Danno morale iure proprio per i genitori del neonato macroleso
Cassazione civile, Sezione III, Sentenza 13.1.2009 n. 469
Fatto e primi due gradi del giudizio.
Una donna partoriva presso un ospedale lombardo un bimbo totalmente paraplegico. Nell’interesse proprio e del minore i genitori convenivano in giudizio la USLL chiedendo la condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, biologici e non patrimoniali. Istruita la causa anche con consulenza medico legale sul neonato e sulle condizioni psicofisiche dei genitori, il Tribunale accertava la responsabilità dei sanitari dell’ospedale in ordine alle lesioni gravissime per colpa, liquidando i danni e condannando il convenuto alle spese. In appello i coniugi lamentavano la ridotta liquidazione del danno mentre l’ente ospedaliero riteneva eccessiva la valutazione dei danni. Il giudice di secondo grado rigettava l’appello principale, accogliendo in parte quello incidentale rideterminando i danni nella minore somma.
Ricorso in Cassazione.
Nel primo motivo del ricorso, i genitori ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art.2059 c.c. nella interpretazione data dalle S.U. n.9556 del 2002 ed il contestuale vizio di motivazione su un punto decisivo in relazione al danno morale da riconoscersi ai genitori del neonato macroleso.
I giudici ermellini richiamano le S.U. n.26972 del 2008.
I giudici di legittimità, accogliendo il primo motivo dei ricorrenti, richiamano il recente arresto delle Sezioni Unite civili che si occupa di una fattispecie di responsabilità professionale per lesione della salute, evidenziando come, nel caso de quo, sia necessaria una lettura costituzionalmente orientata e dogmaticamente sistemata dell’art. 2059 del codice civile. In particolare, osserva la Corte di Cassazione, la Corte di Appello ha violato “ la regula iuris del diritto al risarcimento del danno morale”, iure proprio, che spetta ai genitori della vittima primaria, contestando l’indirizzo evolutivo della Corte di legittimità ( che era già stato convalidato dalla stessa Corte Costituzionale), arroccandosi su una interpretazione oramai restrittiva e incostituzionale, “ con una pronuncia incoerente e meritevole di annullamento ”.
Il principio di diritto in caso di illecito sanitario.
La Corte di Cassazione, nella sentenza in esame, osserva come nella fattispecie di illecito sanitario da cui derivi una lesione gravissima alla salute del neonato, “ il danno morale richiesto iure proprio dai genitori deve essere comunque risarcito come danno non patrimoniale ” ed il risarcimento deve avvenire ex art.2056 c.c. secondo equità circostanziata. In particolare, specificano i giudici di legittimità, anche per il danno non patrimoniale il risarcimento deve essere integrale “ e tanto più elevato quanto maggiore è la lesione che determina la doverosità dell’assistenza familiare ed un sacrificio totale ed amorevole verso il macroleso”.
Avv. Valter Marchetti, Foro di Savona
LaPrevidenza.it, 04/02/2009