Coordinamento delle norme previste dai Regolamenti Comunitari con la normativa nazionale sugli assegni al nucleo familiare
Inps, Circolare 6.8.2012 n. 104
L’attuale quadro normativo italiano prevede che, in assenza di un formale provvedimento giudiziario che stabilisca l’affidamento della prole, nel caso in cui il diritto possa essere attribuito ad entrambi i genitori, la percezione del trattamento di famiglia spetti al genitore convivente con la stessa (art. 30, comma 3, dlgs. n. 198/2006).
In particolare, nel caso di genitori naturali, per poter attribuire il diritto alla percezione del trattamento di famiglia per i figli, sia in virtù di un proprio rapporto di lavoro, che dia diretto accesso alla fruizione della prestazione previdenziale, sia in virtù del rapporto di lavoro dell’altro genitore (circolare n. 36/2008), ci si è sempre basati sull’applicazione del criterio della convivenza con la prole. In tutti i casi in cui, invece, la prole non conviva con i genitori, ma sia stata affidata dagli stessi, in assenza di formale provvedimento, alle cure di terzi, l’attribuzione del diritto alla percezione del trattamento di famiglia rimane di difficile attribuzione, risultando impossibile, in assenza di formale previsione di legge, l’individuazione dell’esatto nucleo familiare destinatario della prestazione.
Tali disposizioni interne necessitano, però, di un coordinamento con quanto previsto dalle norme comunitarie. L’art. 1, punto 3) del regolamento (CE) n. 883/2004, infatti, recita: “qualora, secondo la legislazione applicabile, una persona sia considerata familiare o componente il nucleo familiare soltanto quando convive con la persona assicurata o il pensionato, si considera soddisfatta tale condizione se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato”.
Pertanto, poiché i regolamenti comunitari prevalgono ed integrano la normativa nazionale, al fine di definire con maggior chiarezza il diritto alla percezione del trattamento di famiglia è stato stabilito, secondo le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro, che, in tutti i casi in cui, in assenza della situazione di convivenza con la prole, non sia possibile individuare il nucleo destinatario delle somme, sarà possibile procedere all’erogazione della prestazione familiare al genitore che abbia “sostanzialmente a carico” il figlio naturale, dietro presentazione, da parte del richiedente, di una dichiarazione di:
non autosufficienza economica del figlio naturale che, in analogia con le disposizioni regolanti gli assegni familiari, è ritenuta sussistente nei casi in cui i redditi di quest’ultimo non risultino eccedenti una somma pari al trattamento minimo di pensione maggiorato del 30% (art. 6 del D.P.R. 30/05/1955 n. 797 e successive modifiche);
mantenimento abituale del figlio naturale da parte del genitore.
Si sottolinea che l’erogazione della prestazione a seguito della dichiarazione di non autosufficienza economica di figli da parte del genitore naturale costituisce caso residuale e, pertanto, la disposizione di cui sopra potrà essere applicata solo ai casi in cui non sia possibile attribuire il diritto ai trattamenti di famiglia sulla base della convivenza.
In sintesi, quando la prole sia stata affidata, in assenza di formale provvedimento delle competenti autorità, alle cure di terzi, non aventi autonomo diritto al trattamento di famiglia per la stessa, non autosufficiente economicamente, ed uno solo dei genitori naturali abbia accesso al trattamento di famiglia sulla base di un proprio rapporto di lavoro, potrà essere erogata la prestazione a quest’ultimo. Nel caso in cui, invece, non sia possibile accertare univocamente il mantenimento da parte di uno solo dei genitori naturali, ad esempio perché entrambi lavorano o godono di posizione tutelata ai fini previdenziali, si procederà all’erogazione della prestazione facendo riferimento al primo di essi che presenti domanda.
Inoltre, si precisa che la disposizione di cui sopra dovrà essere applicata non solo alle situazioni familiari intracomunitarie, ma anche ai casi in cui tutti i familiari coinvolti risiedano in Italia. Infatti, anche se il regolamento n. 883/2004 opera come mero coordinamento a livello comunitario delle singole discipline previdenziali dei Paesi membri, la norma di cui all’art. 1, punto 3) fornisce una vera e propria interpretazione allargata del concetto giuridico di convivenza nell’ambito previdenziale comunitario.
In tal senso, tale disposizione integra, a tutti gli effetti, le norme nazionali in materia di trattamenti di famiglia che prevedano, per l’attribuzione del diritto quale conditio sine qua non, il requisito della convivenza: di conseguenza, ogni qualvolta la condizione della convivenza non si verifichi nei fatti, la stessa si dovrà considerare soddisfatta se l'interessato è sostanzialmente a carico della persona assicurata o del pensionato secondo i criteri sopra precisati, a prescindere dalla residenza italiana o comunitaria dei familiari coinvolti.
Si chiarisce, infine, che l’erogazione della prestazione in tali situazioni rimane soggetta ad autorizzazione da parte dell’Istituto e che, data la variabilità della situazione per la quale è concessa, la stessa dovrà avere durata annuale...
LaPrevidenza.it, 04/09/2012