venerdì, 06 dicembre 2024

Fruizione dei permessi di cui all’art.33 della legge 104/92 per accompagnamento a visite mediche del portatore d handicap grave ricoverato a tempo pieno

Inps, Messaggio 28.5.2010 n. 14480

 

Sono pervenute a questa Sede Centrale, da parte di più Sedi, richieste di chiarimenti sulla portata applicativa dell’articolo 33 comma 3, della legge 104/92 nel caso di richiesta dei permessi orari da parte di soggetto che assiste un disabile in situazione di gravità già ricoverato.
Al riguardo è opportuno evidenziare che il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con nota n. 13, prot. n. 25/I/0002602del 20 febbraio 2009 di risposta ad un interpello, si è espresso sulla circostanza relativa alla concedibilità dei permessi nell’ipotesi in cui la struttura sanitaria ospitante non garantisca l’assistenza per visite specialistiche/terapie eseguite al di fuori della struttura e affidi il disabile alla responsabilità dei parenti per il periodo di tempo in cui lo stesso si trova all’esterno della casa di cura.
Ad avviso del Ministero la circostanza che il disabile debba recarsi al di fuori della struttura che lo ospita per effettuare visite e terapie interrompe effettivamente il tempo pieno del ricovero e determina il necessario affidamento del disabile all'assistenza del familiare il quale, ricorrendo dunque gli altri presupposti di legge, avrà diritto alla fruizione dei permessi.
Rileva, in proposito, la sensibilità del Ministero verso l’organizzazione del Servizio sanitario Nazionale e Regionale che si è evoluta in un’ ottica di ottimizzazione delle risorse e dei costi, organizzazione che vede sempre più coinvolte le famiglie nella cooperazione assistenziale dei ricoverati.
Tuttavia, La suddetta nota ministeriale prevede che nelle fattispecie in oggetto “l'interessato sarà comunque tenuto alla presentazione di apposita documentazione rilasciata dalla struttura competente che attesti le visite o le terapie effettuate”.
Questo significa, sul piano procedurale, che non può.....
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LaPrevidenza.it, 02/06/2010

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