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Con la presente circolare si illustrano le istruzioni amministrative e operative in materia di indennità di congedo parentale per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti, a seguito della modifica all'articolo 34, comma 1, del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151, apportata dall'articolo 1, comma 359, della legge di Bilancio 2023.
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INDICE
Premessa
1. Platea dei destinatari
2. Elevazione dell'indennità all'80% della retribuzione per un mese di congedo parentale
3. Decorrenza della nuova disposizione
4. Modalità di presentazione della domanda
5. Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione del flusso UniEmens
6. Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica
7. Istruzioni contabili
Premessa
L'articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (di seguito, anche legge di Bilancio 2023), attraverso la modifica al comma 1 dell'articolo 34 del D.lgs 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, anche T.U.), ha disposto l'elevazione, dal 30% all'80% della retribuzione, dell'indennità di congedo parentale per una mensilità da fruire entro il sesto anno di vita del figlio (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento e, comunque, non oltre il compimento della maggiore età).
La citata previsione, che opera in alternativa tra i genitori, trova applicazione con riferimento ai lavoratori dipendenti, sia del settore privato che del settore pubblico, che terminano il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Con la presente circolare, su conforme parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si illustrano le istruzioni di carattere amministrativo e operativo esclusivamente in relazione al settore privato.
1. Platea dei destinatari
Ai fini dell'identificazione della platea dei destinatari cui si rivolge la novella normativa in oggetto, si osserva che il legislatore ha modificato il solo articolo 34 del D.lgs n. 151/2001; ne deriva che l'elevazione dell'indennità riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti, restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori (lavoratori autonomi di cui al Capo XI del T.U., lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, ecc.).
Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l'altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.
2. Elevazione dell'indennità all'80% della retribuzione per un mese di congedo parentale
Si evidenzia che la citata modifica normativa recata dalla legge di Bilancio 2023 non aggiunge un ulteriore mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione. Come anticipato in premessa, infatti, si dispone l'elevazione dell'indennità all'80% (invece del 30%) della retribuzione di un solo mese dei tre spettanti a ciascun genitore, non trasferibili all'altro, a condizione che la mensilità indennizzata all'80% della retribuzione sia fruita entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore. Si sottolinea che il mese indennizzato all'80% della retribuzione è uno solo per entrambi i genitori e può essere fruito in modalità ripartita tra gli stessi o da uno soltanto di essi. Si precisa che la fruizione "alternata" tra i genitori, prevista nel novellato articolo 34 del D.lgs n. 151/2001, non preclude la possibilità di fruirne nei medesimi giorni e per lo stesso figlio, come consentito per tutti i periodi di congedo parentale.
Al fine di una più agevole comprensione dell'operatività della nuova disposizione, si fornisce il seguente esempio:
- due genitori chiedono entrambi, per lo stesso figlio minore di 6 anni, un periodo di 15 giorni di congedo parentale dal 1° al 15 febbraio 2023, indennizzabile all'80%. I periodi sono entrambi indennizzabili ed esauriscono il mese indennizzabile all'80% dei genitori. Conseguentemente, entro i limiti massimi di entrambi i genitori previsti dall'articolo 32 del D.lgs n. 151/2001 (10 mesi elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi), da fruire entro i 12 anni di vita del figlio (o entro 12 anni dall'ingresso in famiglia del minore in caso di adozione o di affidamento), il congedo parentale di entrambi i genitori o del "genitore solo" risulta indennizzabile come di seguito:
- un mese è indennizzato all'80% della retribuzione (nel limite dei 6 anni di vita - o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento - del minore);
- 8 mesi sono indennizzati al 30%, a prescindere dalla situazione reddituale;
- i rimanenti 2 mesi non sono indennizzati, salvo il caso in cui il richiedente si trovi nella condizione reddituale prevista dall'articolo 34, comma 3, del T.U.[1]
Atteso che il legislatore ha previsto un termine entro cui fruire dell'indennità all'80% della retribuzione più breve rispetto al termine di 12 anni di vita (o 12 anni dall'ingresso in famiglia) del minore, si conferma l'utilizzo del consueto criterio cronologico di indennizzo già in essere per i periodi di congedo parentale indennizzati al 30% della retribuzione.
