La Corte, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: Dr. Giuseppe IANNACCONE Presidente Dr. Giampiero M. FIORE Consigliere Dr. Francesco S. FILOCAMO Consigliere relatore
nella causa civile in II grado iscritta al N. 833 del Ruolo Generale dell'anno 2015, promossa da: G. R., elettivamente domiciliata in O., via (omissis...), presso lo studio dell'avv. Massimo Finizio, che la rappresenta e difende, come da procura a margine dell'atto di citazione; - appellante - CONTRO S.P.A. CARIGE ASSICURAZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, - appellata - OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 108/2015 del Tribunale di Chieti, sezione distaccata Ortona, pubblicata il 9/04/2015. CONCLUSIONI: (Omissis...)
Fatto
La sentenza appellata ha rigettato la domanda proposta dall'odierna appellante (che ha condannato al rimborso delle spese processuali), tesa ad ottenere la condanna della compagnia Carige Assicurazioni s.p.a., quale assicuratrice per la responsabilità civile dell'autoveicolo su cui ella era trasportata, al risarcimento delle lesioni personali riportate, nonchè delle spese mediche sostenute, a seguito del sinistro occorso in località Co. Fe. di Ortona (CH), in data 25/12/2010. Nella motivazione il Tribunale, previa qualificazione giuridica della domanda di parte attorea come azione diretta ex art. 141 del D.Lgs. 209/2005, deducendo, inoltre, in via interpretativa, la oggettiva limitazione della suddetta disciplina ai soli casi di sinistri stradali avvenuti a seguito della collisione di (almeno) due veicoli regolarmente assicurati per la r.c.a., ha basato il rigetto della domanda sulla ritenuta non applicabilità della norma invocata al caso di specie, giacchè non ci sarebbe stato il coinvolgimento di un altro mezzo nell'incidente ma solo la uscita di strada del veicolo sul quale era trasportata l'odierna appellante. La sentenza è stata appellata dall'originaria attrice, la quale ne ha chiesto la riforma, con accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, censurando la decisione del giudice di prime cure in base a diversi motivi, il primo dei quali attinente la erronea applicazione dell'art. 141 del D.Lgs. 209/2005, non essendone condizione applicativa il coinvolgimento di almeno due veicoli nel sinistro che ha dato origine alle lesioni riportate del trasportato.
Parte appellata non si è costituita in questa sede, nonostante la regolare notificazione dell'atto di appello, sicchè deve dichiararsene la contumacia. Ritiene questa Corte che l'appello sia meritevole di accoglimento per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.
Prendendo le mosse - anche in ossequio al principio della cd. ragione più liquida (Cass., SU, 9936/2014) - dal primo motivo di gravame, appare preliminarmente opportuno indagare la ratio della disciplina prevista all'art. 141 del D.Lgs. 209/2005, al fine di individuarne i presupposti, nonchè i confini applicativi. La norma prevede che "salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'art. 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. Per ottenere il risarcimento il terzo trasportato promuove nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro la procedura di risarcimento prevista dall'art. 148. L'azione diretta avente ad oggetto il risarcimento è esercitata nei confronti dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale il danneggiato era a bordo al momento del sinistro nei termini di cui all'art. 145".
Come recentemente sottolineato dalla Corte di Cassazione, "lo scopo della norma è quello di fornire al terzo trasportato uno strumento aggiuntivo di tutela, al fine di agevolare il conseguimento del risarcimento del danno nei confronti dell'impresa assicuratrice, risparmiandogli l'onere di dimostrare l'effettiva distribuzione della responsabilità tra i conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro" (sentenza 16181/2015). Quanto sopra, in piena coerenza con quanto le precedenti statuizioni della Corte Costituzionale, che, nel dichiarare a più riprese la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., hanno chiarito come sia ben possibile accedere ad una interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata, in base alla quale ritenere che detta norma si limiti in realtà "a rafforzare la posizione del trasportato, considerato soggetto debole, legittimandolo ad agire direttamente anche nei confronti della compagnia assicuratrice del veicolo, senza peraltro togliergli la possibilità di fare valere i diritti derivanti dal rapporto obbligatorio nato dalla responsabilità civile dell'autore del fatto dannoso" (si vedano ordinanze 205/2008 e 440/2008).
