Esenzione Irpef per cittadini a basso reddito
Ministero dell'Economia e Finanze, Decreto 8.11.2007
Ai soggetti titolari dei redditi indicati nelle lettere a) e c)
dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 prestano l'attivita'
lavorativa presso il sostituto d'imposta che ha rilasciato agli
stessi la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e
assimilati (CUD) di cui all'art. 4, comma 6-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, relativa all'anno 2006, il beneficio tributario
spettante ai sensi dell'art. 44, commi 1 e 2, del decreto legge
1� ottobre 2007, n. 159, e' attribuito in via automatica, salvo
espressa rinuncia del beneficiario, dal medesimo sostituto d'imposta
nel mese di dicembre 2007 sulla base dei dati risultanti dalla
predetta certificazione.
2. Ai soggetti titolari dei redditi indicati nella lettera b)
dell'art. 1 che nel mese di dicembre 2007 percepiscono il trattamento
pensionistico dal sostituto d'imposta che ha rilasciato agli stessi
la certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati
(CUD) di cui al citato art. 4, comma 6-ter, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, relativa all'anno
2006, il beneficio tributario spettante ai sensi dell'art. 44,
commi 1 e 2, del decreto-legge 1� ottobre 2007, n. 159, e' attribuito
in via automatica dal medesimo sostituto d'imposta nel mese
di dicembre 2007 sulla base delle informazioni in suo possesso.
LaPrevidenza.it, 21/12/2007