Conseguentemente, fermi restando i limiti individuali e di entrambi i genitori del congedo parentale, nonché i termini temporali entro cui è possibile fruirne:
1. i periodi di congedo parentale fruiti, a partire dal 1° gennaio 2023, da genitori lavoratori dipendenti in relazione ai figli di età inferiore a 6 anni o entro 6 anni dall'ingresso del minore in caso di affidamento/adozione per i quali il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia terminato successivamente al 31 dicembre 2022 sono indennizzati all'80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese;
2. i successivi periodi di congedo parentale, da fruire entro i 12 anni di età del figlio, sono indennizzati al 30% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di 9 mesi (comprensivo del primo mese indennizzato all'80%);
3. i restanti periodi di congedo parentale, fino al limite di 10 o di 11 mesi (qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato non inferiore a tre mesi), non sono indennizzati, salvo che il genitore interessato abbia un reddito individuale inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria, in tale caso sono indennizzabili al 30% della retribuzione (cfr. l'art. 34, comma 3, del T.U.).
L'elevazione all'80% della retribuzione dell'indennità in trattazione si applica anche ai genitori adottivi o affidatari/collocatari e interessa tutte le modalità di fruizione del congedo parentale: intero, frazionato a mesi, giorni o in modalità oraria.
3. Decorrenza della nuova disposizione
La nuova previsione normativa interessa solamente i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o, in alternativa, di paternità successivamente al 31 dicembre 2022.
Sono, quindi, esclusi tutti i genitori che abbiano concluso la fruizione del congedo di maternità o di paternità al 31 dicembre 2022.
Si evidenzia che il comma 359 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022, si riferisce al generale congedo di paternità disciplinato nel Capo IV del T.U.; ne consegue che il diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all'80% spetta anche nel caso in cui uno dei due genitori fruisca, nell'anno 2023, di almeno un giorno di congedo di maternità o di congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del D.lgs n. 151/2001 oppure di congedo di paternità alternativo ai sensi dell'articolo 28 del medesimo decreto legislativo.
Considerato, inoltre, che il mese di congedo parentale all'80% spetta solo ai lavoratori dipendenti, si precisa che, in caso di padre lavoratore dipendente e madre iscritta alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, o a una delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della lavoratrice madre (in quanto la legge di Bilancio 2023 si riferisce alla sola fine del congedo di maternità delle lavoratrici dipendenti di cui al Capo III del T.U.), rilevando, invece, il solo termine finale del congedo di paternità di cui agli articoli 27-bis, 28 e 31 del T.U.
Al fine di rendere più chiari i criteri di operatività della norma, si riportano di seguito alcuni esempi.
ESEMPIO A)
- Figlio nato il 15 novembre 2022;
- la madre lavoratrice dipendente termina il periodo di congedo di maternità il 15 febbraio 2023;
- il padre ha fruito di 15 giorni di congedo parentale dal 16 novembre 2022 al 30 novembre 2022 (indennizzati al 30% della retribuzione);
- il padre fruisce, inoltre, di un mese di congedo parentale dal 15 gennaio 2023 al 14 febbraio 2023.
Il mese di congedo parentale fruito nel 2023 dal padre è indennizzato all'80% della retribuzione, in quanto il congedo di maternità termina successivamente al 31 dicembre 2022 e non risulta essere stato fruito dalla coppia il mese di congedo indennizzato introdotto dalla legge di Bilancio 2023. Ne consegue che alla lavoratrice madre, finito il periodo di congedo di maternità, spettano massimo 6 mesi di congedo parentale indennizzabili al 30%, essendo stato il mese di congedo parentale indennizzabile all'80% della retribuzione già fruito dal padre.
ESEMPIO B)
- Madre lavoratrice dipendente fruisce del congedo di maternità, esclusivamente dopo il parto, dal 15 settembre 2022 (data effettiva del parto) al 15 febbraio 2023;
- il padre lavoratore dipendente fruisce di 3 mesi di congedo parentale dal 1° ottobre 2022 al 31 dicembre 2022 indennizzati al 30% della retribuzione (si tratta dei suoi 3 mesi non trasferibili all'altro genitore);
- il padre fruisce, inoltre, di 1 mese di congedo parentale dal 10 gennaio 2023 al 9 febbraio 2023.
