lunedì, 11 dicembre 2023

Comunione familiare e impresa

Seconda parte

 

Abbiamo finora parlato della teoria che prevede l'applicazione delle regole societarie alle aziende gestite da coniugi, con una conseguente compressione della comunione, ma abbiamo pure accennato al contrasto esistente in dottrina, cosicché analizzeremo le tesi contrarie di Oppo e Busnelli.

Oppo provvede a distinguere tra i due tipi di gestione in comunione previsti nell'art.177, analizzando prima la gestione e poi la responsabilità di ciascun caso.

Per quanto riguarda l'art. 177, lett. d) individua nell'art. 181, che chiama il giudice ad autorizzare nel dissenso dei coniugi l'atto di straordinaria amministrazione, quando questo è necessario all'interesse della famiglia o della azienda, una chiara prova dell'applicazione all'azienda del regime di amministrazione della comunione legale.

Anche il successivo art. 182, con il suo richiamarsi all'impresa, è per l'autore una prova lampante della volontà del legislatore in tal senso, sebbene della sua confutazione ne abbiamo già trattato in precedenza nell'esposizione della tesi di Cian e Villani.

Passando alla responsabilità l'autore nota che, anche ad ammettere l'esistenza di una società, non deve per questo considerarsi conferita la proprietà ma se mai il godimento dell'azienda e dei suoi incrementi.

Saranno quindi i creditori della comunione ad essere maggiormente garantiti dei crediti sociali, privi questi di un patrimonio sociale su cui rivalersi.

Da quanto detto ne deriva l'intuizione dell'utilità di applicare le regole dell'amministrazione della comunione legale all'azienda, con conseguente assimilazione dei creditori sociali a quelli della comunione.

Tuttavia una tale osservazione comporta una immediata precisazione sulla sua incisività che non coinvolge la tesi "restrittiva", usando l'espressione di Cian, nella sua globalità, bensì solo quella particolare tesi per cui la titolarità della comunione si limita ai beni formanti l'azienda, ricadendo l'attività imprenditoriale nella normativa societaria, tesi del resto già contestata dallo stesso Cian.

Comunque sia, Oppo propone l'ipotesi "di un esercizio d'impresa comune, ma non sociale, capace di attribuire ai coniugi, anche più accentuatamente e propriamente di quanto accada per i soci, la qualità di coimprenditori con le conseguenze che ne discendono."  Inoltre, "essendo l'esercizio di fatto disciplinato dalla legge nel modo anzidetto, solo la costituzione ex professo di una società di uno o altro tipo ed il conferimento in essa dei beni aziendali, con il rispetto delle forme ed esigenze non solo del diritto comune ma del diritto familiare, possa mutare i termini della disciplina", dimostrando con l'espressione "conferimento in essa dei beni aziendali" una sicurezza sulla necessità di una apposita convenzione che la stessa giurisprudenza, come esposto precedentemente, non possiede.

Per Busnelli il fenomeno associativo contemplato nella riforma del diritto di famiglia non è identificabile "con nessuna delle figure associative contemplate dal codice civile [...]; esso è, semplicemente, un quid novi voluto dal legislatore".

L'autore tende ad integrare l'art. 177, lett. d) con l'art. 230 bis, individuando le differenze con la società nella mancanza di un contratto da cui traggono origine e nella mancanza dello scopo di dividere gli utili, oltre nell'applicabilità delle regole normative proprie della società nei suoi vari tipi.

Tuttavia dopo avere negato strenuamente qualsiasi legame tra le società in generale e i casi previsti negli articoli precedentemente menzionati, Busnelli tende a realizzare un compromesso tra le due opposte tesi che risulta piuttosto contraddittorio con quanto innanzi negato.

Infatti l'autore applica ai nostri casi la disciplina societaria quale disciplina di "diritto comune", da cui attingere quei principi generali che non si ricolleghino in alcun modo alla regolamentazione contrattuale delle società. Avvalorando la propria posizione con il richiamo al mutamento di opinione in cui sono incorsi i Finocchiaro che sono pervenuti ad avvicinare l'impresa familiare alla società semplice.

