell'Accordo del 28 luglio 2016, individuati in ragione della propria competenza professionale, dei quali sei nominati dalle Societa' del Gruppo FS d'intesa con Agens, e sei nominati, nei termini di uno per ciascuna organizzazione sindacale, dalle OO.SS. FILT/CGIL, FIT/CISL, UILTRASPORTI, UGL Trasporti, FAST Ferrovie e ORSA Ferrovie, nonche' da due funzionari, con qualifica di dirigente, in rappresentanza, rispettivamente, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze, in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'art. 38 del decreto legislativo n. 148/2015. 3. Il Comitato e' nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. 4. La durata in carica dei componenti del Comitato e' di quattro anni e, in ogni caso, fino al giorno d'insediamento del nuovo Comitato. Alla scadenza, i componenti rimangono in carica fino alle nuove designazioni. Nel caso in cui, durante il mandato, cessino dall'incarico, per qualunque causale, uno o piu' componenti del Comitato, si provvedera' alla loro sostituzione con le modalita' di cui al comma 3 del presente articolo. 5. Ai componenti del Comitato non spetta alcun emolumento, indennita' e/o rimborso spese. 6. Il Presidente del Comitato e' eletto dal Comitato stesso tra i propri componenti. 7. Le deliberazioni del Comitato vengono assunte a maggioranza e, in caso di parita' nelle votazioni, prevale il voto del presidente. Le riunioni del Comitato sono valide quando siano presenti almeno i due terzi dei componenti. Alle riunioni del Comitato partecipa il collegio sindacale dell'INPS, nonche' il direttore generale dell'Istituto o un suo delegato, con voto consultivo. 8. L'esecuzione delle decisioni sui ricorsi adottate dal Comitato puo' essere sospesa, ove si evidenzino profili di illegittimita', da parte del direttore generale dell'INPS. Il provvedimento di sospensione deve essere adottato nel termine di cinque giorni ed essere sottoposto, con l'indicazione della norma che si ritiene violata, al Presidente dell'INPS nell'ambito delle funzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 e successive modificazioni. Entro tre mesi, il presidente dell'INPS stabilisce se dare corso alla decisione o se annullarla. Trascorso tale termine la decisione del Comitato diviene esecutiva.
Art. 4 - Compiti del Comitato
1. Il Comitato: a) predispone, sulla base dei criteri stabiliti dal consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS, i bilanci annuali, preventivo e consuntivo, della gestione, corredati da una relazione, e delibera sui bilanci tecnici relativi alla gestione stessa; b) delibera in ordine alla concessione, alla sospensione, alla riduzione, alla rimodulazione e alla revoca degli interventi e dei trattamenti, ordinari e straordinari, e compie ogni altro atto richiesto per la gestione degli istituti previsti dal presente decreto; c) vigila sull'affluenza dei contributi, sull'ammissione agli interventi e sull'erogazione dei trattamenti, nonche' sull'andamento della gestione; d) propone modifiche dell'aliquota contributiva ordinaria prevista all'art. 6, comma 1, lettera a), al fine di assicurare la copertura finanziaria delle prestazioni; e) decide in un'unica istanza sui ricorsi in materia di contributi e prestazioni; f) fa proposte in materia di contributi, interventi e trattamenti, anche ai fini di cui all'art. 26, comma 3 del decreto legislativo n. 148 del 2015, fermo restando quanto previsto dall'art. 35, commi 4 e 5, del medesimo decreto legislativo al fine di assicurare il pareggio di bilancio; g) assolve ogni altro compito a esso demandato da leggi, regolamenti, accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro. 2. Le modifiche aventi a oggetto la disciplina delle prestazioni o la misura delle aliquote contributive sono adottate con decreto direttoriale del Ministeri del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 5 - Prestazioni
1. Il Fondo provvede, nell'ambito dei processi e per i soggetti di cui all'art. 2: a) in via ordinaria, all'erogazione delle prestazioni in favore dei lavoratori interessati da programmi formativi nel quadro di processi di riconversione e/o riqualificazione professionale, preordinati al superamento e al contenimento delle situazioni di eccedenza di personale, con i criteri individuati dalle parti in applicazione dell'art. 10, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali e/o dell'Unione europea e al versamento della contribuzione correlata, tenendo conto di quanto stabilito all'art. 8, comma 5, del presente decreto; b) in via ordinaria, all'erogazione di prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015; c) in via straordinaria, all'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, anche in unica