Ancora, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che "l'azione di cui all'art. 141 ha come fattispecie costitutiva una fattispecie complessa, che è data anzitutto dall'avere il trasportato a qualsiasi titolo (D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122, comma 2) subito un danno per un illecito da circolazione in occasione del trasporto sul veicolo e, quindi, dall'essersi verificato tale illecito. In riferimento a tale illecito è la legge che all'art. 122, comma 2, del D.Lgs. prevede che l'assicurazione obbligatoria debba comprendere anche la copertura di tale danno e tale copertura sussiste quale che sia il titolo di responsabilità nel rapporto fra trasportato e proprietario o conducente del veicolo (omissis...). Invero, questa previsione, se ad essa non si accompagnasse quella dell'art. 141, che lo abilita all'azione diretta, non lo abiliterebbe ad esercitare la garanzia assicurativa, che potrebbe essere attivata soltanto dall'assicurato, come di norma nel caso di assicurazione per la responsabilità civile" (si veda ordinanza n. 29276/2008).
Alla luce dei suddetti principi, è possibile ritenere che la disciplina ex art. 141 del Codice delle Assicurazioni costituisca il portato dell'ormai consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui l'art. 2054 c.c.. esprime, in ciascuno dei commi che lo compongono, principi di carattere generali applicabili a tutti i soggetti che, si badi bene, dalla circolazione dei veicoli (e non solo dalla collisione dei medesimi) ricevano danni e, quindi, anche ai trasportati, qualunque sia il titolo del trasporto. Pertanto, sotto il profilo oggettivo, ai fini della invocabilità della previsione ex art. 141 D.Lgs. 209/2005 non sono previste preclusioni a seconda che il sinistro sia avvenuto o meno a seguito della collisione tra più veicoli. La norma, come già si è avuto modo di sottolineare, presuppone solamente la sussistenza di un sinistro e un danno subito dal terzo trasportato ma non esige affatto, per l'integrazione della sua fattispecie che il medesimo si sia verificato a seguito dello scontro tra almeno due automezzi. In conclusione, alla luce della ratio legis come sopra individuata e dell'interpretazione sistematica dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni deve ritenersi che la disciplina del risarcimento diretto a favore del terzo trasportato trovi applicazione anche nei casi, come quello de quo, di incidente stradale causato dal solo vettore, del quale costui - o il proprietario del veicolo trasportante - debbano rispondere a titolo di responsabilità contrattuale o extracontrattuale ex art. 2054 c.c.. Aderire all'impostazione, fatta propria dal giudice di prime cure, in base alla quale il co involgimento nel sinistro di due veicoli regolarmente assicurati per la r.c.a. integri una condizione applicativa della disciplina all'art. 141, comporterebbe un indebito vulnus di tutela nei confronti del terzo trasportato-danneggiato, ciò che rappresenterebbe un'inversione in senso contrario rispetto all'approdo cui è giunto il lungo e travagliato iter legislativo Europeo ed italiano, sulla scorta dell'evoluzione giurisprudenziale.
Ciò posto, va rilevato che nella specie, da un lato, è pacifica (perchè non contestata dalla convenuta-appellata) la verificazione del sinistro; dall'altro lato, la attrice-appellante ha assolto l'onere in ordine alla prova dell'avere subito un danno a seguito dell'incidente stradale, mentre la convenuta-appellata non ha provato nè il caso fortuito, nè la circolazione del veicolo contro la volontà del proprietario assicurato. C'è quanto basta (restando assorbiti gli ulteriori motivi di gravame) per fondare, ai sensi dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni, il diritto dell'attrice-appellante ad essere risarcita, in qualità di terza trasportata, dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro.
