Effetti, scioglimenti, separazione, convalida edl matrimonio canonico
Appendice
Forme speciali di matrimonio
Necessita la presenza di una gravissima e urgentissima causa, ossia regolare la posizione di persone ritenute erroneamente sposate, un divieto od ostacolo civile e il superamento del concubinato.
Altro caso particolare urgente pericolo di morte ( in articulo mortis):
I) In periculo mortis, con i soli testimoni,
II) Extra mortis periculum, qualora si prevede ragionevolmente che nel luogo ove si sia non si possa chiamare l'ordinario o il sacerdote, si procede con i soli testimoni.
Effetti
Gli effetti sono nell'ordine soprannaturale o per l'ordine giuridico, relativamente all'ordine giuridico essi riguardano i figli e i coniugi.
Tre sono gli effetti relativamente ai figli: soggezione alla patria potestà, obbligo dei coniugi di educare i figli, legittimità dei figli nati nel vincolo del matrimonio. I figli illegittimi a loro volta si distinguono in naturali e spuri, questi ultimi comprendono: adulterini, incestuosi e sacrileghi.
Gli effetti per i coniugi sono rispettivamente: indissolubilità del matrimonio, esclusività del rapporto carnale, comunione di vita, autorità maritale e partecipazione della donna allo stato del congiunto.
Scioglimento
In caso di matrimonio rato e consumato tra battezzati la sua indissolubilità è assoluta, non altrettanto quando manchi l'elemento della sacralità, essendo un semplice contratto tra infedeli o non sia stato consumato.
Matrimonio rato ma non consumato : può sciogliersi per solenne professione religiosa di uno dei coniugi e per grazia o dispensa pontificia, ove concorra una Giusta causa. Gli elementi necessari alla dispensa sono la non consumazione del matrimonio e la concorrente presenza della giusta causa.
Matrimonio consumato ma non rato :
I) - Privilegio "Paolino", necessitano il verificarsi delle seguenti condizioni : matrimonio contratto tra due non battezzati, uno solo dei coniugi si converta, l'altro coniuge si rifiuti di convertirsi o in ogni caso tenti di fuorviare il neo convertito;
II) Privilegio " Petrino" , necessitano le seguenti condizioni : matrimonio contratto tra un infedele e un battezzato fuori la Chiesa Cattolica, uno solo dei coniugi si converta, morale ossia impossibilità per causa grave del persistere del precedente matrimonio, esclusa ogni ragione di scandalo a causa della dispensa.
Separazione
I) La separazione dei coniugi può essere perpetua a causa di adulterio ( mediante sentenza) o temporanea per apostasia di uno dei coniugi,
II) vita criminosa o ignobile di uno dei coniugi, minaccia alla sanità spirituale o corporale dell'altro,
III) sevizie o maltrattamenti gravi,
IV) educazione acattolica alla prole di uno dei coniugi.
Convalidazione
Il matrimonio viziato di nullità può essere convalidato mediante coabitazione come fratello e sorella o con l' istituzione del giudizio per la dichiarazione di nullità o convalidazione vera e propria :
Convalidatio simplex : invalidità causata da un impedimento dirimente, da mancanza o vizio del consenso o da difetto di forma.
Sanatio in radice : necessita che vi sia una invalidità di diritto canonico o di forma, consenso matrimoniale esistente, causa grave e urgente.
Validità
Per essere valido il matrimonio deve essere contratto innanzi al Parroco o al Vescovo del luogo e ad almeno due testimoni, questa forma è obbligatoria per tutti i battezzati nella Chiesa Cattolica sia che contraggano tra loro o con acattolici.
Il Parroco deve essere in legittimo possesso del suo ufficio, ossia non scomunicato, interdetto o sospeso, deve trovarsi nel proprio territorio e non deve essere costretto ad assistere con violenza o con grave timore, inoltre per la liceità del matrimonio il Parroco deve constatare lo stato libero dei contraenti e che almeno uno degli sposi sia domiciliato o risieda da almeno un mese nel luogo dove il matrimonio si celebra.
***
Profilo autore
(Sergio Benedetto Sabetta)
LaPrevidenza.it, 26/06/2021