sabato, 26 aprile 2025

Benefici contributivi solo con autocertificazione annuale

Istituto Nazionale Previdenza Sociale, circolare n. 51 del 18 aprile 2008 - Mazzon Matteo

 

Dal 1° gennaio 2008, per effetto dell’entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 24 ottobre 2007, che rende effettivi i commi 1175 e 1176 dell’unico articolo della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria per il 2007) la fruizione dei benefici normativi e contributivi in materia di lavoro e legislazione sociale è subordinata al possesso da parte del datore di lavoro del documento unico di regolarità contributiva (DURC), che, come noto, è rilasciato dagli Enti assicurativi e previdenziali oltre che dalle Casse Edili.
Inoltre, il comma 1175 della “Finanziaria per i 2007” subordina la fruizione, da parte dei datori di lavoro, dei “benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e di legislazione sociale” al rispetto “degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”.
L’INPS interviene con la circolare n. 51 del 18 aprile 2008 per fornire chiarimenti e le istruzioni atte alla verifica della sussistenza delle condizioni per il riconoscimento dei benefici.
Innanzitutto, viene chiarito che ai fini dell’individuazione dei benefici normativi e contributivi, occorre riferirsi all’elenco allegato alla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale Circolare 30.01.2008, n. 5 che, tuttavia, ha valore esemplificativo e non esaustivo. Al riguardo, l’istituto precisa che “lo stesso Ministero ha peraltro affermato che il concetto di beneficio deve essere inteso nel senso di eccezione, in presenza di specifici presupposti soggettivi, rispetto ad una regola che impone oneri di carattere economico¬patrimoniale ad una generalità di soggetti. I benefici contributivi, dunque, sono costituiti dagli sgravi collegati alla costituzione e/o gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all’ordinario regime contributivo”. Ad esempio sono ritenuti benefici contributivi le agevolazioni contributive derivanti dall’assunzione di lavoratori in mobilità con contratto a termine ex art. 8, comma 2, della Legge 23.7.1991, n. 223 ovvero di lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi degli articoli 4, 5 e 7 della legge 30.12.1971 n. 1204, come modificati dalla legge 8.3.2000 n. 53, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione.
Per ciò che concerne il rilascio del DURC per la fruizione dei benefici in commento, l’art. 3 comma 4 del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 stabilisce che, nel caso di coincidenza tra Istituto previdenziale che rilascia il DURC e quello che ammette il datore di lavoro alla fruizione dei benefici contributivi, l’Istituto stesso verifica la sussistenza delle condizioni di regolarità senza procedere alla sua materiale emissione.
Poiché, oltre alla verifica interna, la normativa subordina la fruizione dei benefici al rispetto degli accordi e contratti collettivi e degli altri obblighi di legge, l’INPS ha predisposto un nuovo modulo di autocertificazione denominato "SC 37 DURC Interno” che i soggetti interessati sono tenuti ad inoltrare annualmente all’Istituto Previdenziale. In particolare sottoscrivendo il predetto modulo gli stessi dichiareranno :
 di rispettare la parte economica e normativa degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
 di essere in regola con l’assolvimento degli eventuali obblighi nei confronti degli altri Enti previdenziali, assistenziali e delle Casse edili;
 di non avere a carico provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi per violazione delle norme poste a tutela delle condizioni di lavoro (allegato A del decreto ministeriale 24/10/2007), anche nei confronti del dirigente responsabile;
 che, in caso di violazione delle norme (allegato A del decreto ministeriale 24/10/2007), è decorso il periodo durante il quale non può essere rilasciato il DURC;
 di impegnarsi a comunicare all’INPS qualsiasi variazione dovesse intervenire nella situazione certificata entro trenta giorni dall'avvenuto cambiamento.
Per ciò che concerne i tempi di trasmissione, l’Istituto ha stabilito che “I datori di lavoro che già fruiscono delle agevolazioni dovranno provvedere alla trasmissione della dichiarazione entro il più breve tempo possibile e, comunque, non oltre 30 giorni dalla data di emanazione della presente circolare, negli altri casi la dichiarazione dovrà essere effettuata contestualmente alla richiesta dei benefici”. Il modulo, disponibile nella sezione "Moduli" del sito internet dell'Istituto (www.inps.it), dovrà essere trasmesso, in via preferenziale, con modalità telematica, utilizzando la funzione di invio moduli presente nella sezione "Modulistica". In mancanza di tale comunicazione non sarà inserito su ciascuna posizione contributiva il nuovo codice 4W, creato appositamente per identificare l‘“Azienda che ha presentato la dichiarazione di rispetto contratti e altri obblighi di legge ai sensi del c. 1175, art. 1, legge n. 296/2006”. Ciò escluderà automaticamente l’azienda dalla fruizione delle agevolazioni.
(Matteo Mazzon, Consulente del Lavoro in Milano) -
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LaPrevidenza.it, 01/05/2008

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