Il mese di congedo parentale fruito dal padre nel 2023 è indennizzabile solo al 30% e non all'80% della retribuzione, in quanto l'elevazione dell'indennità è prevista solo per uno dei tre mesi spettanti a ogni genitore e non trasferibili all'altro (primo periodo del comma 1 dell'articolo 34 del T.U.).
La madre, concluso il periodo di congedo di maternità, potrà fruire del mese di congedo parentale indennizzato all'80% (se fruito entro i 6 anni di vita del figlio).
ESEMPIO C)
- Figlio nato il 15 agosto 2022 e contemporaneo decesso della madre lavoratrice dipendente;
- il padre lavoratore dipendente fruisce del congedo di paternità alternativo di cui all'articolo 28 del T.U. per il periodo residuo non fruito dalla madre fino al 15 novembre 2022;
- il padre fruisce altresì di 5 giorni di congedo di paternità obbligatorio dal 12 al 16 dicembre 2022 e di altri 5 giorni dal 9 al 13 gennaio 2023, adempiendo in tale modo all'obbligo di fruire di 10 giorni di congedo di paternità obbligatorio di cui all'articolo 27-bis del T.U. entro i 5 mesi dalla nascita del figlio (15 agosto 2022 - 15 gennaio 2023).
Il padre ha diritto a un mese di congedo parentale indennizzato all'80% della retribuzione, avendo terminato il periodo di congedo di paternità obbligatorio dopo il 31 dicembre 2022.
4. Modalità di presentazione della domanda
La domanda di congedo parentale deve essere presentata esclusivamente in modalità telematica attraverso uno dei consueti canali:
- tramite il portale web www.inps.it, se si è in possesso di identità digitale (SPID almeno di livello 2, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili dalla home page > "Lavoro" > "Congedi, permessi e certificati";
- tramite il Contact center integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
5. Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione del flusso UniEmens
Di seguito vengono riportati i nuovi codici evento da utilizzare per la denuncia contributiva tramite flusso UniEmens riferita ai lavoratori dipendenti del settore privato con dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e ad altri fondi speciali:
"PG0",avente il significato "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzati in misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino";
"PG1",avente il significato "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzatiin misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino".
Nella compilazione del flusso UniEmens dovrà essere valorizzata la causale dell'assenza nell'elemento < CodiceEvento > di < Settimana > procedendo alla valorizzazione del "tipo copertura" delle settimane in cui si collocano gli eventi con le consuete modalità.
Si fa presente che per gli eventi sopra richiamati è prevista altresì la compilazione del calendario giornaliero (elemento giorno come da documento tecnico), dettagliando la durata in ore dell'evento per i congedi con fruizione in modalità oraria. Con specifico riferimento alle modalità di compilazione del flusso UniEmens, si rinvia alle istruzioni fornite, da ultimo, con il messaggio n. 659 del 13 febbraio 2023, precisando che il codice in uso per il conguaglio delle indennità relative agli eventi di cui al codice "MA2" è da individuarsi nel codice "L050" in luogo del codice "L053".
Per quanto attiene l'esposizione del conguaglio, a partire dalla mensilità di luglio 2023 dovrà essere valorizzato all'interno di il "L328 "di nuova istituzione, avente il significato di "Conguaglio congedo parentale in misura dell'80 per cento della retribuzione nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino. Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197".
Dovranno essere altresì valorizzati:
Elemento : indicare il codice fiscale del minore;
Elemento : indicare l'AnnoMese di riferimento della prestazione anticipata al lavoratore e conguagliata;
la competenza dell'elemento non può essere antecedente al mese di luglio 2023;
Elemento : indicare l'importo della prestazione conguagliata, relativo alla specifica competenza. Per quanto riguarda gli eventi già denunciati con i codici evento e quelli a conguaglio già in uso e ricadenti nei periodi di competenza da gennaio 2023 a giugno 2023, con successiva comunicazione saranno definite le modalità di trasmissione dei dati tra i datori di lavoro e l'INPS per la raccolta delle informazioni necessarie a consentirne il relativo monitoraggio.
