Corte Costituzionale sentenza n. 296/2012 - Sabrina Cestari
Il Tar Toscana aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 14, comma 2, lettera c), della legge della Regione Toscana n. 66/2008 (Istituzione del fondo regionale per la non autosufficienza).
La succitata disposizione contrasterebbe, secondo il giudice remittente, con l’art. 3, comma 2 ter, del d.lgs. n. 109/1998, che imponendo di evidenziare la situazione economica del solo assistito, anche in relazione alle modalità di compartecipazione al costo della prestazione a favore di soggetti ultrasessantacinquenni con handicap permanente grave, accertato dalle aziende sanitarie locali, costituisce un livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali la cui garanzia costituzionale è preordinata ad assicurare un nucleo essenziale di diritti in modo uniforme su tutto il territorio nazionale, essendo ammesse differenziazioni, purchè “in melius”, nei diversi contesti regionali.
La Corte, nella sentenza qui commentata, premettere che l’art. 14, comma 1, della legge regionale n. 66/2008 impugnata, prevede che in via transitoria, in attesa della definizione dei livelli essenziali di assistenza sociale (LIVEAS) e del loro relativo finanziamento, sono previste forme di compartecipazione da parte della persona assistita ai costi delle prestazioni non coperti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria, secondo livelli differenziati di reddito e patrimoniali definiti da apposito atto regionale di indirizzo, tenendo conto dei principi in materia di indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al decreto legislativo n. 109/1998.
Il comma 2 dello stesso art. 14, indica i criteri generali ai quali deve attenersi il richiamato atto di indirizzo, ed a tal fine, alla lettera b), dispone che “nel caso di prestazioni di tipo residenziale, oltre alla situazione reddituale e patrimoniale della persona assistita, determinata secondo il metodo ISEE, sono computate le indennità di natura previdenziale e assistenziale percepite per il soddisfacimento delle sue esigenze di accompagnamento e di assistenza»; e, alla lettera c), prevede che «nel caso di cui alla lettera b) la quota di compartecipazione dovuta dalla persona assistita ultrasessantacinquenne è calcolata tenendo conto altresì della situazione reddituale e patrimoniale del coniuge e dei parenti in linea retta entro il primo grado”.
La Corte evidenzia che la prospettazione del giudice remittente si fonda sul presupposto che la disposizione dell’art. 3, comma 2 ter, del decreto legislativo n. 109/1992, costituisce, anche in assenza del previsto d.P.C.M., che non è ancora stato emanato, un livello essenziale delle prestazioni relative ai servizi sociali a favore degli anziani non autosufficienti e delle altre categorie protette ivi indicate.
Tale interpretazione era stata fatta propria, per altro, anche dal Consiglio di Stato, nella sentenza n. 1607/2011 ed in altre pronunce, nelle quali i giudici amministrativi avevano affermato proprio l’immediata applicabilità della citata norma statale, anche in assenza dell’adozione del d.P.C.M. previsto dalla medesima disposizione per la sua attuazione.
Il presupposto interpretativo succitato, a parere della Corte Costituzionale, deve ritenersi, invece, errato.
Quella di “evidenziare la situazione economica del solo assistito”, cui si riferisce la disposizione statale in esame, costituisce, infatti, secondo la Corte, solo una delle finalità del d.P.C.M. ivi previsto, accanto a quella di “favorire la permanenza dell’assistito presso il nucleo familiare di appartenenza” e le due finalità possono, almeno parzialmente, divergere tra loro, dal momento che la previsione di una compartecipazione ai costi delle prestazioni di tipo residenziale, da parte dei familiari, può costituire un incentivo indiretto che contribuisce a favorire la permanenza dell’anziano presso il proprio nucleo familiare.
La Corte evidenzia che il contenuto del d.P.C.M. avrebbe dovuto specificare ...
Avvocato Sabrina Cestari
LaPrevidenza.it, 21/01/2013
0664522748
3383901238
Professore Avvocato
Diritto del lavoro e delle relazioni sindacali, diritto dell'Unione Europea; amministrativo; diritto scolastico; di...
Avvocato
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