Cassazione, Sez. VI sottosezione C, Sentenza 6.5.2014 n. 9713
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE T
Sentenza 6.5.2014 n. 9713
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CICALA Mario - Presidente - Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere - Dott. IACOBELLIS Marcello - Consigliere - Dott. DI BLASI Antonino - rel. Consigliere - Dott. CARACCIOLO Giuseppe - Consigliere - ha pronunciato la seguente: ordinanza sul ricorso proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata; - ricorrente - contro R.R. residente a (OMISSIS), rappresentato e difeso, giusta delega in calce al controricorso, dall'Avv. NOVARA GAETANO, domiciliato in Roma, presso la cancelleria della Corte di Cassazione; - controricorrente - Avverso la sentenza n. 189/34/2011 della C.T.R. di Napoli - Sezione n. 34 in data 16.05.2011, depositata il 24 maggio 2011; Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 02 aprile 2014, dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi; Nessuno è presente per il P.M..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso iscritto a R.G. n. 24698/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:
1 - E' chiesta la cassazione della sentenza n. 189/34/2011, pronunziata dalla CTR di Napoli Sezione n. 34 il 16.05.2011 e DEPOSITATA il 24 maggio 2011, con cui detta Commissione ha accolto l'appello del contribuente avverso la decisione di primo grado che, a sua volta, aveva respinto il ricorso e la domanda di rimborso degli oneri previdenziali, sull'importo liquidato dal datore di lavoro Banco di Napoli SPA nel 2005, a titolo di incentivo all'esodo.
Il ricorso è affidato a due mezzi, con i quali la decisione di appello viene censurata per violazione dell'art. 2697 c.c., D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 comma 8 bis, nonchè per insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo, ed altresì per violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 17, ed insufficiente motivazione su fatto controverso e decisivo.
2 - L'intimata contribuente, giusto controricorso, ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata.
3 - La CTR, in vero, ha riconosciuto fondata la pretesa della contribuente, ritenendo e dichiarando che la domanda di rimborso era a ritenersi fondata, in quanto dalla convenzione intercorsa tra il contribuente ed il datore di lavoro si evinceva che quest'ultimo aveva assunto l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali, ragion per cui ne derivava il diritto del relativo beneficiario "di poterlo indicare in dichiarazione quale onere detraibile ai fini del proprio reddito annuale".
4 - La questione posta dal ricorso, sembra potersi esaminare e decidere, tenendo conto, anzitutto, del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il processo tributario, anche nel caso in cui abbia ad oggetto una domanda di rimborso, costituisce sempre un giudizio d'impugnazione di un atto autoritativo emesso dall'Amministrazione finanziaria, per cui è l'atto impugnato (o il silenzio serbato dall'Ufficio sull'istanza del contribuente, che ha gli stessi effetti di un atto negativo espresso) ad esprimere la posizione processuale dell'Amministrazione nel giudizio, posizione che non può essere modificata se non attraverso un idoneo atto di autotutela: pertanto, ove l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa fatta valere in giudizio non incomba all'Amministrazione finanziaria, questa ultima non ha l'onere di contestare espressamente i fatti affermati dal contribuente, incombendo su questi, che chiede il rimborso, l'onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti (Cass. n. 19187/2006, n.22567/2004, n. 29613/2011).
4 bis - Altresì, considerando che "ricorre il vizio di omessa motivazione della sentenza, denunziabile in sede di legittimità, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella duplice manifestazione di difetto assoluto o di motivazione apparente, quando il Giudice di merito ometta di indicare, nella sentenza, i concreti elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero indichi tali elementi senza una approfondita disamina logica e giuridica, rendendo in tal modo impossibile ogni controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento" (Cass. n. 1756/2006, n. 890/2006).
4 ter - Infine, avuto riguardo al principio secondo cui "In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario (nella specie, il Fondo di Previdenza complementare per il Personale del Banco di Napoli) effettui, forfettariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale cui sarebbe stata sottoposta la predetta forma di pensione. La base imponibile su cui calcolare l'imposta e1 costituita dall'intera somma versata dal fondo, senza che sia possibile defalcare da essa i contributi versati, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, lett. a), (nel testo vigente fino al 31 dicembre 2003), gli unici contributi previdenziali e/o assistenziali che non concorrono a formare il reddito sono quelli versati in ottemperanza a disposizioni di legge" (Cass. n. 11156/2010).
5 - La decisione impugnata sembra aver fatto malgoverno dei richiamati principi, non avendo considerato che incombeva sul contribuente l'onere di provare la sussistenza del diritto alla riliquidazione ed al rimborso e non avendo esplicitato alla stregua di quali elementi e considerazioni logiche è stato ritenuto sussistente il presupposto fattuale dei concreti versamenti e/o ritenute, tenuto conto della posizione processuale assunta dall'amministrazione finanziaria, nel giudizio di merito e del fatto che l'Agenzia, come si evince dalla stessa sentenza, ha contestato l'assunto del contribuente, sostenendo che gli oneri contributivi in questione non erano stati indicati nel loro importo e neppure versati all'erario.
6 - Si ritiene, dunque, sussistano le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio e la definizione, ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c., proponendosi l'accoglimento dell'impugnazione per manifesta fondatezza.
Il Relatore Antonino Di Blasi.
La Corte, vista la relazione, il ricorso, il controricorso e gli altri atti di causa;
Considerato che il Collegio condivide tutte le argomentazioni, in fatto ed in diritto, svolte nella relazione; Ritenuto che, in base alle stesse ed ai richiamati principi, il ricorso va accolto, nei sensi indicati, e per l'effetto va cassata la decisione impugnata; Considerato, altresì, che il Giudice del rinvio, che si designa in altra sezione della CTR della Campania, procederà al riesame e quindi, attenendosi al quadro normativo di riferimento ed ai richiamati principi, deciderà nel merito ed anche sulle spese del presente giudizio di legittimità, offrendo congrua motivazione;
Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione e rinvia alla CTR della Campania.
Così deciso in Roma, il 2 aprile 2014.
Depositato in Cancelleria il 6 maggio 2014
LaPrevidenza.it, 04/06/2014
0958996835
3358439786
Consulente del Lavoro
3497880035
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