Si fa presente, inoltre, che nel caso in cui i datori di lavoro dovessero procedere all'invio di flussi regolarizzativi relativi a periodi da gennaio 2023 a giugno 2023 dovranno continuare a utilizzare i codici evento/conguaglio in uso in tale periodo, mentre per le competenze decorrenti da luglio 2023 dovrà essere utilizzato il nuovo codice evento/conguaglio.?
6. Modalità di esposizione dei dati relativi al congedo parentale nella sezione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica
I datori di lavoro del settore privato con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica devono utilizzare a partire dalla denuncia di competenza luglio 2023, i seguenti codici Tipo Servizio:
"3T", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità giornaliera indennizzatiin misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112";
"3U", avente il significato di "Periodi di congedo parentale in modalità oraria indennizzatiin misura dell'80 per cento della retribuzione (Art.1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197) nella misura di un mese fino al sesto anno di vita del bambino fruiti dai dipendenti delle aziende di cui all'art.20 c.2 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112".
I suddetti codici hanno corrispondenza univoca con quelli Tipo Evento, di cui al precedente paragrafo, come di seguito illustrato:
PG1: 3T; PG0: 3U.
Si ricorda che l'assenza dovrà essere dichiarata anche nei flussi trasmessi in relazione alle contribuzioni minori, attenendosi alle istruzioni fornite nel precedente paragrafo 5, in relazione ai lavoratori per cui il contributo IVS è versato alla Gestione pubblica.
Nella compilazione della "ListaPosPA", i tipi servizio suddetti devono essere dichiarati nell'elemento V1, Causale 7, Codice Motivo Utilizzo 8, da compilare con le modalità illustrate con le circolari n. 81 del 22 aprile 2015 e n. 40 del 23 febbraio 2016.
Al fine di garantire corrispondenza con la denuncia degli eventi in "PosContributiva", anche per la "ListaPosPA" nel caso di variazioni relative a periodi da gennaio 2023 a giugno 2023 si dovranno continuare a utilizzare i vecchi codici Tipo Servizio, come anticipato, infatti, i nuovi codici dovranno essere utilizzati dalla mensilità di competenza luglio 2023.
7. Istruzioni contabili
Ai fini delle rilevazioni contabili dell'evento amministrativo di cui all'articolo 1, comma 359, della legge n. 197/2022, che prevede l'innalzamento dell'indennità di congedo parentale dal 30% all'80% della retribuzione, per un mese di congedo ed entro i 6 anni di vita (o entro 6 anni dall'ingresso in famiglia in caso di adozione o di affidamento) del minore, a partire dall'anno 2023, si riportano di seguito le istruzioni contabili relative al pagamento dell'indennità anticipata da parte del datore di lavoro, successivamente conguagliata, nonché del pagamento diretto.
Pagamenti a conguaglio
Per la rilevazione dell'onere posto a conguaglio si istituisce, nell'ambito della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali evidenza contabile GAT (Gestione degli oneri per trattamenti di famiglia), il seguente conto:
GAT30273 - onere per l'indennità relativa al congedo parentale (alternativo trasferibile tra i genitori) innalzato nella misura dell'80%, per un mese e fino ai 6 anni a favore dei soggetti di cui all'articolo 32 comma 1, lettera a), b), e articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, corrisposta ai dipendenti delle aziende ammesse a conguaglio con il sistema di denuncia di cui al D.M. 5 febbraio 1969 - articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197.
Il conto di nuova istituzione sarà associato in UniEmens al codice conguaglio di nuova istituzione "L328" secondo le modalità riportate nel paragrafo 5 e rileverà altresì le somme denunciate nella sezione del flusso UniEmens da parte dei datori di lavoro con lavoratori iscritti alla Gestione pubblica secondo le modalità del precedente paragrafo 6.
Per la rilevazione della contribuzione figurativa per i periodi di fruizione delle indennità in argomento si istituisce il seguente conto:
GAT32273 - onere a copertura dei contributi figurativi correlati all'indennità per il periodo di congedo parentale a favore dei lavoratori dipendenti, la cui misura è innalzata all'80%, per un mese e fino ai sei anni - articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197.