La liquidazione del danno del quale l'appellata deve rispondere va operata tenendo conto, quanto al danno patrimoniale, delle spese causalmente connesse alle conseguenze del sinistro e documentate dall'appellante, ammontanti ad 1.414,02 per prestazioni sanitarie e spese assicurative (che il CTU officiato in primo grado, dott. Domenico Di Battista, ha ritenuto congrue) e, quanto al danno non patrimoniale, delle conclusioni cui è pervenuto (all'esito di esame della documentazione prodotta, di visita diretta della danneggiata e sulla scorta di un percorso argomentativo scevro da incongruenze e non contestato dalle parti) il CTU medesimo in ordine alle lesioni riportate dall'appellante nel sinistro de quo ("trauma chiuso toracico con frattura della II, III e VII costa a destra, contusione polmonare e versamento pleurico destro; frattura clavicola destra trattata con osteosintesi, distrazione cuffia dei rotatori spalla destra; trauma cranico minore, contusioni multiple") ed alle conseguenze pregiudizievoli che ne sono derivate in termini di inabilità temporanea (per complessivi 156 giorni, di cui 36 totale, 60 parziale al 50% e 60 parziale al 25%) e di compromissione permanente della integrità psicofisica (valutata nel 8-9% senza incidenza sulla capacità lavorativa e compromissione attività di vita quotidiana). Trattandosi di postumi di lieve entità (9%), il danno biologico va liquidato applicando i criteri previsti dall'art. 139 D.Lgs. 209/2005 aggiornati all'anno 2010, epoca del sinistro. Ne conseguono - tenuto conto dell'età della danneggiata al momento del sinistro (69 anni) - un danno per invalidità temporanea pari ad 3.495,96 (di cui 1.553,76 per totale, 1.294,80 per parziale al 50% ed 647,40 per parziale al 25%) ed un danno biologico permanente pari ad 10.796,42, per complessivi 14.292,38, cui vanno aggiunti 4.764,12 per danno morale (determinato in un terzo di quello biologico), della cui sussistenza e risarcibilità non può dubitarsi, tenuto conto della sicura sofferenza soggettiva patita dalla vittima di lesioni personali quali quelle sopra indicate. Il danno non patrimoniale complessivo ammonta dunque ad 19.056,50, che sommato a quello patrimoniale consegna un importo totale del danno da risarcire pari ad 20.470,52, che deve essere rivalutato secondo indici Istat dalla data del sinistro alla data di deposito della presente sentenza e maggiorato di interessi legali dalla data del sinistro al saldo, da calcolare sull'importo iniziale annualmente rivalutato (Cass., SU, 1712/1995).
In questi termini, in integrale riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento della domanda proposta dall'odierna appellante, deve essere pronunciata condanna dell'appellata.
Le spese processuali, che la riforma della sentenza appellata impone di regolare per entrambi i gradi di giudizio in base all'esito della lite risultante dalla riforma medesima, devono essere compensate tra le parti in misura di un terzo, stante il solo parziale accoglimento della domanda che equivale a soccombenza reciproca, e poste, per i restanti due terzi, a carico della convenuta-appellata soccombente nelle misure liquidate in dispositivo - tenuto conto dell'importo della condanna, delle attività processuali svolte e degli esborsi documentati - in applicazione dei parametri medi di cui al d.m. 55/2014, applicabile a tutte le liquidazioni successive alla sua entrata in vigore. Delle spese processuali deve essere disposta la distrazione in favore del difensore della attrice-appellante, dichiaratosi antistatario. Infine, ad esclusivo e definitivo carico della convenuta-appellata devono essere poste le spese di CTU liquidate nel corso del giudizio di primo grado.
Diritto
P.Q.M.
La Corte di Appello di L'Aquila, definitivamente pronunciando, in totale riforma della sentenza impugnata ed in parziale accoglimento della domanda proposta dall'odierna appellante, così decide:
a) dichiara la contumacia dell'appellata s.p.a. CARIGE ASSICURAZIONI;
b) condanna la predetta appellata s.p.a. CARIGE ASSICURAZIONI a pagare all'appellante G. R. la somma di 20.470,52, oltre rivalutazione monetaria secondo indici Istat dal 25/12/2010 alla data di deposito della presente sentenza ed oltre interessi legali dal 25/12/2010 al saldo, da calcolarsi secondo i criteri precisati in motivazione;
c) dichiara parzialmente compensate, nella misura di un terzo, tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio;
d) condanna la s.p.a. CARIGE ASSICURAZIONI a rimborsare a G. R., limitatamente ai restanti due terzi, le spese di entrambi i gradi di giudizio, liquidate per l'intero, quanto al primo grado, in 4.835,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge, per compenso ed in 676,25 per esborsi e, quanto al presente grado, in 5.532,00, oltre rimborso forfettario del 15% ed IVA e CAP come per legge, per compenso ed in 1.172,92 per esborsi;
e) dispone la distrazione delle spese come sopra liquidate in favore dell'avv. Massimo Finizio, dichiaratosi antistatario;
f) pone definitivamente ad esclusivo carico della appellata s.p.a. CARIGE ASSICURAZIONI le spese di CTU liquidate nel primo grado di giudizio.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del 23 marzo 2016.