Inpdap, Nota Operativa 11.2.2009 n. 7
COMPOSIZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE
Vanno considerati nel nucleo familiare solo i componenti a carico fiscalmente del richiedente e l’eventuale coniuge - non legalmente ed effettivamente separato - anche se fiscalmente non a carico. Pertanto, in presenza di una famiglia composta dai genitori e un figlio convivente con i genitori, ma non a carico, il nucleo familiare sarà composto dai soli genitori.
Ai fini del beneficio in commento, ogni soggetto (richiedente, coniuge, figli e altri familiari di cui all’articolo 433 del c.c.) può far parte di un solo nucleo familiare. Pertanto, ad esempio, in caso di genitori separati o divorziati o non coniugati, i figli a carico possono partecipare esclusivamente al nucleo familiare del genitore di cui siano a carico.
In caso di figli a carico di entrambi i genitori, in assenza di disposizioni normative al riguardo, si ritiene che i genitori possano liberamente scegliere come costituire il nucleo o i nuclei. In questo caso, si precisa che il figlio che viene considerato nel nucleo di uno dei genitori non può comparire anche nell’eventuale nucleo dell’altro.
Le considerazioni che precedono valgono anche con riferimento agli altri familiari a carico. Ad esempio, un genitore a carico di due discendenti può partecipare al nucleo di un solo figlio.
Resta fermo che i soggetti fiscalmente a carico di altri non possono essere comunque richiedenti autonomi del bonus.
LaPrevidenza.it, 17/02/2009
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