Pagamenti diretti
Le registrazioni contabili delle indennità pagate direttamente ai beneficiari avverranno ai conti di nuova istituzione:
GAT30274 - onere per l'indennità relativa al congedo parentale (alternativo trasferibile tra i genitori) innalzato nella misura dell'80%, per un mese e fino ai 6 anni a favore dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 32 comma 1, lettera a), b), e articolo 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, corrisposta direttamente ai beneficiari articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197.
Il debito nei confronti dei beneficiari per l'erogazione diretta delle indennità sopra descritte verrà contabilizzato al conto in uso:
GAT10270 - Debiti per le indennità connesse al nuovo congedo di paternità, al nuovo congedo parentale per i padri lavoratori autonomi, al congedo di maternità a rischio e all'estensione del congedo parentale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), h), i), t) e u) del decreto legislativo 30 giugno 2022, n.105 ed all'articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197.- corrisposte mediante pagamenti diretti.
I suddetti conti saranno movimentati per il tramite delle procedure automatizzate di liquidazione.
Eventuali riaccrediti di somme, per pagamenti non andati a buon fine, andranno rilevati sulla contabilità della Sede interessata, al conto in uso GPA10031, assistito da partitario contabile, con l'indicazione del corrispondente codice bilancio in uso, come di seguito indicato:
"03292" "Somme non riscosse dai beneficiari per le indennità di congedo di paternità obbligatorio e parentale -D.LGS. 30 giugno 2022, n.105 e legge 29 dicembre 2022, n.197 - GAT". Per gli eventuali recuperi nei confronti dei beneficiari delle indennità fin qui elencate, erogate indebitamente, le somme andranno imputate al seguente conto di nuova istituzione:
GAT24274 - Entrate varie - Recupero dell'indennità dovuta innalzata alla misura dell'80%, per un mese e fino ai sei anni, per il congedo parentale (alternativo trasferibile tra i genitori) a favore dei lavoratori dipendenti di cui all'articolo 32 comma 1, lettera a), b), e art. 34, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001 n.151, corrisposta direttamente ai beneficiari articolo 1, comma 359, della legge 29 dicembre 2022, n.197.
Al conto GAT24274 verrà abbinato, nell'ambito della procedura "Recupero indebiti per prestazioni", il codice bilancio già in uso:
"1224" "Recupero delle indennità per il nuovo congedo di paternità obbligatorio e di congedo parentale - D.lgs. 30 giugno 2022, n.105 - e legge 29 dicembre 2022, n.197 - GAT".
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire saranno imputati al conto esistente GAT00030 mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura "recupero indebiti per prestazioni".
Il codice bilancio sopra menzionato relativo al conto GAT24274 evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell'ambito del partitario del conto GPA00069.
Per concludere, la rilevazione contabile della riemissione in pagamento, a seguito di riaccredito, della prestazione in esame avverrà al conto di debito in uso:
GPA10280 - debiti per la riemissione in pagamento dei riaccrediti per le prestazioni relative alle nuove indennità e alle estensioni delle indennità, previste dal decreto-legislativo n. 105/2022, e dalla legge 29 dicembre 2022, n.197 in materia di congedo di maternità e parentale tramite procedura automatizzata.
I pagamenti saranno disposti con i lotti dei pagamenti accentrati, seguendo le stesse regole di contabilizzazione. La procedura di riemissione chiuderà le partite aperte al conto GPA10031 all'atto del riaccredito.
I rapporti finanziari con lo Stato ai fini del rimborso degli oneri sostenuti per l'erogazione della prestazione in oggetto verranno curati direttamente dalla Direzione generale.
Come illustrato al paragrafo 5 della presente circolare, con riferimento alla nomina del nuovo codice conguaglio "L050", in luogo di quello in uso "L053", le somme conguagliate in dichiarazione e associate al nuovo codice, andranno rilevate ai conti in uso PTP30011/PTP30071.
Si riportano in allegato le variazioni apportate al piano dei conti (Allegato n. 1).
Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi
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[1] L'indennità al 30% della retribuzione spetta a condizione che il reddito individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria.