lunedì, 25 settembre 2023

Comunione familiare e impresa

Prima parte

 

Problema preliminare è la distinzione circa le sfere in cui devono operare gli artt. 230 bis e 177 cc. La tesi più diffusa vede nell'art. 230 bis una impresa individuale, da non confondersi con l'impresa personale dell'art. 178, in cui "i poteri di cogestione dei partecipi hanno solo rilievo nei rapporti interni" ( Cian ­ 1), mentre sui beni aziendali non vi è contitolarità ma un semplice diritto di credito.

Rimane il problema del lavoro domestico che Cian, riflettendo l'opinione prevalente, considera ai fini dell'impresa solo se è " in qualche modo legato all'organizzazione dell'attività imprenditoriale e ne facilita l'esplicazione". Parallelamente l'art 177 tratta non di una impresa individuale, bensì di una impresa collettiva, dove i coniugi hanno " verso l'esterno i poteri imprenditoriali di gestione" ( Cian ­ 2).

Abbiamo detto che questa è la tesi più diffusa, esistendo opinioni contrarie sostenute anche da autorevoli autori. L'opinione contraria più autorevole, per la ricchezza delle argomentazioni, è quella che individua nell'art. 230 bis una impresa collettiva, anziché individuale, di tutti i familiari senza peraltro che si possa configurare una società, viene così meno la distinzione prima operata.

I Finocchiaro rilevano innanzitutto che l'art. 230 bis parla di collaborazione tra coniugi, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, "evidenziando l'aspetto collettivo, più che l'aspetto individuale".

Inoltre il termine collaborazione è sostituito in altre parti dell'articolo dal termine partecipazione e se il primo termine può riferirsi ad un lavoratore il secondo certamente no, sottintendendo un socio con pari diritti e doveri con gli altri associati.

Proseguendo nelle loro argomentazioni gli autori osservano che gli utili dell'impresa dovranno essere ripartiti in base alla qualità e quantità del lavoro svolto, deducendone da questo la mancanza di un soggetto a cui imputare inizialmente gli utili stessi. Anche la mancanza di ogni riferimento ad una contrapposizione tra i singoli soggetti per i diritti che vanno maturando è segno della collettività dell'impresa.  Ultima considerazione è il coinvolgimento nella gestione dell'impresa di tutti i familiari partecipanti, non solo con riguardo agli indirizzi produttivi e all'impiego di utili incrementi ma anche alla cessione dell'impresa.

Potrebbe prospettarsi la possibilità che sia la famiglia stessa, "intesa come entità distinta dai singoli membri", a porsi come imprenditore, ma i Finocchiaro lo escludono "in quanto non è stato creato un nuovo, distinto, soggetto di diritto essendo priva della pur minima autonomia patrimoniale a differenza di quello che accade in qualsiasi società".

Non resta altro che un'impresa collettiva da non configurarsi come società, ma da integrarsi per la regolamentazione con principi ricavati dalla disciplina societaria.

Si presenta il problema del regime da applicarsi alle aziende rientranti nella comunione, essendo la dottrina divisa tra l'applicazione dell'ordinario diritto societario e l'applicazione di più stretti principi comunitari in deroga alla disciplina societaria.

Cian e Villani sono gli autori che hanno esposto con più semplicità la propria adesione alla prima tesi, partendo dalla differenza di trattamento nei due casi previsti dall'art. 177, lett. d) , comma 2°.

Nell'ipotesi dell'art. 177 ultimo comma, il coniuge che entra a cogestire un'azienda già costituita sarà sostanzialmente un socio d'opera; egli potrà anche non esserlo apportando conferimenti di capitale, purchè non siano tali da modificare la struttura aziendale, che altrimenti cadremmo nel caso dell'art. 177, lett. d).

Il rapporto che si instaura tra impresa e comunione è quello di un diritto di credito a favore della comunione stessa per gli utili e incrementi aziendali, rimanendo l'impresa sociale costituita dai due coniugi del tutto estranea alla disciplina della comunione.

Nel caso che l'azienda sia creata e gestita dai due coniugi dopo il matrimonio (art. 177, lett. d), la comunione sarà titolare della stessa ma la gestione avverrà secondo le comuni norme di diritto societario. Questo implica l'indivisibilità della partecipazione sociale dei coniugi, poiché si avrebbe la estromissione della società dalla comunione, fatto che potrà avvenire solo secondo le modalità previste dall'art. 191, c. 2°.