La dottrina prevalente, di cui prendiamo ad esempio Schlesinger , applica la logica della comunione immediata (art. 177, lett. a) alle partecipazioni del singolo socio in società di capitali, mentre le partecipazioni in società di persone, le quali comportano una interferenza diretta nella gestione e coinvolgono la responsabilità personale e illimitata del socio, sono assimilate alle gestioni imprenditoriali individuali del coniuge e quindi rientrano nella comunione de residuo (art. 178).

Corsi parte da questi presupposti per sviluppare la propria teoria a favore dell'applicazione del regime societario. Si chiede preliminarmente se una interpretazione estensiva analoga a quella data dall'art. 178 non sia possibile anche per l'art. 177, lett. d), facendo quindi rientrare la società di persone tra coniugi nella comunione immediata. "La logica di questa diversità di trattamento è, del resto, evidente: in presenza di una impresa collettiva, gestita da entrambi i coniugi, vengono meno tutte quelle ragioni [...] che consigliavano di rinviare gli effetti della comunione al momento dello scioglimento di essa. Il rapporto sociale lega già i coniugi alla stessa sorte".

Proseguendo con le testuali parole del Corsi, "Così interpretato, l'art. 177 lett. d) non ha e non può avere il significato che gli si è voluto attribuire, di una contrapposizione in termini con l'ipotesi societaria e viene meno anche il presupposto che aveva fatto pure affermare la nullità di una società contratta tra i coniugi senza il previo scioglimento della comunione o una sua modificazione, seppure limitatamente alla futura azienda".

Fatta rientrare la società tra coniugi nell'ipotesi di azienda gestita in comune prevista dall'art. 177, lett. d) e riconosciuta l'applicabilità ad essa del regime di società, effettua una ulteriore distinzione tra bene-azienda e società stessa.

Mentre per il bene-azienda sono applicabili le regole della comunione legale, sia in ordine all'amministrazione che in ordine alla responsabilità, per la società tali regole si applicheranno alle quote di partecipazione, mentre l'attività sociale, ossia l'attività d'impresa, sarà soggetta alle norme di cui agli articoli 2247 e segg..

La distinzione fra queste ipotesi corre probabilmente sulla linea quantitativa, là dove vi è piccola impresa, l'azienda è parte integrante dell'economia domestica, il profilo causale societario sfugge, non è percepibile, mancando una distinzione fra i patrimoni della famiglia e dell'impresa ed essendo l'azienda destinata unicamente al soddisfacimento delle esigenze familiari.

Non vi è iscrizione nel registro delle imprese, contabilità da tenere, inventari da redigere e neppure soggezione a fallimento.

Se, invece, la dimensione dell'impresa è maggiore, vi è una possibilità di utile che sopravanzi al soddisfacimento delle esigenze familiari, vi è cioè una possibilità di dividerlo o di reinvestirlo, allora siamo di fronte ad un profilo causale di carattere societario, lo scopo speculativo fa premio sulle finalità familiari, e oggetto di comunione non è l'azienda, ma le quote di partecipazione societaria. Le regole proprie della comunione legale dovranno trovare applicazione nei confronti di tali quote e non dell'azienda sociale.

Mentre l'art. 181 si applicherà agli atti di disposizione delle quote sociali, l'art. 182 resterà limitato all'azienda comune.

Per quanto riguarda i creditori, nella prima ipotesi sapranno "in partenza di essere (né più né meno che) creditori familiari", nella seconda ipotesi, essendo l'impresa una impresa societaria a causa del coinvolgimento nella comunione delle quote di partecipazione sociale anziché direttamente dell'azienda, i creditori avranno un patrimonio sociale a cui riferirsi nascendo, quindi, come creditori sociali.

Viene meno così, come lo stesso Corsi rileva, una delle più forti obiezioni avanzategli precedentemente da Oppo: la mancanza di un patrimonio sociale su cui i creditori avrebbero potuto soddisfarsi se l'azienda fosse stata considerata oggetto di comunione.

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NOTE

OPPO, Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia ( Riv. Dir.  Civ.,1977);

BUSNELLI, Impresa familiare e azienda gestita da entrambi i coniugi ( Riv.  Trim. di Proc. Civ. , 1976);  CORSI, Comunione legale e società fra coniugi ( Dir. di Fam. e delle Pers.,  1979)

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LaPrevidenza.it, 08/05/2021

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