Circolare 29/03/2010 n. 43
L’art. 19, co. 1, lett. c), D.L. 185/08, conv. Con modificazioni dalla L. 2/09, in via sperimentale per il triennio 2009-2011, riconosce, anche in caso di licenziamento, l’accesso all’indennità ordinaria di disoccupazione non agricola con requisiti normali ai lavoratori in possesso della qualifica di apprendista alla data di entrata in vigore del decreto (29 novembre 2008) e con almeno tre mesi di servizio presso l’azienda interessata dal trattamento, per la durata massima di novanta giornate nell’intero periodo di vigenza del contratto di apprendistato e subordinatamente ad un intervento integrativo, pari almeno alla misura del venti per cento dell’indennità spettante, a carico degli Enti bilaterali.
LaPrevidenza.it, 10/04/2010
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