Ne consegue altresì che i coniugi, essendo partecipi di una società di fatto, devono considerarsi responsabili con tutto il loro patrimonio, anche personale, in caso di insolvenza sociale, mentre i creditori della comunione non potranno considerarsi creditori sociali, avendo al massimo diritto alla liquidazione delle quote.  In caso contrario si "finirebbe, ..., per fare della comunione coniugale un modello di struttura economica conveniente ad un tipo di famiglia dalle modeste risorse e caratterizzata praticamente da una economia di puro e immediato consumo dei propri guadagni".

Per quanto riguarda l'art. 182 e la possibilità che venga interpretato come un implicito riferimento alle norme sull'amministrazione della comunione, gli autori obiettano che l'infondatezza di tale affermazione risiede nel carattere tecnico della norma e nella mancanza di riflessione sistematica del legislatore.

Del resto anche preso da per sé l'art. 182, c.2°, non costituisce ostacolo, riconoscendo sostanzialmente "la possibilità di quella amministrazione disgiuntiva della società, che per le fattispecie ordinarie è presunta a norma dell'art. 2266, c. 2°".

Il solo Cian utilizza sempre l'art. 182, c. 2°, per contestare la fondatezza di un'altra tesi riduttiva della comunione legale nei confronti dell'impresa, quella secondo cui cade in comunione la sola titolarità dei beni formanti l'azienda, rimanendo l'attività imprenditoriale disciplinata dalle norme sulle società. La tesi è in netto contrasto con il tenore letterale dell'art. 182, c. 2°, dovendosi senz'altro aderire all'obiezione dell'autore.

Abbiamo finora parlato delle società di fatto costituite fra coniugi, ma nulla si oppone, rilevano Cian e Villani, che vi sia un regolare atto costitutivo che determini il sorgere di una società commerciale di persone, l'importante è che vi sia l'eguaglianza di quota fra i due coniugi.

Specifica Cian che queste società possano costituirsi solo dopo che si sia realizzata la convenzione matrimoniale prevista dal 2°comma dell'art. 191.

Sarà opportuna una breve digressione sulla appartenenza o meno alla comunione legale delle quote di partecipazione in società di persone acquistate dai coniugi a nome di essa, tenendo presente l'acquisizione ex lege alla comunione delle azioni, delle quote di una S.r.l. e delle quote di un accomandante in una comandita nel caso di loro acquisto, inteso come investimento da parte del singolo coniuge.

L'impossibilità dell'acquisto alla comunione deriva principalmente dal frazionarsi della quota per quanti sono gli acquirenti, ma questo determinerebbe il vanificarsi della struttura e dei fini della comunione.

Preso atto della difficoltà, Cian e Villani la superano considerando titolare della quota di partecipazione la comunione, evitando in tal modo di sconvolgere radicalmente i vari istituti e le norme che stanno alla base della sicurezza del traffico giuridico.  La quota sarà regolata dalle comuni norme del diritto societario, ne consegue che i creditori societari e quelli della comunione rimarranno distinti.

Tuttavia vi è il problema dell'art. 190 per cui, se "i beni della comunione non sono sufficienti a soddisfare i debiti su di essa gravanti", i creditori potranno "agire in via sussidiaria sui beni personali di ciascuno dei coniugi, nella misura della metà del credito".

Una tale disposizione, in contrasto con il principio della responsabilità patrimoniale illimitata dei singoli soci, sembra fornire una comoda scappatoia per limitare la propria responsabilità ai coniugi.

Gli autori hanno aggirato l'ostacolo considerando i coniugi, sia pure nel vincolo particolare della comunione, quali soci della società, con le implicazioni che ne derivano.

Si vede bene come ci si ponga in una posizione di estremo equilibrio tra regole comunitarie e sociali giostrando abilmente fra di esse, senza tuttavia poter evitare eventuali contraddizioni che occorre accettare se si vuole ammettere la partecipazione in società di persone della comunione legale.

Il venire meno della partecipazioni dei soci estranei alla comunione non determina lo scioglimento della società, in quanto la mancanza di pluralità di soci a causa della inseparabilità della partecipazione dei coniugi è argomento puramente formale, se si tiene presente che anche nell'art. 177, lett. d) è prevista l'inseparabilità, come già rilevato dagli autori menzionati.



NOTE

Cian, caratteri generali della riforma, Commento alla riforma del  diritto di famiglia, Padova;

Finocchiaro A. e Finocchiaro M., Riforma del diritto di famiglia,  vol. III, Milano;

Oppo, Responsabilità patrimoniale e nuovo diritto di famiglia  (Riv. Dir. Civ. 1977).

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Profilo autore

(Sergio Benedetto Sabetta)

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LaPrevidenza.it, 01/05/2021

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