Assegno di mantenimento - legittima la deducibilita ai fini Irpef solo se la quota viene stabilita dall'autorità giudiziaria
Agenzia Entrate, Risoluzione 19.11.2008 n. 448/E
Con l'interpello specificato in oggetto, concernente l'interpretazione dell’art. 10, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 917 del 1986, è stato esposto il seguente QUESITO TIZIO fa presente di essersi separato consensualmente dalla moglie nel corso del 2002 e di aver corrisposto alla stessa, a partire dalla medesima data, un assegno di mantenimento mensile di … euro, come risulta dal verbale di udienza del … 2002 (omologa del Tribunale di … del … 2003). Nel provvedimento del Tribunale era previsto solo l’impegno dell’istante al pagamento dell’assegno di mantenimento senza alcuna precisazione in merito alla rivalutazione monetaria dello stesso. Tuttavia, come confermato da uno studio legale, a partire dal 2004, il contribuente avrebbe dovuto applicare l’adeguamento Istat all’assegno di mantenimento, in analogia con quanto previsto in caso di scioglimento del matrimonio dall’art. 5, comma 7, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, a pena di incorrere in un precetto di pagamento da parte della moglie. A conferma dell’automatica rivalutazione dell’assegno in questione, TIZIO richiama la sentenza della Cassazione 5 agosto 2004, n. 15101.
Pertanto, l’istante fa presente di essersi impegnato ad adeguare l’assegno di mantenimento a partire da gennaio 2009, incrementandolo della rivalutazione maturata negli anni 2004-2008 e, in seguito, provvedendo al suo aggiornamento automatico di anno in anno. Tutto ciò premesso, il contribuente chiede se sia possibile dedurre dal proprio reddito le maggiori somme relative alla rivalutazione
LaPrevidenza.it, 05/12/2008