soluzione, riconosciuti ai lavoratori risultati eccedentari, ammessi a fruirne nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, che raggiungano i requisiti necessari per il riconoscimento del diritto al pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, e al versamento della contribuzione correlata di cui all'art. 40 della legge 4 novembre 2010, n. 183, tenendo conto di quanto stabilito dall'art. 34 del decreto legislativo n. 148 del 2015; d) in via straordinaria solidaristica, all'erogazione di un assegno straordinario per il sostegno del reddito, riconosciuto nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo anche in un'ottica di ricambio generazionale ai lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, ai sensi dell'art. 26, comma 9, del decreto legislativo n. 148 del 2015. Le modalita', i criteri e le procedure per l'attuazione del ricambio generazionale da attivare attraverso l'utilizzo delle prestazioni solidaristiche straordinarie saranno definiti con specifico accordo sindacale.
Art. 6 - Finanziamento del Fondo
1. A copertura delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e' dovuto al Fondo: a) un contributo ordinario mensile dello 0,20%, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato, ivi incluso il personale assunto con contratto di apprendistato professionalizzante, esclusi i dirigenti. La contribuzione a carico dei singoli lavoratori viene trattenuta mensilmente, a cura delle Societa' del Gruppo, sulla retribuzione; b) un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, in caso di fruizione delle prestazioni ordinarie per riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), nella misura dell'1,5%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni, prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio delle procedure di cui all'art. 7. Sono escluse, a titolo esemplificativo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro trattamento economico ad esso connesso, premi ed erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo. 2. Eventuali variazioni della misura del contributo ordinario di cui al precedente comma 1, lettera a), del presente articolo, sono ripartiti tra datore di lavoro e lavoratori nelle medesime proporzioni ivi stabilite. 3. A copertura delle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), e' dovuto, da parte del datore di lavoro, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili e della contribuzione correlata di cui all'art. 40 della legge n. 183 del 2010. 4. A copertura delle prestazioni straordinarie solidaristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettera d), e' dovuto dal Fondo, fino a completo esaurimento delle risorse economiche a tal fine destinate come risultanti dal bilancio di chiusura del Fondo approvato al 7 marzo 2015 dal Comitato amministratore in data 23 giugno 2016, un contributo straordinario mensile di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari solidaristici erogabili e della contribuzione correlata di cui all'art. 40 della legge n. 183 del 2010. La disponibilita' economica destinata a tali prestazioni, denominata «Fondo di dotazione prestazioni solidaristiche straordinarie», come risultante dal bilancio di chiusura del Fondo approvato al 7 marzo 2015 dal Comitato amministratore in data 23 giugno 2016, potra' essere utilizzata solo entro un periodo massimo di 24 mesi decorrenti dalla data di primo accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie e fino a completo esaurimento della disponibilita' economica. La disponibilita' economica trasferita nell'ambito delle disponibilita' del Fondo medesimo presso l'INPS che provvedera' a finanziare direttamente le prestazioni solidaristiche straordinarie per ricambio generazionale non potra' essere ulteriormente integrata da parte delle Societa' del Gruppo FS e qualora non venga utilizzata entro il termine dei 24 mesi dalla data di primo accesso alle prestazioni solidaristiche straordinarie verra' destinata, per la parte non utilizzata, al finanziamento delle prestazioni ordinarie. 5. Ai contributi di finanziamento del Fondo si applicano le disposizioni previste dall'art. 33, comma 4 del decreto legislativo n. 148 del 2015, compreso l'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995. 6. Il Fondo ha obbligo di presentare il bilancio tecnico di previsione a otto anni basato sullo scenario macroeconomico coerente con il piu' recente Documento di economia e finanza e relativa Nota di aggiornamento, fermo restando l'obbligo di aggiornamento in corrispondenza della presentazione del bilancio preventivo annuale, al fine di garantire l'equilibrio dei saldi di bilancio. 7. Il Fondo opera nel rispetto del principio del bilancio in pareggio.
