martedì, 13 ottobre 2026

Evoluzione Giurisprudenziale del risarcimento del danno a seguito di infortunio in itinere

Nota a Cass. Sez. Lavoro - Sentenza 18 maggio 2009 n. 11417  - Avv. Luigi Modaffari

 

Evoluzione giurisprudenziale del risarcimento del danno a seguito di infortunio in itinere.

Nota a Cass. Sez. Lavoro - Sentenza 18 maggio 2009 n. 11417

La scelta di un percorso più pericoloso rispetto alla norma per uscire dal luogo di lavoro non cancella il diritto al risarcimento del danno per infortunio in itinere sempre se vi sia un collegamento tra la condotta attuata e la prestazione lavorativa. Tale principio è stato pronunciato dalla Suprema Corte di Cassazione, la quale ha accolto il ricorso di un dipendente di un'azienda vinicola che ha avuto un sinistro stradale mentre stava tornando a casa per una strada impervia. Il lavoratore si era rivolto al tribunale di primo grado chiedendo il riconoscimento dell'indennità Inail ma i giudici glielo avevano negato. Nell'occasione, il collegio giudicante aveva affermato che la grave situazione di rischio in cui si era venuto a trovare l'infortunato "era stata determinata da una sua scelta volontaria e per nulla necessitata, non avendo lo stesso alcun ragionevole motivo per seguire il tragitto prescelto". La Cassazione al contrario ha riconosciuto l'indennizzabilità del sinistro stabilendo che l'infortunio si era realizzato a fronte di un comportamento che "sebbene imprudente era comunque ricollegabile alle finalità aziendali" essendo avvenuto nell'espletamento dell'attività lavorativa e in conseguenza della scelta di percorrere il sentiero di accesso all'azienda più scosceso e pericoloso. Quest'ultima opzione, infatti, sebbene non necessaria, e anzi evitabile, non risultava del tutto estranea alle finalità lavorative e non corrispondeva solo a esigenze meramente personali. Così si è pronunciata la Cassazione nella recentissima Sentenza 18 maggio 2009 n. 11417.

D'altro canto, detta pronuncia segue in ordine cronologico una precedente, esattamente la Cass. Sez. Lavoro Sent. n. 15047/07, con la quale la Suprema Corte aveva fissato in maniera chiara ed organica i “paramentri” entro cui un danno capitato al lavoratore in itinere avrebbe potuto essere “ricompreso” nell'ambito dell'attività lavorativa, e quindi risarcito. Infatti, gli Ermellini, con la indicata pronuncia, avevano precisato che costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria ed animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio, che è in grado di incidere, escludendola, sull'occasione di lavoro, si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario ed arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa (nella specie la S.C. ha respinto il ricorso contro la sentenza che aveva negato l'indennizzabilità dell'infortunio occorso ad un lavoratore che, frequentando un corso di perfezionamento antincendio, durante la pausa del caffè aveva voluto osservare da vicino il vano nel quale era allocato il discensore per i vigili del fuoco, avvicinandosi tanto da perdere l'equilibrio e così cadere nello stesso)....

Documento integrale

Invia per email

LaPrevidenza.it, 03/06/2009

Milano Finanza Osservatorio Partner
MAURIZIO RICIGLIANO
mini sito

Via Matese, 81016, Piedimonte Matese (CE)

Telefono:

0823911023

Cellulare:

3356042932

Professione:

Avvocato

Aree di attività:

Diritto del Lavoro e della Previdenza Sociale - Diritto Agrario - Magistrato Onorario presso Sezione Lavoro e Previ...

SERGIO BENEDETTO SABETTA
mini sito

Professione:

Avvocato