mercoledì, 06 dicembre 2023

Comunione familiare e impresa

Ultima parte - Dottrina

 

Il legislatore ha esclusivamente indicato il regime applicabile al momento dello scioglimento, quello della comunione de residuo, senza preoccuparsi del problema della disciplina applicabile durante la comunione. Ritorna il problema della tassatività o meno degli elenchi contenuti negli artt. 177 e 179.

Già Cian e Villani considerano del tutto superflua una discussione al riguardo dovendo considerarsi ogni singolo bene necessario per sé stesso.

Altri autori hanno preferito schierarsi per la tassatività dell'uno o dell'altro elenco, così Detti e i Finocchiaro hanno attributo all'art. 177 carattere tassativo, mentre De Marchi, Mazzola, Re hanno ritenuto di individuare tale carattere di tassatività nell'art. 179 a scapito dell'art.177, riconoscendo indirettamente a quest' ultimo la funzione di regola nei rapporti coniugali, infine alcuni autori, quali Fragali, sono pervenuti ad escluderlo in entrambi i casi.

Il problema è importante in quanto si potrebbe essere indotti ad applicare ai beni destinati all'impresa individuale la disciplina, seppure in forma ridotta, relativa alla comunione, sempre che si accetti la tassatività con ciò che ne consegue dell'art. 179.

Obietta Tanzi che i beni destinati all'attività aziendale sono acquisti relativi ad un bene personale, qual è l'azienda gestita dal singolo coniuge, e quindi rientranti nell'eccezione prevista dallo stesso art. 177, lett. a), l'autore considera peraltro incongruente l'assimilazione ai beni comuni dei beni che l'art. 178 considera oggetto di comunione solo se sussistono al momenti dello scioglimento della stessa.

Infine, secondo Tanzi, non ultimo è da considerarsi la ratio della norma "intesa alla tutela della libertà dell'iniziativa economica di ciascun coniuge", ne deriva l'assurdità di creare vincoli sui beni e indirettamente sull'impresa, quando l'intento legislativo con l'art. 178 è stato proprio quello di evitare tale minaccia.

Considerando al contrario i beni destinati all'attività imprenditoriale quali beni personali si eviterà l'applicazione in assoluto ad essi del regime di comunione legale.

Gabrielli si spinge oltre ritenendo che l'azienda riassuma il carattere di bene personale, destinato alla comunione del residuo ai sensi dell'art. 178, anche nel caso in cui all'impresa si sia prima associato l'altro coniuge, poi uno dei coniugi per qualsiasi ragione si sia ritirato dall'esercizio della stessa.

Motivazione di una tale tesi è per Pino il fatto che questi beni siano sclusi dall'oggetto della comunione sino allo scioglimento di questa.  Gabrielle rincara la dose ritenendoli beni personali in senso stretto perché il riferimento "alla professione (art. 179, lett. d) andrebbe inteso nel significato più ampio di attività professionale, quale che ne sia la specifica natura, e comprensivo anche, pertanto dell'attività imprenditoriale".

Al Gabrielli ha replicato Pavione La Rosa sostenendo che l'art. 178 verrebbe privato dello spazio applicativo. Una critica più ampia e generalizzata è sollevata da Tanzi il quale preliminarmente osserva che, come beni personali, dovrebbero essere ricompresi nell'art. 179, questo naturalmente accettando la tesi della tassatività dello stesso.

Prosegue l' autore affermando la categoricità dei beni personali che saranno esclusi dalla comunione in forma assoluta e definitiva e non anche dei beni dell'impresa che possono, sia cadere nella comunione de residuo, che entrare nel patrimonio comune prima dello scioglimento della comunione.

Un ulteriore prova di sapore filologico è tratta dalla prima parte dell'art. 179, c. I, nell'inciso in cui si dispone che "non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge" le categorie di beni elencate, confermando così che vi sono beni esclusi dalla comunione che non sono beni personali.

Anche riconoscendo che i beni dell'impresa non sono beni personali in senso stretto, non è escluso che si possa applicare per analogia le regole dell'art. 179, lett. f), sulla c. d. surrogatoria reale dei beni personali. In altre parole l'imprenditore potrà alienare dei beni dell'impresa e reinvestirne il ricavato in altri beni funzionali all'impresa senza che questi rientrino automaticamente nella comunione, a condizione di rispettare le dovute formalità.



         All'opposto Tanzi rileva che, ai sensi della norma predetta, non è necessario "che il nuovo bene sia funzionalmente in grado di sostituire quello ceduto o scambiato nel patrimonio del coniuge o abbia i caratteri per essere ricompreso nella stessa categoria", mentre tali requisiti debbono sussistere nel caso di beni surrogati destinati all'attività aziendale.

I beni di cui alla lett. f) dell'art. 179, c. I, costituiscono una categoria a sé, ai quali la natura personale è "comunicata" da quelli che nell'ambito della stessa norma potremmo definire beni originariamente personali.

La posizione di Tanzi si basa sulla negazione della presenza della funzione nell'ipotesi di surrogazione reale prevista dalla lett. f) dell'art. 179, è una posizione estrema che non sembra accettabile, considerando anche le critiche avanzate da De Rubertis e da Corsi.

Rileva quest'ultimo autore che con riferimento all'ipotesi di beni ad uso personale e di beni adibiti all'esercizio della professione, lett. c) e d) dell'art. 179, il carattere personale del bene dipende dalla funzione a cui è destinato. Sembra pertanto difficile pensare che questi possa essere surrogato con un bene completamente diverso e che non soddisfi a quella funzione, pena il crollo di tutto il sistema di cui agli artt. 177 e 179.

Conclude Corsi che ammettendo una indiscriminata surrogazione, le preoccupazioni di quegli autori che propongono una interpretazione restrittiva delle lett. c) e d) dell'art. 179, sarebbero giustificate.

La possibilità di surrogazione reale vien meno se si pensa alla tassatività dell'art. 179, circostanza che escluderebbe nell'accettare tale ipotesi qualsiasi estensione analogica fuori dei casi previsti dalla stessa norma.

L'applicabilità dell'art. 179, c.II, ai beni dell'impresa risulta essere una interpretazione eccessivamente estensiva, in contrasto con lo spirito e la lettera della norma da cui si può dedurre la sua applicazione solo ai beni definitivamente esclusi dalla comunione.



Concludendo, dobbiamo considerare i beni destinati all'impresa dopo il matrimonio e gli incrementi di quella costituita antecedentemente non appartenenti né ai beni comuni, né ai beni personali, ma beni il cui coniuge imprenditore ne ha la piena disponibilità solo limitatamente all'impresa (Tanzi), ne deriva che ad essi sono applicabili le regole del diritto commerciale e non quelle del diritto di famiglia.

(Sergio Benedetto Sabetta)


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LaPrevidenza.it, 16/05/2021

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