Art. 7 - Accesso alle prestazioni
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e' subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali previste per i processi che modificano le condizioni di lavoro del personale. 2. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), e' altresi' subordinato alla condizione che le procedure sindacali di cui al precedente comma 1, si concludano con accordo aziendale. 3. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), e' subordinato all'espletamento delle procedure contrattuali preventive e di legge in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. 4. L'accesso alle prestazioni straordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera c) e d) presuppone la contestuale risoluzione del rapporto di lavoro e la conseguente corresponsione del TFR.
Art. 8 - Prestazioni ordinarie. Criteri e misure
1. L'accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) da parte dei soggetti di cui all'art. 2 avviene secondo i criteri individuati in sede di contrattazione collettiva di cui al precedente art. 7. 2. Le domande di accesso alle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), avanzate dalle Societa' del Gruppo nel rispetto delle procedure individuate dall'art. 7, devono essere presentate non prima di trenta giorni dal programmato inizio della sospensione o della riduzione dell'attivita' lavorativa e non oltre il termine di quindici giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa. Le domande sono prese in esame dal Comitato amministratore che delibera gli interventi secondo l'ordine cronologico di presentazione e tenuto conto delle disponibilita' del Fondo. Per le causali di riorganizzazione e crisi aziendale di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), possono essere autorizzate sospensioni dal lavoro soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unita' produttiva nell'arco di tempo di cui al programma autorizzato. 3. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), il contributo al finanziamento delle ore destinate alla realizzazione di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, e' pari alla corrispondente retribuzione lorda percepita dagli interessati, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi Fondi nazionali e dell'Unione europea. 4. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera b), il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito, ridotto dell'eventuale concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente per le causali previste dalla normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie e straordinarie di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015 versando altresi' l'intera contribuzione correlata. 5. L'erogazione dell'assegno di cui al comma 3 e' subordinata alla condizione che il lavoratore destinatario non svolga durante il periodo di riduzione o sospensione dell'attivita' lavorativa, alcun tipo di attivita' lavorativa in favore di soggetti terzi. Resta comunque fermo quanto previsto dalla vigente normativa in tema di diritti e doveri del personale. 6. L'assegno ordinario di cui al comma 4 e' calcolato nella misura dell'80% della retribuzione lorda mensile e/o giornaliera che sarebbe spettata al lavoratore per le prestazioni non rese, ridotta di un importo pari ai contributi previsti dall'art. 26 della legge n. 41 del 1986. Tale riduzione rimane nella disponibilita' del Fondo. La prestazione, comunque, dovra' essere di importo almeno pari all'integrazione salariale. 7. La durata massima del trattamento di cui al comma 4, non puo' essere superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste dagli articoli 12 e 22 del decreto legislativo n. 148 del 2015, anche con riferimento ai limiti dell'utilizzo in via continuativa dell'istituto dell'integrazione salariale, fermo restando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, del medesimo decreto legislativo. 8. La retribuzione mensile utile ai fini della determinazione della misura delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e' calcolata prendendo a riferimento gli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione come media della retribuzione imponibile ai fini previdenziali relativa ai 12 mesi precedenti l'avvio delle procedure di cui al comma 2. Sono escluse, a titolo esemplificativo, il compenso per lavoro straordinario, gli emolumenti erogati in caso di trasferimento e ogni altro emolumento ad esso connesso, i premi e le erogazioni una tantum di qualsiasi natura e titolo. Nel caso in cui nei 12 mesi precedenti siano presenti periodi di permanenza nelle prestazioni ordinarie del Fondo di cui all'art. 5, lettere a) e b), ai fini del calcolo della retribuzione media imponibile tali periodi non vengono considerati e si retrocede ulteriormente fino a concorrenza dei citati 12 mesi. 9. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera a), la retribuzione giornaliera spettante per tutte le giornate di fruizione delle prestazioni medesime e' calcolata ai sensi del comma 8. 10. Per le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, lettera b), l'importo dell'assegno ordinario viene determinato con riferimento alla percentuale di riduzione della prestazione lavorativa non resa tenuto conto di quanto previsto al comma 8. 11. La contribuzione correlata, nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), e' stabilita nel rispetto di quanto disciplinato ai sensi dell'art. 40, della legge n. 183, del 2010 ed e' versata secondo i criteri e le modalita' individuate all'art. 9, commi 7 e seguenti. Per i periodi di fruizione delle prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b), i lavoratori maturano il TFR, che verra' determinato con riferimento alle voci mensili della retribuzione utili a tal fine sulla base delle norme contrattuali in vigore.
Art. 9 - Prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche. Criteri e misure
1. Nei casi di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), il Fondo eroga un assegno straordinario di sostegno al reddito, anche riconosciuto nel quadro di processi di agevolazione all'esodo in ottica di ricambio generazionale, pari a: a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata prima di quella di vecchiaia, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione anticipata; 2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima di quella anticipata, alla somma dei seguenti importi: 1) l'importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia. 2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario. 2. Gli importi delle ritenute di legge di cui al comma 1 verranno versati, per conto dei lavoratori interessati, direttamente dall'INPS in qualita' di sostituto d'imposta. 3. Qualora l'erogazione dell'assegno di cui al comma 1 avvenga, su richiesta del lavoratore, in un'unica soluzione, il medesimo e' pari a un importo corrispondente al 60% del valore attuale, calcolato secondo il tasso ufficiale di sconto BCE alla data di decorrenza della prestazione, di quanto sarebbe spettato se detta erogazione fosse avvenuta in forma rateale. In questo caso la contribuzione correlata non e' dovuta e non verra' versata. 4. L'erogazione dell'assegno non potra' avere una durata superiore a 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore medesimo. I lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sono individuati secondo le modalita' e i criteri di cui al successivo art. 10. 5. Ai fini dell'applicazione del criterio di cui al comma 4, si dovra' tenere conto della complessiva anzianita' contributiva rilevabile da apposita certificazione prodotta dal lavoratore ovvero estratto conto contributivo rilasciato dal competente ente o gestione previdenziale. 6. Il versamento della contribuzione correlata all'assegno di cui al comma 1 e' effettuato per il periodo compreso tra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti necessari per il conseguimento del diritto al trattamento pensionistico. 7. La contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b) e straordinarie, straordinarie solidaristiche di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d) e' versata a carico del Fondo alla relativa gestione pensionistica di appartenenza ed e' utile per il conseguimento del diritto alla pensione, compresa quella anticipata, e per la determinazione della sua misura. 8. La contribuzione correlata nei casi delle prestazioni ordinarie, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, e' calcolata ai sensi dell'art. 40 della legge n. 183/2010. 9. Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione correlata, nei casi delle prestazioni ordinarie, nonche' per i periodi di erogazione dell'assegno straordinario per il sostegno al reddito, sono calcolate sulla base delle aliquote di finanziamento della forma di previdenza obbligatoria di appartenenza dei lavoratori dipendenti, a legislazione vigente, da versare a carico del Fondo. 10. Nel caso in cui il lavoratore richieda, l'accesso alla prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d) su base volontaria, il medesimo potra' contestualmente avanzare rinuncia esplicita al preavviso e alla relativa indennita' sostitutiva. 11. Nel caso in cui l'importo dell'indennita' di mancato preavviso sia superiore all'importo complessivo degli assegni spettanti, il datore di lavoro corrispondera' al lavoratore, sempreche' questi abbia formalmente effettuato la rinuncia al preavviso, in aggiunta agli assegni medesimi, un'indennita' una tantum, di importo pari alla differenza tra i trattamenti sopra indicati.
Art. 10 Individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche
I criteri di individuazione dei lavoratori che possono accedere alle prestazioni di cui all'art. 5, comma, 1, lettere c) e d) sono definiti dagli accordi sindacali, che favoriscono in via prioritaria la volontarieta' e tengono conto, a parita' di condizioni, dei carichi di famiglia.
Art. 11 - Cumulabilita' della prestazione straordinaria
1. Gli assegni straordinari di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d) , sono incompatibili con i redditi da lavoro dipendente e autonomo eventualmente percepiti, durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di aziende che svolgono attivita' in concorrenza con il datore di lavoro presso cui prestava servizio l'interessato. 2. La percezione dei redditi di cui al comma 1 comporta, pertanto, la decadenza dal diritto alla percezione dei predetti assegni e la contestuale cessazione della loro corresponsione, nonche' del versamento della contribuzione correlata. 3. Gli assegni di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d) sono cumulabili, entro il limite massimo dell'ultima retribuzione mensile, ragguagliata a un anno, percepita dall'interessato, con i redditi da lavoro dipendente, eventualmente acquisiti durante il periodo di fruizione degli assegni medesimi, derivanti da attivita' lavorativa prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1. 4. Qualora il cumulo tra i redditi di cui al comma 3 e il predetto assegno dovesse superare il limite cosi' individuato, si procedera' a una corrispondente riduzione del medesimo. 5. Gli assegni di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), sono cumulabili con i redditi da lavoro autonomo derivanti da attivita' prestata a favore di soggetti diversi da quelli di cui al comma 1, compresi i redditi derivanti da rapporti avviati, su autorizzazione del datore di lavoro, in costanza di rapporto, fino a concorrenza dell'importo previsto dalla normativa vigente per i trattamenti di pensione erogabili dal Fondo di previdenza obbligatoria di appartenenza dell'interessato. 6. Ai fini della determinazione della contribuzione correlata, nei casi di cui al comma 3, la base retributiva imponibile e' ridotta in misura pari all'importo dei redditi da lavoro dipendente percepiti, con corrispondente riduzione dei relativi versamenti. 7. Al lavoratore destinatario dell'assegno straordinario di cui all'art. 5, comma 1, lettere c) e d), e' fatto obbligo, all'atto dell'anticipata risoluzione del rapporto di lavoro e durante l'intero periodo di fruizione dell'assegno medesimo, di dare tempestiva comunicazione, all'ex datore di lavoro e al Fondo, dell'instaurazione di eventuali rapporti di lavoro dipendenti o autonomi, con specifica indicazione del nuovo datore di lavoro, ai fini della sospensione, revoca o della rideterminazione dell'assegno stesso e della contribuzione correlata. 8. In caso di inadempimento dell'obbligo di cui al comma 7, il lavoratore decade dal diritto alla prestazione, con ripetizione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi e alla rivalutazione capitale, nonche' la cancellazione della contribuzione correlata di cui al precedente articolo.
Art. 12 - Contributi sindacali
1. I lavoratori che fruiscono delle prestazioni straordinarie e straordinarie solidaristiche del Fondo, hanno facolta' di proseguire il versamento dei contributi sindacali in favore dell'organizzazione sindacale cui aderiscono mediante sottoscrizione, all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro, di apposita clausola che verra' inserita nella comunicazione di accesso alle prestazioni medesime, secondo le modalita' e le entita' che verranno comunicate dalle stesse OO.SS.
Art. 13 - Disposizione finale
1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 148 del 2015. Il presente decreto e' trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 maggio 2017
Il Ministro del lavoro e della politiche sociali Poletti
Il Ministro dell'economia e delle finanze Padoan
Registrato alla Corte dei conti il 27 giugno 2017 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 1642
LaPrevidenza.it, 20/07/2017