L'assegno ordinario da invalidità ridotta legge 222/84 è cumulabile con i redditi da lavoro dipendente
Cassazione civile sezione lavoro, sentenza 20.12.2017 n. 30609
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. D'ANTONIO Enrica - Presidente - Dott. BERRINO Umberto - Consigliere - Dott. RIVERSO Roberto - Consigliere - Dott. MANCINO Rossana - Consigliere - Dott. CALAFIORE Daniela - rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 14117/2012 proposto da: I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELA CAPANNOLO, MAURO RICCI, CLEMENTINA PULLI, giusta delega in atti; - ricorrente - contro S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIOVANNI ANTONELLI 50, presso lo studio dell'avvocato RAFFAELE TRIVELLINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti; - controricorrente - avverso la sentenza n. 152/2012 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 27/03/2012 R.G.N. 715/2010.
Fatto
che con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Cagliari, confermando l'accoglimento della domanda proposta da S.S. tesa ad ottenere la pensione di inabilità, L. n. 222 del 1984, ex art. 2, a carico dell'Inps, rilevava che, come accertato dal CTU, il ricorrente era affetto da esiti di ictus ischemico con paralisi spastica del braccio destro e ipostenia del braccio destro e che dette patologie avrebbero consentito solo l'espletamento dell'attività di centralinista telefonico, da ritenersi però ipotesi del tutto ipotetica e non confacente alle attitudini manuali ed alla scarsa cultura dell'assicurato;
che l'Inps propone ricorso per cassazione denunciando violazione della L. n. 222 del 1984, art. 2, e vizio di motivazione sul punto controverso e decisivo dell'accertamento dell'inabilità pur in presenza delle residue capacità lavorative da centralinista riferendosi alla mancanza di attitudini professionali in tal senso e posto che tali condizioni non determinavano l'impossibilità assoluta e permanente a svolgere "qualsiasi attività lavorativa", consentendo al S. invece di svolgere attività non usurante;
che resiste S.S. con controricorso illustrato da memoria.
Diritto
che con unica intitolazione vengono proposti due motivi: a) violazione della L. n. 222 del 1984, art. 2, posto che il ricorrente si duole che la Corte abbia ritenuto il diritto alla pensione compatibile con le residue attività non usuranti e di scarso impegno fisico indicate dal c.t.u., contestando la rilevanza della valutazione dei fattori socio economici; b) difetto di motivazione in ordine alle ragioni addotte dalla sentenza per giungere alla conclusione che le mansioni di centralinista sarebbero del tutto teoriche e non concretamente attribuibili all'assicurato;
che devono disattendersi le eccezioni di inammissibilità sollevate dal contro ricorrente posto che la tecnica di illustrazione dei motivi non realizza una mescolanza di ragioni ma si sviluppa attraverso una idonea rappresentazione delle ragioni in diritto ed in fatto poste a sostegno dei due profili sui quali si basano i motivi proposti e che i richiami alla c.t.u., le cui argomentazioni e conclusioni non vengono in alcun modo contestate, non attengono a profili essenziali dei motivi proposti e non incidono sulla formulazione del giudizio di legittimità;
che il primo motivo del ricorso merita accoglimento, giacchè è incontestato tra le parti ed affermato dalla sentenza impugnata che S.S. sia idoneo ad espletare mansioni di centralinista e che è stato affermato da questa Corte di cassazione (tra le tante Cass. n. 12261 del 03/12/1998; 17159/2011) che: "Con la L. n. 222 del 1984 - sostituendosi il criterio della capacità di lavoro a quello della capacità di guadagno e fissandosi due diverse percentuali per poter rispettivamente beneficiare dell'assegno di invalidità (capacità di lavoro, in occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto, ridotta a meno di un terzo) e della pensione di inabilità (assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa)- sì è da un lato passati dalla considerazione della potenzialità reddituale (capacità di lavoro come idoneità a produrre ricchezza) alla considerazione della "potenzialità energetica" (capacità lavorativa determinante essa stessa particolari effetti) e, dall'altro, si è prevista una categoria di soggetti dalla validità apprezzabilmente ridotta (a meno di un terzo) che per questo beneficiano di una prestazione compatibile entro certi limiti con il reddito da lavoro e destinata ad integrarlo (quale è l'assegno di invalidità), ma che non possono fruire della pensione di inabilità perchè non si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità, "a causa di infermità o difetto fisico o mentale", di svolgere qualsiasi attività lavorativa confacente alle proprie attitudini e che consenta di conseguire un certo reddito sufficiente, da valutare in rapporto alla residua capacità lavorativa;
che nell'ottica di tali principi non trovano posto, pertanto, quei fattori socio - economici legati alla difficoltà o impossibilità per un soggetto dalla capacità lavorativa ridotta di inserirsi nel mercato del lavoro che tanto spazio avevano ricevuto nella precedente legislazione".
che, pertanto, la esclusione della valutazione dei fattori socio economici ad opera della L. n. 222 del 1984, non può che condurre all'accoglimento del primo motivo ricorso posto che detta legge, a differenza di quella precedente del 1939, peraltro offre sostegno anche a coloro che hanno una riduzione parziale della capacità lavorativa, conferendo, come è avvenuto nella presente fattispecie, il diritto all'assegno di invalidità, onde ogni violazione dell'art. 38 Cost., va esclusa;
che, accolto, il primo motivo, il secondo resta assorbito in quanto la motivazione addotta dalla Corte d'appello risulta inevitabilmente condizionata dalla erronea individuazione del contenuto della L. n. 222 del 1984, art. 2;
che il ricorso va quindi accolto e, non essendo necessari altri accertamenti, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con il rigetto della domanda proposta da S.S.;
sussistono specifiche ragioni, derivanti dagli esiti giudiziari difformi derivanti dalla valutazione delle concrete condizioni socio-economiche dell'assicurato, per disporre la compensazione delle spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito rigetta la domanda proposta da M.S.; dichiara compensate le spese dell'intero processo.
Così deciso in Roma, il 21 settembre 2017.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2017
LaPrevidenza.it, 02/03/2018