Cassazione civile sez. lav., 23 dicembre 2011, n. 28705
La Corte d'appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha rigettato, come già il Tribunale, la domanda di R. A. volta alla condanna dell'INPS alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento. La Corte territoriale - dissentendo dalle conclusioni della CTU disposta in secondo grado, che evidenziavano la sussistenza delle condizioni richieste per l'attribuzione del beneficio, stante, per la malattia psichica di cui era portatore l' A., "la pericolosità del soggetto" tale da comportare "pericolose situazioni intra ed extra domiciliari", con incapacità ad "utilizzare convenientemente per i suoi bisogni vitali i mezzi di sostentamento resi per lui disponibili" - ha osservato che la presunta pericolosità non si era, in realtà, mai tradotta in stati dissociativi con gravi conseguenze alle cose o alle persone durante gli undici anni trascorsi dall'esordio della malattia, mentre la rilevata tendenza del soggetto ad evitare di uscire di casa - dove era opportunamente assistito - era il risultato di una sua scelta, così da non necessitare di un aiuto permanente e continuo, così come richiesto dalla legge.
Di questa sentenza A.R. ha chiesto la cassazione con ricorso fondato su un unico motivo, illustrato con successiva memoria. L'INPS ha resistito con controricorso.
LaPrevidenza.it, 03/12/2012
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